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Remunerazione medici specializzandi: il diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13438/2024, ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando il diritto al risarcimento per la mancata adeguata remunerazione dei medici specializzandi. La Corte ha stabilito che anche i medici che hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983 hanno diritto a un indennizzo per il periodo di formazione successivo a tale data, in conformità con le direttive europee e una precedente sentenza della Corte di Giustizia UE.

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Pubblicato il 15 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Remunerazione Medici Specializzandi: La Cassazione Conferma il Diritto al Risarcimento

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale in tema di remunerazione medici specializzandi, affermando il diritto al risarcimento del danno anche per coloro che avevano iniziato il proprio percorso formativo prima del 1983. Questa decisione, in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiarisce definitivamente la portata temporale del diritto a un’equa retribuzione per il lavoro svolto durante la specializzazione, a causa del tardivo recepimento delle direttive comunitarie da parte dello Stato italiano.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da un medico che aveva frequentato un corso di specializzazione medica in un’epoca antecedente al 1° gennaio 1983, data entro cui l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi alle normative europee in materia. Lo Stato italiano, infatti, aveva recepito con notevole ritardo le direttive CEE che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione a tutti i medici impegnati in percorsi di formazione specialistica.

Inizialmente, il Tribunale aveva respinto la domanda del medico. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto del professionista a percepire un risarcimento, ma limitatamente al periodo di formazione svoltosi dopo il 1° gennaio 1983. Contro questa sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il diritto non potesse sorgere per chi si era immatricolato prima delle scadenze previste.

Il Diritto alla Remunerazione Medici Specializzandi secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rigettando le argomentazioni dello Stato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio ormai consolidato, rafforzato da una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 3 marzo 2022, causa C-590/20).

Il nucleo della questione non è la data di inizio del corso, ma il periodo in cui la formazione si è svolta. Il diritto a un’adeguata remunerazione sorge nel momento in cui lo Stato avrebbe dovuto attuare la direttiva, ovvero dal 1° gennaio 1983. Di conseguenza, ogni periodo di formazione a tempo pieno svoltosi dopo tale data deve essere remunerato, indipendentemente da quando il corso sia iniziato. La Corte ha specificato che questo orientamento supera le precedenti interpretazioni più restrittive.

Le Motivazioni della Corte

La decisione si fonda sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Le direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE avevano lo scopo di armonizzare la formazione medica specialistica in Europa, prevedendo esplicitamente il diritto a una retribuzione adeguata. Il ritardo dello Stato italiano nel recepire tali norme ha causato un danno ingiusto a un’intera generazione di medici, che hanno prestato la loro attività lavorativa senza il corrispettivo economico dovuto.

La Corte di Cassazione, allineandosi alla Corte di Giustizia, ha chiarito che l’obbligo di remunerazione non dipende dalla data di iscrizione, ma dal momento in cui l’obbligo stesso è divenuto esigibile per lo Stato membro. Pertanto, negare il risarcimento per il periodo post-1983 a chi aveva iniziato prima sarebbe contrario allo spirito e alla lettera della normativa europea. La sentenza impugnata è stata quindi considerata corretta, in quanto ha riconosciuto il diritto al risarcimento solo per la frazione del corso successiva alla scadenza del termine di adeguamento.

Conclusioni

L’ordinanza in esame rappresenta un punto fermo nella tutela dei diritti dei medici specializzandi. Viene definitivamente sancito che il diritto all’indennizzo per la mancata corresponsione della remunerazione medici specializzandi spetta a tutti coloro che hanno svolto parte della loro formazione dopo il 1° gennaio 1983, anche se immatricolati in anni accademici precedenti. Questa pronuncia non solo garantisce giustizia a chi ha subito il danno, ma riafferma anche il primato del diritto europeo e le conseguenze dell’inadempimento statale, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rifondere le spese legali.

Un medico che ha iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1983 ha diritto al risarcimento per la mancata remunerazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il medico ha diritto al risarcimento, ma solo per il periodo di specializzazione svolto a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso.

Qual è il fondamento giuridico di questo diritto al risarcimento?
Il diritto deriva dal tardivo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie (in particolare la 75/363/CEE, come modificata dalla 82/76/CEE) che imponevano di garantire un’adeguata remunerazione per i medici in formazione specialistica.

La decisione della Corte di Cassazione si basa su un’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea?
Sì, la sentenza si conforma esplicitamente a una pronuncia della Corte di Giustizia UE (sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20), la quale ha chiarito che qualsiasi formazione specialistica proseguita dopo la scadenza del termine di adeguamento (1° gennaio 1983) deve essere oggetto di una remunerazione adeguata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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