Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17986 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
NOME COGNOME
Presidente –
Oggetto
NOME COGNOME
Consigliere –
R.G.N. 16647/2020
NOME COGNOME
Consigliere COGNOME. –
NOME COGNOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere –
CC – 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16647/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7792/2019, depositata il 13 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2010, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e gli altri Ministeri in epigrafe, chiedendo il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE remunerazione dovuta per l’attività svolta durante il corso di specializzazione in oncologia medica presso l’RAGIONE_SOCIALE (ove aveva aveva conseguito il diploma nell’anno 1993), anche a titolo di risarcimento del danno o equo indennizzo per arricchimento senza causa.
Il Tribunale accolse in parte la domanda riconoscendo il diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante al risarcimento del danno per la mancata attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva CEE 82/76 e liquidandolo nell’importo di Euro 33.568,69.
In accoglimento del gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE ed in totale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda del COGNOME sul duplice rilievo che la specializzazione conseguita non rientrava negli elenchi RAGIONE_SOCIALEe direttive europee e che l’istante non aveva allegato né dato prova che il corso frequentato avesse comunque, di fatto, caratteristiche analoghe a quelle di una scuola di specializzazione comune a due o più Stati membri.
Per la cassazione di tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui le Amministrazioni intimate hanno resistito, depositando controricorso.
Il P .G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in relazione al primo motivo.
All’esito RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza del 26 maggio 2023 la Prima Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20453 del 17/07/2023, ha rimesso la causa ad altra pubblica udienza in attesa del deposito RAGIONE_SOCIALE relazione richiesta, con ordinanza RAGIONE_SOCIALE
stessa Sezione resa in altro procedimento, all’Ufficio del Massimario , su alcune RAGIONE_SOCIALEe questioni agitate anche nel ricorso in esame.
All’esito RAGIONE_SOCIALE successiva udienza pubblica del 13 giugno 2024 , in vista RAGIONE_SOCIALE quale il P .G. aveva depositato conclusioni scritte nello stesso senso di quelle precedentemente rassegnate, la Prima Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 23459 del 02/09/2024 ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione n. 5690 del 04/03/2024.
Con successivo decreto del 31 gennaio 2025 il ricorso è stato trasmesso a questa Sezione per competenza tabellare.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate nuove conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 », lamentando che la Corte d’appello abbia pronunciato ultra petita su eccezione (quella RAGIONE_SOCIALE non inclusione RAGIONE_SOCIALE specializzazione conseguita negli elenchi di cui alle direttive europee) mai tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e inammissibilmente opposta dalla controparte per la prima volta con l’atto d’appello.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 189 Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16, art. 7, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Direttiva 75/362/CEE, RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 3 e 10 Cost., d.lgs. n. 257 del 1991, e RAGIONE_SOCIALE artt. 61, 62, 115, 116 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 » lamentando la mancata considerazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE‘alternativo presupposto RAGIONE_SOCIALE equipollenza di fatto RAGIONE_SOCIALE specializzazione conseguita a quella comune a due o più Stati membri, anche alla luce del fatto che, con il decreto 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 262 RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 1991, il RAGIONE_SOCIALE aveva inserito la specializzazione in oncologia tra le specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALE comunità europea.
3. Il primo motivo è infondato.
In disparte la non illustrata prospettazione di un vizio di motivazione « omessa, insufficiente e contraddittoria », comunque inammissibile nella parte in cui evoca un vizio cassatorio non più previsto tra quelli tipizzati ne ll’art. 360 c.p.c. , l’unica censura effettivamente proposta deduce un vizio di ultrapetizione ( error in procedendo ) in realtà certamente insussistente.
Occorre invero rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; 26/08/2022, n. 25414) e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito:
-l’inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l’obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l’indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019);
-non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute;
-si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie, che l’attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio;
-la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso);
-a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti RAGIONE_SOCIALE eventuale non contestazione;
-al riguardo occorre però considerare che la questione – come pure più volte sottolineato da questa Corte -è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza);
─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello officioso o su impulso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione – del difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE equipollenza;
-l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata, come noto, anche al grado di specificità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in fatto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda: se questa è generica,
basterà dunque una contestazione altrettanto generica;
─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità RAGIONE_SOCIALE contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede dei da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione);
─ nella specie, mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore RAGIONE_SOCIALEe allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato.
Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda.
4. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Pronunciando sulla questione ad esse rimessa con la sopra menzionata ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione n. n. 5690 04/03/2024, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26603 del 14/10/2024 alle cui motivazione è sufficiente in questa sede far rimando, hanno affermato il principio secondo cui « i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni – e RAGIONE_SOCIALE quale non sia stata dimostrata l’equipollenza di fatto a quelle ivi previste – non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALEo Stato per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate ‘conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEe Comunità economiche
europee” dal d.m. 31 ottobre 1991 ».
Il principio, considerato quanto già rilevato con riferimento al primo motivo, evidenzia di per sé l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘argomento sussidiariamente proposto con il secondo motivo.
5. Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Avuto tuttavia riguardo alle incertezze manifestatesi nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla questione posta con il secondo motivo, per tal motivo rimessa alle Sezioni Unite, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza