Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1202/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutti rappresentati e dife si dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 2813/2020 depositata il 12/06/2020.
R.G. 1202/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/3/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Ritenuto che i dottori NOME COGNOME e NOME COGNOME, insieme agli altri medici indicati in epigrafe, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso;
che a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe relative somme;
che gli attori chiesero che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio e all’incremento annuale RAGIONE_SOCIALE medesima;
che si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda rilevando, tra l’altro, che la legittimazione passiva spettava soltanto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche ai singoli Ministeri;
che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha