Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18470 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27402/2022 R.G., proposto da:
1. COGNOME NOME; 2. COGNOME NOME; 3. COGNOME NOME; 4. COGNOME NOME; 5. COGNOME NOME; 6. COGNOME NOME; 7. COGNOME NOME; 8. COGNOME NOME; 9. COGNOME NOME; 10. COGNOME NOME; 11. COGNOME NOME; 12. COGNOME NOME; 13. COGNOME NOME; 14. COGNOME NOME; COGNOME NOME; 16. COGNOME NOME; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in Persona del Presidente pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; ex lege domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato da cui sono difesi ope legis ;
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 5669/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 1° aprile 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
-erano tutti medici titolari di diplomi di specializzazione, immatricolati negli anni 1991-2005, ed avevano percepito gli emolumenti di cui all’art.6 del d.lgs. n. 257 del 1991, attuativo RAGIONE_SOCIALEe direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimento dei relativi diplomi;
-questa norma, nello stabilire per gli specializzandi un trattamento di Lire 21.500.000 annuali, aveva prescritto anche che esso doveva incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale, ma tali prescrizioni erano restate inapplicate per effetto del ‘blocco’ previsto da disposizioni normative sopravvenute;
– successivamente, il d.lgs. n. 368 del 1999 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CE aveva previsto (artt. 37 e ss.) che all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione fosse stipulato un contratto annuale di formazione lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; questa previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006 -2007;
sulla base di queste deduzioni, gli attori domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei loro confronti RAGIONE_SOCIALEe direttive e sentenze comunitarie, danno da liquidarsi nella somma di Euro 20.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa, anche in relazione alla «mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs.368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi RAGIONE_SOCIALEa indicata normativa»;
gli attori domandarono, altresì, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla
differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
il Tribunale di Roma rigettò le domande e la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione interposta dagli attori soccombenti, ai sensi degli artt. 348 bis e ter cod. proc. civ., condannandoli altresì al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni appellate, di una somma equitativamente determinata nell’importo di Euro 1.000,00 per ogni appellante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ.;
i medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi;
rispondono con controricorso le amministrazioni intimate chiedendo, anche con riguardo al grado di legittimità, la condanna dei ricorrenti ex art.96 cod. proc. civ.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte;
i ricorrenti hanno depositato memoria , con la quale, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, hanno preso posizione sui presupposti (che reputano insussistenti, richiamando l’ordinanza n.28441 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile di questa Corte) RAGIONE_SOCIALEa condanna ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ.;
.
Considerato che:
1.1. Con il primo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 ‘ ;
i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 -fonte di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE -sia il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, escludendo, di conseguenza, la possibilità di un sindacato giurisdizionale in ordine all’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione corrisposta sino agli anni 2005-2006;
d educono che il principio di ‘adeguata remunerazione’, posto dalle direttive comunitarie, trovava fondamento nell’esigenza di garantire ai medici specializzandi la possibilità di dedicare alla formazione tutta la propria attività professionale, sicché il legislatore interno, pur nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità, aveva l’obbligo di preservare nel tempo il carattere adeguato RAGIONE_SOCIALEa remunerazione in modo che essa potesse assolvere alla funzione assegnatale dalle fonti europee;
o sservano che, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 aveva previsto meccanismi per la difesa del potere di acquisto RAGIONE_SOCIALEe borse di
studio quali parti essenziali RAGIONE_SOCIALEa disciplina di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE, la limitazione di tali strumenti -ad opera di numerosi interventi legislativi a partire dal 1992 e sino al 2006 -avrebbe comportato, di fatto, un successivo inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano all’obbligo di recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’ ;
s ostengono, in sostanza, che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi, cosicché il parametro di riferimento, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del danno, avrebbe dovuto essere individuato nel trattamento economico da esso stabilito, con il quale si era preso atto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta inadeguatezza di quello previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991;
1.2. c on il secondo motivo viene denunciata ‘ violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ‘.
s ul presupposto che, in base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari RAGIONE_SOCIALEe relative borse di studio sarebbero spettati sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, i ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute alla corresponsione degli importi relativi, per i periodi dal 1992 al 2006;
i ricorrenti formulano anche un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, perché, in particolare, chiarisca se, in base alla direttiva 82/76/CEE, sussisteva non solo l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di determinare discrezionalmente l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione dei medici specializzandi ma anche quello di mantenere nel tempo tale adeguatezza, preservandone il potere di acquisto;
i ricorrenti sottolineano, inoltre, la posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C-590-20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, è stato riconosciuto anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, sebbene a partire dal primo gennaio 1983 (cfr. Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278);
i ricorrenti evidenziano, al riguardo, che, sebbene tale procedimento fosse circoscritto ai medici iscritti a corsi di specializzazione anteriormente al 1982, tuttavia la Commissione europea avrebbe espresso la posizione più generale secondo cui il
risarcimento del danno dovrebbe comprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, sicché sarebbero in contrasto con le norme eurounitarie le disposizioni nazionali che escludono il pagamento di importi per tali titoli;
1.3. con il terzo motivo viene impugnata la statuizione di condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ., contenuta nell’ordinanza con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.348 -bis cod. proc. civ.;
i ricorrenti, denunciando l’inesatta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., contestano l’apprezzamento di temerarietà e pretestuosità RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziaria effettuato dalla Corte d’appello e, richiamando il diverso apprezzamento compiuto, al riguardo, dal Tribunale, sottolineano che in primo grado era stata disposta la parziale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
il secondo motivo di ricorso pone la questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio e RAGIONE_SOCIALE‘incremento annuale RAGIONE_SOCIALEa medesima, con particolare riferimento ai periodi dal 1992 al 2006;
al riguardo, la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991;
di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sulla citata questione.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G., oggetto di ordinanza interlocutoria 14/03/2024, n. 6928.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione