Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 3492 del 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
R.G. 3492/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 25/1/2024
C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI.
avverso la sentenza n. 5038/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e -assumendo di aver frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in pediatria, RAGIONE_SOCIALEa durata di quattro anni, a decorrere dall’anno accademico 1981, conseguendo il relativo diploma il 17 luglio 1985 -chiese che fosse ric onosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 21.500.000 per ogni anno accademico, con rivalutazione e interessi, ovvero al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione.
La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 luglio 2019, ha accolto il gravame e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale, ha condannato la sola RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 17.904, oltre interessi dal 7 settembre 2009 fino al saldo, con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale -richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte -che doveva applicarsi
nella specie la prescrizione decennale, decorrente dalla data del 27 ottobre 1999. E poiché il AVV_NOTAIOCOGNOME aveva interrotto il relativo decorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 3 settembre 2009, il suo diritto non poteva essere considerato prescritto.
Ciò premesso, la sentenza, dopo aver affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva in capo alla sola RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che al ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto all’equa remunerazione pur avendo egli i ntrapreso la frequenza del suo corso nell’anno accademico 1981 -1982, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20348 del 2018, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 24 gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Poiché, pe rò, il diritto del ricorrente alla remunerazione era da ritenere insorto solo a decorrere dal 1° gennaio 1983, la somma spettante al medico era da calcolare per ciascuna frazione temporale di durata del corso dopo il 31 dicembre 1982. Quindi, assumendo come parametro per la liquidazione la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, al medico appellante doveva essere riconosciuta la somma di euro 17.904, considerando che per l’anno accademico 1982-1983 la somma di euro 6.713,94 doveva essere riAVV_NOTAIOa di un terzo.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un solo motivo.
Il AVV_NOTAIO COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Fissata la trattazione del ricorso presso la Sesta Sezione Civile di questa Corte, questa ha disposto il rinvio a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria 24 maggio 2021, n. 14179, in attesa del nuovo pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza 24 gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE.
La parte ricorrente rileva che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, confermata sul punto dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea 24 gennaio 2018, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati a partire dall’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo RAGIONE_SOCIALE Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dal AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe dovuto essere rigettata, poiché egli aveva cominciato a frequentare il corso di specializzazione in data antecedente l’anno 1982.
Il ricorso non è fondato.
Com’è stato già più volte affermato da questa Corte (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito RAGIONE_SOCIALEa rimessione operata dalle Sezioni Unite con l’ ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a
tempo pieno o a tempo riAVV_NOTAIOo come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
Ne consegue che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle citate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso RAGIONE_SOCIALEa specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura, nel conteggio RAGIONE_SOCIALEe spettanze, di calcolarle a partire dal 1° gennaio 1983, il che è corretto. Né il ricorso contiene alcuna contest azione in ordine all’entità RAGIONE_SOCIALEe somme dovute al AVV_NOTAIO. COGNOME, essendosi limitata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad affermare che in favore del medesimo non sussisterebbe il diritto ad alcuna remunerazione.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Non si fa luogo al pagamento del doppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione