Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32184 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32184 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 2594/22, proposto da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 21 luglio 2021 n. 5425; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
scientifica ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo di avere conseguito una specializzazione dopo la laurea in medicina, e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento in favore di ciascuno di essi RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 11.103,82 ‘ in virtù RAGIONE_SOCIALE‘omessa remunerazione per gli anni di frequenza dei rispettivi corsi di specializzazione così come prevista dalla normativa menzionata nelle premesse’ .
Il ricorso per cassazione non indica in quale anno i ricorrenti si iscrissero alla scuola di specializzazione post RAGIONE_SOCIALE , né quale sia la ‘ normativa citata nelle premesse’ (il ricorso non contiene ‘premesse’).
2.1. A ll’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Roma con sentenza 16.1.2018 n. 1031 dichiarò prescritto il diritto di tutti gli attori ad eccezione di NOME COGNOME.
La domanda da questo proposta venne tuttavia rigettata nel merito.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
3 . La Corte d’appello di Roma con sentenza 21.7.2021 n. 5425 (nella cui motivazione le pp. 5-8 sono sorprendentemente duplicate alle pp. 8-11), così provvide:
-) dichiarò inammissibile ex art. 342 c.p.c., per genericità, l’appello proposto da NOME COGNOME;
-) nulla statuì espressamente sull’appello proposto da NOME COGNOME;
-) trascurando la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (oggetto del gravame) rigettò l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ritenendo che le specializzazioni da essi conseguite non rientrassero tra quelle elencate dalle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 (le sole per le quali gli Stati membri avessero l’obbligo di garantire una remunerazione ai frequentanti), né gli attori avevano allegato e dimostrato l’equipollenza tra la scuola di specializzazione frequentata, e quelle previste dalle Direttive suddette.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
L ‘ Amministrazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
L ‘A mministrazione resistente ha eccepito la tardività del ricorso. Ha dedotto che il difensore degli odierni ricorrenti ha notificato la sentenza in data 5.10.2021, mentre il ricorso è stato notificato il 10.1.2022.
A p. 2 del ricorso i ricorrenti
1.1. L’eccezione è indimostrata e va rigettata. dichiarano che la sentenza d’appello non fu loro notificata.
Le amministrazioni controricorrenti, cui spettava il relativo onere, non hanno tuttavia depositato la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza .
2. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata nella parte in cui ha ritenuto che le specializzazioni conseguite da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME non corrispondessero a quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363, per le quali soltanto fu imposto agli Stati membri l’obbligo di remunerare i frequentanti le scuole di specializzazione.
2.1. Rileva preliminarmente la Corte che tale censura viene illustrata inammissibilmente anche con riferimento a NOME COGNOME , il cui appello fu però dichiarato inammissibile; nonché a tale NOME COGNOME , che non risulta tra i ricorrenti.
2.2. Con riferimento ai ricorrenti cui è effettivamente riferibile, nella illustrazione del motivo si deduce che: a) NOME COGNOME conseguì le specializzazioni in:
a’) ‘malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’, analoga a ‘cardiologia’, la quale ultima è espressamente contemplata dagli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 75/362;
a”) ‘medicina RAGIONE_SOCIALEo sport’, per la quale la Corte d’appello aveva già riconosciuto, in una precedente decisione, il diritto al risarcimento a quanti l’avessero conseguita;
NOME COGNOME conseguì la specializzazione in ‘ cardioangiochirurgia ‘ , analoga a ‘cardiologia’;
NOME COGNOME conseguì la specializzazione in ‘medicina RAGIONE_SOCIALEo sport’ ; d) NOME COGNOME conseguì la specializzazione in ‘ medicina del nuoto ed attività subacquee’ ; di tale specializzazione la difesa dei ricorrenti osserva che essa ‘ era presente nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni già antecedentemente al 1983 (…) come si può ben vedere nel d.p.r. del 7 settembre 1987′ (sic), p. 12 del ricorso).
2.3. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti e quattro i ricorrenti sopra indicati.
I princìpi di diritto applicabili in subiecta materia sono i seguenti:
chi ha frequentato una scuola di specializzazione dopo il 1983 ha diritto ad essere risarcito se non fu remunerato;
il risarcimento spetta solo se il corso di specializzazione frequentato sia stato conforme alle caratteristiche stabilite dalle Direttive 75/362 e 75/363 (esclusività del rapporto e frequenza a tempo pieno);
nel caso di coincidenza nominale fra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle previste dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362, tanto basta per accordare il risarcimento;
in mancanza di coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive suddette, il risarcimento è dovuto se vi sia stata comunque coincidenza sostanziale fra la specializzazione conseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362 ;
la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quelle previste dalle Direttive costituisce una questione di fatto e deve essere
allegata e provata dall’attore (così, diffusamente, Sez. L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 29.4.2020).
Nel caso di specie non vi è coincidenza nominale tra le specializzazioni conseguite dai quattro ricorrenti indicati al precedente § 2 e quelle elencate dalle Direttive, né i ricorrenti hanno indicato quando, in che modo ed in che termini abbiano allegato e dimostrato nei gradi di merito la suddetta equivalenza sostanziale.
Ciò rende il ricorso inammissibile.
2.4. Con riferimento all’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ad abundantiam si vuole qui ricordare come questa Corte abbia già ripetutamente affermato che:
-) la specializzazione in ‘malattie RAGIONE_SOCIALE‘apparato cardiovascolare’ non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (così Sez. 3, Ordinanza n. 16265 del 17/06/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19.11.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19/11/2024; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14.10.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 6739 del 13.3.2024; Sez. L, Ordinanza n. 3294 del 5.2.2024; Sez. L, Ordinanza n. 2284 del 23.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 33634 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del 2023; Sez. 3 – Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022);
-) la specializzazione in ‘medicina RAGIONE_SOCIALEo sport’ non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/6/2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023).
2.5 . Con riferimento all’impugnazione proposta da NOME COGNOME (medicina RAGIONE_SOCIALEo sport) vale quanto detto al § precedente.
2.6 . Con riferimento all’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ad abundantiam si vuole qui ricordare come questa Corte abbia già ripetutamente affermato che la specializzazione in medicina del nuoto e RAGIONE_SOCIALEe
attività subacquee non rientra tra quelle comuni a due Stati membri (Sez. 3, Ordinanza n. 18738 del 3/7/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/8/2022).
3. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata l’omessa pronuncia sul primo motivo d’appello, col quale la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte in cui aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione.
L’illustrazione del motivo è così concepita:
-) a p. 13 è trascritta una parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello;
-) quindi si afferma che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano tempestivamente interrotto la prescrizione dei rispettivi crediti (p. 13 e 14, primo capoverso);
-) quindi il motivo si conclude affermando – in sostanza – che la prescrizione del credito vantato dagli attori non ha mai iniziato a decorrere, perché mai lo RAGIONE_SOCIALE italiano avrebbe dato puntuale attuazione alle Direttive 75/362 e 75/363.
3.1. Con riferimento a NOME COGNOME il motivo è inammissibile, in quanto l’appello di questi fu dichiarato inammissibile per genericità, e non rigettato per prescrizione.
3.2. Con riferimento a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso. Ed infatti, una volta formatosi il giudicato sulla ‘non equipollenza’ tra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalle Direttive comunitarie, diventa superfluo discorrere di prescrizione posto che non può prescriversi un diritto ritenuto insussistente.
3.3. Con riferimento a NOME COGNOME il motivo è fondato, ma la causa può essere decisa nel merito rigettando l’appello.
3.4. Il motivo è fondato in quanto la Corte d’appello nulla ha statuito sulla posizione di tale ricorrente.
3.5. L’appello di NOME COGNOME deve tuttavia essere rigettato, decidendo nel merito.
Dei cinque motivi d’appello proposti dagli odierni ricorrenti, solo uno (il primo) è espressamente dichiarato riferito alla posizione di NOME COGNOME.
In esso si sostiene che erroneamente il Tribunale ha applicato la prescrizione decennale con decorrenza dal 27.10.1991, in quanto alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello lo stato italiano ancora non aveva dato puntuale applicazione alle Direttive 362 e 363 del 1975.
Tale motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
4. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 342 c.p.c., l’appello proposto da NOME COGNOME.
Nella illustrazione del motivo si deduce che l’appello proposto da NOME COGNOME si sarebbe dovuto ritenere ammissibile perché l’appellante nel giudizio di primo grado aveva ritualmente depositato l’atto di interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione inviato all’amministrazione convenuta, corredato RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di ritorno.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
La Corte d’appello ha reputato inammissibile il gravam e proposto da NOME COGNOME affermando che questi non avesse ‘ neppure indicato quale documento avrebbe dovuto essere diversamente valutato da questa Corte ‘.
Il ricorrente, incurante di questa motivazione, anziché esporre in che termini nell’atto d’appello avesse spiegato come e quando interruppe la prescrizione, ed in che modo ne diede la prova, si è limitato in questa sede a sostenere di avere depositato ritu almente in primo grado l’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Ma la C orte d’appello non ha rigettato il gravam e per difetto di prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; ha rigettato il gravame per mancata indicazione nell’atto d’appello di quali fossero i documenti dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa suddetta interruzione, e dunque per genericità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. .
La censura proposta in questa sede dunque non si correla con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e ciò la rende inammissibile.
4.2. Amor di verità impone di aggiungere che la decisione d’appello sul punto qui in esame fu comunque ineccepibile, dal momento che a pagina 10 RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello non si fa menzione alcuna degli atti con i quali NOME COGNOME avrebbe interrotto la prescrizione.
5. Sulle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità riguardo al rapporto processuale relativo al ricorrente COGNOME.
La decisione nel merito sulla domanda proposta da NOME COGNOME impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado.
A tal fine basterà integrare la decisione d’appello statuendo che anche NOME COGNOME sia aggiunto come condebitore solidale agli altri soccombenti in appello, ferma restando la misura RAGIONE_SOCIALEe spese già liquidata dalla Corte d’appello.
Riguardo alle spese del giudizio di legittimità, una volta richiamato il noto principio per cui assume rilievo l’esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, ritiene il Collegio che comunque possa disporsene la compensazione.
6. Sulle spese del giudizio di legittimità riguardo agli altri rapporti processuali.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono senza distinzioni (§ 4 RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione) la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘.
Diversi tra gli odierni ricorrenti conseguirono la specializzazione all’esito d’un corso di durata quadriennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 44.412.
6.1. Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe domande concerneva una specializzazione conclusa nel 1985 , al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda (come s’è detto, euro 44.412) si devono sommare quaranta anni di interessi e rivalutazione, e dunque:
euro 89.623,42 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 3,018);
euro 119.368,77 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1985 alla data RAGIONE_SOCIALEa presente decisione).
Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 44.412 di capitale, più euro 89.623,42 di rivalutazione, più euro 119.368,77 di interessi, ovvero euro 253.404,19.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
6.2. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 16 febbraio 2022, e quindi prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28 agosto 2022);
-) individuando quale parametro il valore – prossimo al minimo – di euro 2.800 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al sesto (e quindi del 150%).
Il totale ascende dunque ad euro 2.800 + (2.800 x 150%), ovvero euro 7.000.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso limitatamente all’impugnazione proposta da NOME COGNOME;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da NOME COGNOME;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del grado d’appello come liquidate dalla Corte d’appello ed in solido con gli altri soccombenti già condannati in quella
sede; compensa le spese del giudizio di cassazione con riferimento alla posizione di NOME COGNOME;
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)