Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4299 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25319/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE p.t., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALEstri p.t., rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma INDIRIZZO;
-ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO;
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME COGNOME Assunta, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; – intimati – avverso la sentenza n. 749/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e gli altri suoi colleghi indicati in epigra convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE salut il RAGIONE_SOCIALE e – assumendo di aver partecipato ciascuno ad un proprio corso di specializzazione intrapreso tra l’anno accademico 1982-1983 e l’anno accademico 1990-1991, positivamente concluso chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna al pagamento in loro favore RAGIONE_SOCIALE‘adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo, tra l’altro, prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la COGNOME d’appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2019, in riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata decisione, ha ritenuto che la prescrizione, decennale, non fosse decorsa, con conseguente spettanza ai medici RAGIONE_SOCIALEa dovuta remunerazione. La COGNOME ha quindi suddiviso gli appellanti in due categorie, la prima comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data antecedente il 10 gennaio 1983 e la seconda comprensiva dei medici che avevano cominciato a frequentare i corsi in data successiva al 10 gennaio 1983.
Quanto al primo gruppo, la sentenza ha riconosciuto la spettanza RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 6.713,94 per ciascun anno o frazione di anno a partire dal 10 gennaio 1983; per il secondo, ha riconosciuto la spettanza RAGIONE_SOCIALEa stessa somma per ciascun anno di corso (tre, quattro o cinque a seconda dei casi).
La COGNOME romana, quindi, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme specificamente indicate in favore di
ciascuno dei medici appellanti, compensando integralmente le spese di lite.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME d’appello di Roma propongono ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con unico atto affidato a tre motivi.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, con un unico controricorso; i AVV_NOTAIOori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con un altro controricorso; nonché i AVV_NOTAIOori NOME COGNOME e gli altri indicati in epigrafe con un ulteriore controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
I controricorrenti COGNOME ed altri hanno depositato memoria, così come i controricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 cod. proc. civ, e non sono state depositate conclusioni dal Procuratore generale presso questa COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la COGNOME, preliminarmente, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile in relazione ai quattro RAGIONE_SOCIALEsteri proponenti. Poiché la sentenza impugnata, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha dichiarato che i RAGIONE_SOCIALEsteri in questione erano privi di legittimazione attiva, ne discende che il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE è da ritenere inammissibile, non risultando gli stessi soccombenti.
Sempre in via preliminare la COGNOME osserva che nessuno dei motivi di ricorso si rivolge nei confronti dei quattro medici che si sono costitui con separati controricorsi; gli eredi COGNOME e i AVV_NOTAIOori COGNOME, COGNOME e COGNOME non vedono in alcun modo le loro posizioni coinvolte dalle censure dei motivi di ricorso. Tuttavia, poiché il ricorso è proposto con la generica
formulazione “contro” tutti i medici poi indicati, fra i quali anche quelli ora ricordati, tanto legittimava certamente l’esplicazione di un’attività difensiva da parte dei citati controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEa quale si dovrà tenere conto in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, come in seguito si dirà.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dei principi contenuti nella sentenza 24 gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE rileva che, in base alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di giustizia ora indicata, il diritto alla remunerazione sussisterebbe soltanto per i medici i cui corsi siano cominciati nell’anno 1982, perché fino alla data di scadenza del termine per il recepimento RAGIONE_SOCIALEe citate direttive (31 dicembre 1982) l’obbligo degli Stati di provvedere non poteva ritenersi ancora sussistente. Ne consegue che la domanda proposta dai AVV_NOTAIOori analiticamente ivi indicati, immatricolati al primo anno dei rispettivi corsi di specializzazione negli anni accademici 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982 dovrebbe essere rigettata.
3.1. Il motivo non è fondato.
Com’è noto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa COGNOME con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la COGNOME di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo riAVV_NOTAIOo come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiv
82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libe prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa COGNOME, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
Ne consegue che la decisione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME d’appello è corretta, perché ha riconosciuto che il diritto alla remunerazione di cui alle suindicate direttive sussiste anche per i medici che abbiano intrapreso il percorso RAGIONE_SOCIALEa specializzazione anteriormente al 1982, a condizione che lo stesso si sia concluso successivamente al 10 gennaio 1983. La sentenza impugnata ha avuto anche cura di specificare che ai fini risarcitori doveva tenersi conto solo degli anni o frazioni di anni frequentati dopo il 31 dicembre 1982, diversificando le somme dovute per ciascuno dei medici. Né il ricorso contiene alcuna contestazione in ordine alle modalità di conteggio RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per ciascuno dei medici, essendosi limitata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ad affermare che per costoro nessun diritto alla remunerazione sussisterebbe.
Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la sentenza dovrebbe essere cassata perché ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla remunerazione anche in favore di alcuni medici le cui specializzazioni non risulterebbero contemplate nella normativa europea. Segue quindi l’elenco dei singoli medici ricompresi in tale censura, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe singole specializzazioni.
Oltre a questo, il motivo in esame lamenta 1) che il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME aveva chiesto la remunerazione per un solo anno di corso, mentre la sentenza ne ha riconosciuti tre (la specializzazione in diabetologia, inoltre, non sarebbe ricompresa nell’elenco); 2) che al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME è stata riconosciuta la frequenza al corso di oncologia, mentre la domanda giudiziale riguardava il corso in gastroenterologia e endoscopia digestiva cominciato nel 1981 (per cui varrebbero le osservazioni del primo motivo); 3) che la domanda RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME sarebbe stata erroneamente accolta, avendo ella indicato la frequenza al corso di ematologia generale dal 1996 al 1999, durante il quale era già prevista la remunerazione con la borsa di studio.
4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono.
4.2. Rileva la COGNOME, innanzitutto, che il controricorso presentato congiuntamente dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ed altri col patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO eccepisce, correttamente, che sulla questione RAGIONE_SOCIALEa mancata inclusione di una serie di specializzazioni nell’elenco previsto dal d.m. 31 ottobre 1991 la difesa RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica è carente. Il motivo in esame, infatti, si è limitato solo genericamente ad affermare che la questione fu posta nel giudizio di primo grado, ma non ha specificato se essa fu poi riproposta o meno in appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 del codice di rito.
La giurisprudenza di questa COGNOME ha infatti autorevolmente chiarito (v. Sezioni Unite, sentenze 19 aprile 2016, n. 7700, e 12 maggio 2017, n. 11799) che, se un’eccezione di merito è stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la
devoluzione al giudice d’appello RAGIONE_SOCIALEa sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione; quest’ultima è utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
La RAGIONE_SOCIALE, vincitrice in primo grado perché il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, avrebbe quindi dovuto riproporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cit., la questione RAGIONE_SOCIALEa mancata inclusione di alcune specializzazioni nell’elenco suindicato, trattandosi di profilo sicuramente non esaminato. Poiché tale riproposizione non è avvenuta o, almeno, la parte ricorrente non ne ha dato conto con la dovuta precisione – consegue che la prima censura contenuta nel motivo di ricorso qui in esame è inammissibile.
È appena il caso di ricordare, tra l’altro, che la giurisprudenza di questa COGNOME ha già stabilito che l’equipollenza di una specializzazione non compresa nell’elenco con una di quelle ricomprese può essere dimostrata con apposita attività probatoria, che deve svolgersi nelle fasi di merito e che nella specie non si è potuta esplicare (v. l’ordinanza 15 aprile 2021, n. 9891, con ulteriori richiami).
4.3. Quanto alle specifiche posizioni dei AVV_NOTAIOori COGNOME, COGNOME e COGNOME, valgono le seguenti considerazioni.
La censura relativa ai AVV_NOTAIOori COGNOME e COGNOME è inammissibile, poiché prospetta in modo evidente un errore revocatorio, posto che dal tenore RAGIONE_SOCIALEa stessa si comprende che il ricorrente principale lamenta che la COGNOME d’appello abbia erroneamente letto gli atti processuali, ritenendo proposta una domanda quando ne sarebbe stata posta, in realtà, un’altra.
La censura relativa alla AVV_NOTAIOoressa COGNOME, invece, è inammissibile perché prospettata con una tecnica non rispettosa RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché dal ricorso non è dato comprendere se e come tale questione sia stata posta in sede di merito e quali documenti siano stati proAVV_NOTAIOi nelle relative sedi a supporto RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘a 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE sostiene che alcuni dei medici compresi nella sentenza impugnata avrebbero già ottenuto pronunce, passate in giudicato, che hanno esaminato le medesime domande del caso odierno, tanto che in alcuni casi i medici sarebbero stati anche già pagati in esecuzione di dette sentenze. Il motivo in esame indica specificamente tali medici, affiancando a ciascuno di loro il numero RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’Ufficio giudiziario che l’avrebbe emessa. Per cui, considerando l’esistenza di un precedente giudicato esterno – che è pacificamente rilevabile anche d’ufficio – i ricorrenti rilevano che l’impugnata sentenza dovrebbe essere cassata in relazione a tutti i medici ivi indicati.
5.1. Il motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di questa COGNOME ha già affermato che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque proAVV_NOTAIOi nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia format successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata proAVV_NOTAIOa nei precedenti gradi del processo (così la sentenza
16 giugno 2006, n. 13916, RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa COGNOME, ribadita, tra le altre, dalle ordinanze 22 gennaio 2018, n. 1534, e 31 maggio 2019, n. 14883). In altri termini, la producibilità, in sede di giudizio cassazione, RAGIONE_SOCIALEa prova documentale del passaggio in giudicato di un’altra sentenza è subordinata al fatto che quel giudicato si sia perfezionato dopo la conclusione del giudizio di appello, diversamente valendo la preclusione RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 del codice di rito.
È stato poi anche affermato che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza RAGIONE_SOCIALEa sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; v. sul punto la sentenza 9 marzo 2017, n. 6024).
Nel caso odierno, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, pur richiamando una serie di pronunce di merito – alcune RAGIONE_SOCIALEe quali, tra l’altro, certamente passate in giudicato quando l’odierno giudizio era ancora in fase di appello – non ha proAVV_NOTAIOo alcuna attestazione RAGIONE_SOCIALEa cancelleria attestante l’effettivo passaggio in giudicato di quelle sentenze.
Tale omissione rende la censura inammissibile.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale i AVV_NOTAIOori ivi indicat lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362 e 93/16, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e dei principi sul danno da tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
I ricorrenti lamentano, in sostanza, che la COGNOME di merito abbia liquidato in loro favore, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, anziché la maggior somma di lire 21.500.000 fissata dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, da ritenere come equa alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza europea.
6.1. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa COGNOME, né sussistono elementi idonei a determinare una diversa decisione.
Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui la previsione di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 10 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i dirit da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all’anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all’art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in for RAGIONE_SOCIALE‘esclusione stabilita dall’art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (così la sentenza 10 luglio 2013, n. 17068, più volte confermata in seguito e autorevolmente ribadita dalle Sezioni Unite di questa COGNOME nella sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).
È appena il caso di aggiungere, poi, che la giurisprudenza di questa COGNOME ha anche chiarito (con la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, e con le coeve sentenze nn. 10814, 10815 e 10816), che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa introduzione del diritto al risarcimento danno per inadempimento statuale RAGIONE_SOCIALEe direttive non self executing, la determinazione del concreto risarcimento spetta ai singoli Stati, i quali non hanno affatto l’obbligo d procedere a tale determinazione riconoscendo il danno nella misura di quanto, adempiendo tardivamente, hanno riconosciuto “a regime”. Gli Stati, invece, hanno solo l’obbligo di riconoscere il danno in una misura che possa dirsi effettiva, cosa che è avvenuta in Italia, appunto, con la citata legge n. 370 del 1999.
In conclusione, è inammissibile il ricorso principale proposto RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE è rigettato, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibil
A tale esito segue l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudiz di cassazione tra la RAGIONE_SOCIALE e i ricor incidentali difesi dall’AVV_NOTAIO (cioè NOME COGNOME ed altri).
La RAGIONE_SOCIALE va invece condannata all spese in favore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei soli ricorr incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato quello versato per il ricorso, se dovuto.
Analogo obbligo non sussiste nei confronti del ricorrente principal che è una parte pubblica.
P.Q.M.
La COGNOME dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutti i ricorrenti principali ed i ricorrenti inc condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spes del giudizio di cassazione in favore degli eredi del AVV_NOTAIO. COGNOME, liquid complessivi euro 2.300, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali accessori di legge, nonché in favore dei AVV_NOTAIOori COGNOME, COGNOME e COGNOME liquidate in complessivi euro 3.900, di cui euro 200 per spese, oltre s generali ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contrib unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Øella Terza Sezione Civile, il 21 settembre 2022.