Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7306/2023 R.G. proposto da:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutti rappresentati e difesi per legge dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-ricorrenti principali- contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME più 45, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
R.G. 7306/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/4/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliAGNESI NOME più 400, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliDEGIOANNINI NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentaliPICCONERI NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 67/2023 depositata il 04/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I AVV_NOTAIOori NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE 651 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il
RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse accertato il loro diritto all’adeguata remunerazione, ed in subordine il risarcimento del danno, ovvero l’arricchimento senza causa, in relazione all’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica.
Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto.
Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori.
Con sentenza del 13 gennaio 2014, n. 156, la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
Osservò la Corte territoriale che gli attori non avevano assolto nell’atto introduttivo (non integrato con memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 183 cod. proc. civ.) all’onere di allegazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, avendo genericamente deAVV_NOTAIOo di avere frequentato scuole di specializzazione medica con iscrizione a partire dal 1982 fino al 1991, senza indicare per ciascuno di essi la scuola frequentata, la data d’iscrizione e la durata dei corsi. Aggiunse che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere di allegazione, riguardando la litis contestatio , non faceva neppure sorgere un onere di contestazione a carico RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta.
La sentenza d’appello fu impugnata con ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza del 25 luglio 2019, n. 20090, previa riunione dei diversi ricorsi, accolse il primo motivo, assorbito il secondo, cassò la sentenza in relazione e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale.
Fu osservato in quella pronuncia che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello era stato disposto dalla Corte territoriale sulla base del rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza, nell’atto introduttivo del giudizio, dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
La mancata esposizione degli elementi di fatto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio, che, ove non rilevata dal giudice di primo
grado, è soggetta alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa conversione in motivi di impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità RAGIONE_SOCIALE‘atto. Non risultando proposto appello incidentale sull’indicata nullità, doveva pertanto ritenersi intervenuto il giudicato interno, con identificazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base RAGIONE_SOCIALEa domanda in quelli corrispondenti a tale giudicato. E ciò tanto più in considerazione del fatto che la nullità, per ipotesi esistente con riferimento all’originario atto introduttivo del giudizio, era da intendersi sanata con la memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 cod. proc. civ., perché, pur trattandosi di attività integrativa tardiva e, come tale, irrituale, quel vizio non era stato rilevato né in primo grado né in appello.
3. A seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di cassazione i ricorrenti hanno riassunto la causa davanti al giudice di rinvio e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 67, ha dichiarato inammissibile l’intervento del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha respinto l’appello del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha condannato le Amministrazioni appellate, tutte contumaci, al risarcimento dei danni patiti da tutti i restanti appellanti nelle cause riunite, per ciascuno liquidati in ragione di euro 11.103,82 per ogni anno di frequentazione del rispettivo corso di specializzazione; ha condannato le Amministrazioni alla rifusione di due terzi RAGIONE_SOCIALEe spese, previa compensazione nella misura di un terzo.
Ha osservato la Corte territoriale, in relazione alla posizione del AVV_NOTAIO COGNOME, che egli non risultava aver partecipato alle precedenti fasi del giudizio e non figurava nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione; la sua domanda, perciò, da inquadrare nella figura RAGIONE_SOCIALE‘intervento litisconsortile autonomo, era da ritenere inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 344 cod. proc. civ., non potendosi ritenere un’opposizione di terzo.
Anche l’appello del AVV_NOTAIO NOME COGNOME non poteva ottenere un miglior risultato perché, pur essendo egli tra i ricorrenti nel giudizio di cassazione, negli scritti di parte e nella documentazione in atti non si rinveniva un qualche elemento atto a ricostruire la durata e l’oggetto del preteso corso di specializzazione da lui concluso.
In riferimento, invece, alla AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME, anche se le allegazioni difensive apparivano carenti, la Corte d’appello ha ritenuto che a suo favore sussistesse la circostanza per cui, analogamente alla situazione dei restanti appellanti, i dati relativi alla frequenza del relativo corso di specializzazione trovavano riscontro nel prospetto riepilogativo allegato alla memoria del giudizio di primo grado.
Ciò premesso in ordine alle citate posizioni, il giudice di rinvio ha rilevato che la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato per il tardivo recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie era da inquadrare nella figura RAGIONE_SOCIALEa responsabilità contrattuale, «in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente». In presenza, dunque, del deAVV_NOTAIOo «illecito», la Corte d’appello ha indicato come parametro risarcitorio l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, e ha pertanto liquidato per ogni anno di corso la somma di euro 11.103,82. Ha respinto invece, siccome del tutto generica, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’asserita perdita di chance conseguente alla mancata attribuzione dei previsti punteggi.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma pronunciata in sede di rinvio propongono ricorso la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, con unico atto affidato a quattro motivi, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Resistono al ricorso: la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME con controricorso; i AVV_NOTAIOori NOME COGNOME con RAGIONE_SOCIALE 400 medici, con controricorso affidato ad un unico atto contenente un motivo di ricorso incidentale (peraltro erroneamente indicato come appello incidentale ), a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi del defunto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale (peraltro erroneamente indicato come appello incidentale ), a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; i AVV_NOTAIOori NOME COGNOME più RAGIONE_SOCIALE 45 medici, con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME e la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME, con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi; la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME e la AVV_NOTAIOoressa NOME NOME COGNOME con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
Il COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ricorso principale.
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, nonché degli artt. 1173, 1175 e 2043 cod. civ., in riferimento all’entità RAGIONE_SOCIALEa somma fissata dalla Corte d’appello come remunerazione per ogni singolo anno di corso.
La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore dei medici appellanti, la somma di euro 11.103,82 anziché quella di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, pur avendo la Corte d’appello disposto l’applicabilità nel giudizio per cui è causa RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 che, per converso, prevede una somma pari ad euro 6.713,94 (Lire 13.000.000) annui.
1.1. Il motivo è fondato.
La Corte d’appello, infatti, pur avendo compiuto un corretto inquadramento giuridico RAGIONE_SOCIALEa posizione dei medici appellanti, richiamando la necessità di fare applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, è caduta in contraddizione con tali premesse e ha liquidato in favore dei medici, per ciascun anno di corso, la somma di euro 11.103,82. A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 cit., invece, la somma da riconoscere per ciascuno dei medici è pari ad euro 6.713,94 per ogni anno di corso e in tal senso è la pacifica giurisprudenza di questa Corte (sull’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 ai medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 v. Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).
Si tratta, quindi, di un errore in diritto e non -come si sostiene nel controricorso COGNOME e COGNOME -di un errore materiale correggibile con la relativa procedura.
La sentenza va quindi cassata sul punto, e il giudice di rinvio dovrà provvedere ad un nuovo conteggio RAGIONE_SOCIALEe spettanze in relazione a tutte le singole posizioni qui in esame.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, degli artt. 1173, 1175 e 2043 cod. civ., nonché dei principi contenuti nella sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20) RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Secondo le parti ricorrenti la Corte di giustizia, con la decisione richiamata, ha avuto modo di precisare che l’indennità per la frequentazione di scuole di specializzazione post-universitarie spetta ai medici a prescindere dalla data di iscrizione alle scuole medesime, ma comunque soltanto a decorrere dall’anno 1983. La Corte territoriale, invece, andando erroneamente in contrasto con la citata decisione, avrebbe esteso il beneficio economico di cui è causa anche per gli anni di specializzazione anteriori al 1983, in tal modo contravvenendo l’orientamento fatto proprio anche dalla unanime giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza 23 giugno 2022, n. 20278). La sentenza impugnata, in RAGIONE_SOCIALE termini, non avrebbe considerato il fatto che anche per i medici aventi diritto all’equa remunerazione la stessa non può che decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Amministrazioni ricorrenti, quindi, trascrivendo nel corpo del ricorso l’intestazione degli atti del giudizio di merito dove sono indicate le singole posizioni di ciascuno dei medici richiedenti, con l’anno di inizio dei rispettivi corsi, osservano che tutti i medici indicati nelle pp. 19-23 del ricorso avrebbero ricevuto compensi a loro non effettivamente spettanti.
2.1. Il motivo è fondato.
Giova premettere che, come correttamente è stato osservato nel ricorso, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo riAVV_NOTAIOo come medico
specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed RAGIONE_SOCIALE titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello qui impugnata non ha fatto buon governo di questi principi. Ed invero la sentenza, pur richiamando correttamente la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite appena indicata, non ha compiuto le dovute diversificazioni in relazione all’amplissimo numero dei medici ricorrenti, ma ha genericamente riconosciuto in favore di tutti costoro, senza alcuna precisazione, la somma (errata, come si è già detto) di euro 11.103,82 per ogni anno di frequentazione del rispettivo corso di specializzazione (così in dispositivo, mentre nulla di più si evince dalla motivazione). In tal modo i medici che hanno intrapreso i corsi di specializzazione negli anni 1980, 1981 e 1982 (o anche prima: la AVV_NOTAIOoressa NOME risulta iscritta nel 1975) si sono visti riconoscere la remunerazione anche in relazione a periodi antecedenti la data del 1° gennaio 1983, perché la sentenza non ha compiuto alcuna diversificazione.
Il motivo è, pertanto, fondato. Il giudice del rinvio dovrà provvedere, per i medici immatricolati ai corsi in data precedente al 1° gennaio 1983, al corretto conteggio RAGIONE_SOCIALEe spettanze secondo le indicazioni del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 31 luglio 2018, n. 20348, alla quale va data ulteriore continuità.
I medici che si trovano in questa situazione sono quelli indicati alle pp. 19-23 del ricorso qui in esame (in ordine alfabetico, da NOME COGNOME a NOME COGNOME).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101 e 392 cod. proc. civ., sul rilievo per cui alcuni dei medici appellanti non avrebbero diritto a ricevere alcunché.
Nel ricorso, in particolare, si rileva che: il AVV_NOTAIO NOME COGNOME non avrebbe mai impugnato la sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale in primo grado, per cui sarebbe errato il suo inserimento nell’elenco RAGIONE_SOCIALEe parti appellanti; mentre il AVV_NOTAIO NOME COGNOME non avrebbe diritto a percepire alcuna somma, dal momento che non risultava né nell’elenco degli attori in primo grado né nella sentenza del Tribunale né nella prima sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello né, infine, in quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
3.1. Il motivo è parzialmente fondato.
3.2. Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono subentrati successivamente al decesso del loro dante causa, che era il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale era tra gli attori nel giudizio di primo grado e nel primo giudizio di appello. Nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di cassazione n. 20090 del 2019 risultano ricorrenti i suindicati NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME. Ne consegue che correttamente la Corte
d’appello li ha inseriti tra gli appellanti nel giudizio di rinvio, dando conto RAGIONE_SOCIALEa loro qualità di eredi del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; il che significa che la prima parte del motivo qui in esame è priva di fondamento.
3.3. Fondato è, invece, il motivo in esame in relazione al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale non risulta né tra gli attori originari né tra gli appellanti né tra i ricorrenti nel precedente giudizio davanti a questa Corte.
Ne consegue che l’inserimento di tale medico tra gli appellanti nel giudizio di rinvio, come risulta dalla p. 22 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, è dovuto ad un lapsus che deve essere corretto, dichiarando che la sentenza è cassata, in relazione a tale medico, senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito nei confronti di un soggetto mai stato parte in causa.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., degli artt. 1172 e 1174 cod. civ. e degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., per contrasto con i principi in tema di giudicato.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato pone in luce la circostanza per cui la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME avrebbe ottenuto, in precedenza, un giudicato a lei favorevole, in un altro giudizio identico quanto a petitum e causa petendi . Il precedente giudicato favorevole sarebbe costituito dalla sentenza n. 6942 del 2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma (allegata al ricorso), confermata dalla Corte di cassazione, per cui l’Amministrazione avrebbe già provveduto al dovuto pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta (decreto n. 785 del 2017, speciale ordine di pagamento NUMERO_DOCUMENTO, pure allegato al ricorso). La causa odierna, dunque, costituirebbe, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessata, un evidente abuso del processo.
