Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16267 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria – specializzazione in medicina
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13252/22 proposto da:
-) COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’ Istruzione, Ministero dell’Economia e delle Finanze , Università degli Studi di Udine, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei ministri e del rettore pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 18 novembre 2021 n. 7666;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero ad una scuola di specializzazione post lauream , conseguendo il relativo diploma prima del 2007.
Nel 2014 convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e le Università dove avevano conseguito i rispettivi diplomi di specializzazioni (Padova, Udine e Roma Università Cattolica del Sacro Cuore), esponendo che:
-) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non fu mai rivalutato, né adeguato ogni tre anni;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.
Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.
Con sentenza 13.10.2020 n. 13947 il Tribunale accolse in parte la domanda. Negò la legittimazione delle tre università convenute, e accordò agli attori il solo diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio.
La sentenza fu appellata dalle quattro amministrazioni statali e dall’ Università di Udine INDIRIZZO e dagli originari attori in via incidentale.
Con sentenza 18.11.2021 n. 7666 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame principale e rigettò l’incidentale.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale nella parte in cui invocava l’applicazione del termine di prescrizione decennale con decorrenza dal 2007 ; ha accolto l’appello principale affermando che il diritto comunitario non imponeva agli Stati membri una soglia minima di remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione.
La estrema sinteticità della sentenza, e la lacunosa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso e nel controricorso impedisce di stabilire se e quali diritti degli odierni ricorrenti furono ritenuto prescritti e quali ritenuti insussistenti.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su sei motivi.
Le quattro Amministrazioni statali e l’Università di Udine hanno resistito con controricorso.
Le Università di Padova e del Sacro Cuore sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo i ricorrenti sostengono che fu erroneo il rigetto della loro domanda di riconoscimento dell’adeguamento triennale della borsa di studio , previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91.
1.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già stabilito che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale, previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995;
dall’art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 della l. n. 289 del 2002. (Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20006).
Col secondo motivo, prolisso e confuso, secondo l’unica interpretazione che questa Corte ritiene di esso possibile si lamenta in sostanza che la borsa di studio percepita dai ricorrenti durante la frequenza della scuola di specializzazione non costituì quella ‘adeguata remunerazione’ imposta dalla direttiva 82/76, e che di conseguenza erroneamente è stata rigettata la loro domanda risarcitoria.
2.1. Il motivo ( che sarebbe già di per sé inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., per la sua confusiva esposizione; per l’affastellamento di censure eterogenee; per la mancata indicazione dei soggetti ai quali si riferisce; per la parziale incoerenza rispetto al contenuto oggettivo della sentenza impugnata ed alla ratio decidendi che la sottende), è inammissibile ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis , Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01; nonché la sopra citata recente decisione delle Sezioni Unite).
Alle motivazioni di tali precedenti si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
3. Il terzo motivo.
Col terzo motivo è lamentata la ‘ omissione di ogni statuizione’ (prospettata tuttavia , nell’epigrafe del motivo, come vizio di cui ‘all’art. 360 n. 5 c.p.c.’ ) sulla domanda di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione.
3.1. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti infatti non chiariscono mai in quali termini tale domanda fu formulata in primo grado.
In ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato, alla luce dei princìpi affermati dalle SS.UU. di questa Corte e richiamati al precedente § 1.1.
4. Il quarto motivo.
Col quarto motivo i ricorrenti deducono che tutti e sette gli originari convenuti sono passivamente legittimati rispetto alla domanda.
4.1. Rispetto alla Presidenza del consiglio ed ai tre ministeri il motivo è incomprensibile, posto che mai è sorta questione sulla loro legittimazione. Rispetto alle tre università il motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti.
5. Il quinto motivo di ricorso.
Col quinto motivo è censurata la sentenza d’appello ‘ per omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 c.c. in merito al mancato riconoscimento della prescrizione decennale ai diritti azionati e in merito all’erroneo computo del termine a quo prescrizionale’.
5.1. Il motivo – sulla cui ammissibilità molto vi sarebbe da dire, posto che l’intero ricorso non lascia mai intendere chiaramente se e quali diritti furono
dichiarati estinti per prescrizione – resta assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, posto che un diritto inesistente non può prescriversi.
6. Il sesto motivo di ricorso.
I ricorrenti prospettano come ‘sesto motivo di ricorso’ non una censura, ma una deduzione: ovvero che essendo le loro domande fondate, la Corte d’appello avrebbe dovuto accoglierle e non avrebbe di conseguenza potuto condannarli alla rifusione delle spese.
6.1. Ovviamente non è luogo a provvedere su una deduzione che non è una censura.
Infine, a p. 38 del ricorso, i ricorrenti chiedono che sia sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione: se la Direttiva 82/76 imponesse agli Stati membri di adottare norme di recepimento idonee a garantire che la remunerazione dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione restasse ‘adeguata’ nel tempo, anche a fronte di fenomeni riduttivi del potere d’acquisto della moneta.
7.1. L’istanza va rigettata per manifesta irrilevanza , per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in (almeno) centonovantasei fattispecie identiche, motivazioni alle quali si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. ( ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Da ultimo, stima il Collegio impossibile evitare la segnalazione ex art. 51, terzo comma, lettera (d), l. 31.12.2012 n. 247, nonché il rapporto all’autorità giudiziaria penale, in relazione alla circostanza che uno dei difensori dei
ricorrenti ha svolto attività difensiva nel corso del presente giudizio di legittimità, pur non risultando -stando agli atti legittimamente consultabili da questa Corte (albo on line del Consiglio Nazionale Forense) -abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido, ex art. 97 c.p.c., alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 27.360, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della