4.1. Il motivo non è fondato.
Come correttamente è stato rilevato nel controricorso a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, si tratta di un’evidente omonimia. La sentenza n. 6942 del 2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, che la parte ricorrente richiama a supporto RAGIONE_SOCIALEa propria tesi, fu emessa, tra gli RAGIONE_SOCIALE, in favore di una certa AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE). Nel giudizio odierno, invece, l’interessata è la AVV_NOTAIOoressa NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE).
Non vi è, dunque, il lamentato abuso del processo, data la diversità dei due soggetti in questione.
Ricorso incidentale COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO).
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia.
I ricorrenti rilevano di aver chiesto, fin dal giudizio di primo grado e poi sempre anche nei gradi successivi, che le Amministrazioni convenute fossero condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALEa dovuta remunerazione oltre che degli interessi maturati e maturandi, quantomeno in riferimento a quelli moratori di cui all’art. 1224 cod. civ., a far data dalla domanda giudiziale da individuarsi nella notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione (30 settembre 2004). La sentenza avrebbe, sul punto, omesso ogni pronuncia. D’altronde, se il debito in questione avesse natura di debito di valore, si sarebbero dovuti riconoscere anche gli interessi compensativi.
Ricorso incidentale eredi COGNOME (AVV_NOTAIO).
6. L’unico motivo di ricorso è identico a quello del ricorso COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE.
Ricorso incidentale COGNOME RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO).
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., ipotizzando una lesione dei principi in tema di onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
La censura si appunta sul rigetto, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance . Sostengono i ricorrenti, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte in materia, che la lesione derivante dal mancato riconoscimento avrebbe inevitabilmente impedito agli aventi diritto di accedere a punteggi che, diversamente, sarebbero loro stati accreditati o riconosciuti ipso iure , danno del quale le parti hanno chiesto il ristoro in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incolpevole ed incontestabile occasione persa.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., in materia di interessi.
Il motivo censura il fatto che la sentenza non abbia riconosciuto alcun tipo di interessi sulle somme liquidate a favore dei ricorrenti, non considerando che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno RAGIONE_SOCIALEa mora gli interessi legali.
Ricorso incidentale COGNOME e COGNOME (AVV_NOTAIO).
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia.
Le ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui non è stata disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni ricorrenti al pagamento degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute spettanti ai medici istanti, per ogni anno RAGIONE_SOCIALEa specializzazione, dalla data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di
citazione (30 settembre 2004) sino al pagamento effettivo, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ. e, comunque, con omessa pronuncia su una parte RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, in chiara violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., posto che la richiesta degli interessi era stata espressamente formulata fin dall’atto introduttivo del giudizio ed era stata ribadita in ognuno degli atti successivi. E, per costante giurisprudenza di legittimità, gli interessi legali sono dovuti solo dalla data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale.
Ricorso incidentale COGNOME e COGNOME (AVV_NOTAIO COGNOME).
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1224 cod. civ., per aver la Corte d’appello omesso il riconoscimento e la quantificazione degli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a far data dalla domanda.
La decisione dei ricorsi incidentali.
La Corte ritiene di dover trattare congiuntamente tutti i ricorsi incidentali ora riportati.
11.1. Al riguardo si deve osservare, in prima battuta, che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza a causa RAGIONE_SOCIALE‘errata liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma spettante per ciascun anno di corso, determina come effetto automatico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, primo comma, cod. proc. civ., il venir meno di tutta la statuizione impugnata, la quale cade nella sua totalità.
Ai fini del corretto svolgimento del giudizio di rinvio, però, la Corte deve evidenziare che, per giurisprudenza consolidata, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in
epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo RAGIONE_SOCIALEe citate direttive -abbia palesato una precisa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo risarcitorio da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, confermata in tante successive pronunce, tra le quali l’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641).
Consegue da quest’orientamento che il giudice di rinvio dovrà riconoscere, in favore dei medici interessati, il diritto alla percezione degli interessi legali sulla somma dovuta, con la decorrenza ivi indicata, mentre non dovrà riconoscere né la rivalutazione né i correlati interessi compensativi, salvo rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, che dovrà peraltro risultare da quanto già acquisito nei precedenti gradi di merito, essendo il giudizio di rinvio un giudizio chiuso.
In questi termini, quindi, devono ritenersi decisi i ricorsi incidentali COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, eredi COGNOME, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE (quanto al secondo motivo), COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME.
11.2. Rimane da esaminare, invece, il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance .
Fermo restando, come si è già detto, che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina come effetto
automatico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, primo comma, cod. proc. civ., il venir meno RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata, la Corte si limita ad osservare che in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l’individuazione puntuale RAGIONE_SOCIALEe occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario, e non già con la mera deduzione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (ordinanza 22 novembre 2019, n. 30502, ribadita dalla recentissima ordinanza 2 maggio 2024, n. 11834).
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ricorrenza di tali condizioni, peraltro, il giudice di rinvio dovrà verificare trattarsi di prova esistente in base a quanto già acquisito nei precedenti gradi di merito, essendo il giudizio di rinvio, come s’è detto, un giudizio chiuso.
Ricorso incidentale COGNOME (AVV_NOTAIO).
12. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 344 cod. proc. civ. in materia di intervento.
Il ricorrente, trascrivendo l’intestazione degli atti di causa a partire dall’atto di citazione in primo grado, osserva di essere sempre stato parte nel giudizio odierno, sicché la sentenza impugnata avrebbe assunto una decisione errata richiamando, a suo riguardo, l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘intervento nel giudizio di appello. Aggiunge il ricorrente che il «palese errore di qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa posizione processuale, commesso dal Collegio di Appello, con tutta probabilità origina e scaturisce dalla circostanza che nell’elenco dei riassumenti il giudizio (atto di appello in
riassunzione di COGNOME NOME più RAGIONE_SOCIALE), a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di Cassazione, rappresentati e difesi da altro difensore, non veniva rilevato il nominativo del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, al quale, peraltro, non veniva notificato l’atto di appello in riassunzione come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello in riassunzione del difensore COGNOME». Si aggiunge che il ricorrente era, quindi, pacificamente in giudizio fin dal primo grado e poi, sempre, nei gradi successivi; per cui considerare la sua presenza come quella di un interveniente in appello sarebbe palesemente errato.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente rileva che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, l’incompleta lettura degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello dovrebbe costituire il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo.
La Corte rileva che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘evidente connessione, sono inammissibili, in quanto prospettano un errore revocatorio.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello, celebrando il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza oggi impugnata, non si sia avveduta del fatto che egli era da considerare parte in causa fin dal giudizio di primo grado, sicché la sentenza avrebbe errato nell’applicare nei suoi confronti l’art. 344 cod. proc. civ. in tema di intervento in appello.
È evidente, però, che in tal modo il ricorrente prospetta proprio quell’errore di fatto il c.d. abbaglio dei sensi -per cui il giudice di merito avrebbe ritenuto inesistente «un fatto la cui verità è positivamente stabilita» (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), posto che la Corte di merito ha affermato che il AVV_NOTAIOCOGNOME non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio.
Non vi è materia, quindi, di ricorso per cassazione.
15. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
Il ricorrente sostiene che l’unico parametro per l’equa remunerazione degli specializzandi dovrebbe essere l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e non quello costituito dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
15.1. Il motivo rimane assorbito, posto che la Corte d’appello non si è in alcun modo pronunciata su questo punto in relazione all’odierno ricorrente, avendo appunto declinato la decisione.
Si tratterebbe, comunque, di un motivo palesemente inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ. avendo la Corte d’appello ritenuto correttamente di dover fare applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, salvo poi commettere l’errore evidenziato nel primo motivo del ricorso principale.
16. In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo del ricorso principale, nonché parzialmente il terzo, mentre è rigettato il quarto; rimangono assorbiti i ricorsi incidentali COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, eredi COGNOME, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME; è dichiarato inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO COGNOME.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito; è cassata senza rinvio, invece, limitatamente alla posizione del AVV_NOTAIO, come indicato al punto 3.3. RAGIONE_SOCIALEa presente motivazione, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il AVV_NOTAIOCOGNOME è condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso principale, nonché parzialmente il terzo, mentre rigetta il quarto; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, eredi COGNOME, COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, COGNOME e COGNOME; dichiara inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO COGNOME; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa