Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
Oggetto: specializzandi in medicina -risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7697/22 proposto da:
da
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE ; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
– controricorrenti –
nonché
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 13 settembre 2021 n.
5922;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’ odierna ricorrente, insieme ad altre persone, nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione;
-) durante la frequenza del corso di specializzazione era stata remunerata con una borsa di studio RAGIONE_SOCIALE‘importo di lire 22.467.500 (pari ad euro 11.603,50) , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE;
-) il suddetto importo inoltre non era stato incrementato annualmente in misura pari al tasso progra mmato d’inflazione né rideterminato ogni tre anni, come stabilito dall’art. 6 d. lgs. cit..
Chiesero pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al pagamento ‘ alla regolarizzazione del trattamento economico degli attori per l’importo che l’ill.mo Tribunale riterrà adeguato in via equitativa ex art. 1226 c.c. ‘ ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Con sentenza 25.1.2017 n. 1329 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto che la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione spettante agli specializzandi era rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
La Corte d’appello di Roma con sentenza 13.9.2021 n. 5922 rigettò il gravame, ribadendo che il diritto comunitario non imponeva agli Stati membri alcun vincolo circa il quantum RAGIONE_SOCIALEa ‘adeguata remunerazione’.
Ritenne, infine, che non spettasse agli attori né l’indicizzazione annuale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studia, né l’ adeguamento triennale: la prima perché ‘bloccata’ dall’art. 7 del d.l. 384/92; la seconda in virtù RAGIONE_SOCIALEa deroga introdotta dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa l. 449/97.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
Le quattro amministrazioni convenute hanno resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 c.p.c., per mancanza di motivazione. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la motivazione adottata dalla ‘sterile’, basata su
Corte d’appello di Roma sarebbe omessa o apparente, un ragionamento ‘pseudo -deduttivo’ ed insomma incomprensibile.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello infatti non sarebbe potuta essere più chiara: la pretesa degli appellanti è stata ritenuta infondata perché la remunerazione da essi percepita non fu ‘inadeguata’, né il diritto comunitario imponeva agli Stati membri una soglia minima di tale remunerazione.
Col secondo motivo è prospettata la violazione (senza ulteriori indicazioni) RAGIONE_SOCIALEe Direttive 1982/76 e 1993/16, nonché del d. lgs. 257/91 e degli artt. 37-42 del d. lgs. 368/99.
L ‘ illustrazione del motivo è così concepita:
-) esordisce ribadendo che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata è ‘generica e omissiva’;
-) poi sostiene che la ricorrente aveva diritto ad una remunerazione ‘all’attualità’ ed agli interessi compensativi;
-) infine ribadisce che la remunerazione percepita non fu ‘adeguata’, e che la remunerazione prevista a partire dal 2006 in poi dovesse applicarsi
anche a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazione in epoca precedente.
2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per totale inintelligibilità.
La sintassi usata dalla parte ricorrente non consente di comprendere se col motivo in esame abbia inteso censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha negato il diritto al risarcimento del danno; oppure nella parte in cui ha negato la rivalutazione; oppure nella parte in cui ha negato l’indicizzazione e l’adeguamento triennale; od ancora nella parte in cui ha negato tutte e tre queste cose insieme.
In secondo luogo il motivo non contiene nessuna ragionata censura avverso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello. Si limita ad affermare che la ricorrente aveva un diritto e che la Corte d’appello gliel’ha negato. Evita, però, di spiegare per quale ragione in iure la remunerazione introdotta nel 2006 dovesse applicarsi retroattivamente; evita poi di spiegare per quale ragione sarebbe erronea in iure l’affermazione (in realtà inappuntabile) RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, secondo cui il diritto comunitario non ha imposto alcun vincolo agli Stati membri circa la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta agli specializzandi; infine e soprattutto la ricorrente trascura del tutto di considerare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. cit. ‘ (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01).
Si aggiunga che l’illustrazione evoca giurisprudenza vecchia, ignorando quella successiva a Cass. n. 4449 del 2018, sicché il motivo presenterebbe anche manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 360bis n. 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
La manifesta inammissibilità del ricorso, che di per sé -soprattutto al lume del già citato art. 360bis n. 1 c.p.c. è indice d’una poco giustificata scelta impugnatoria, giustifica la condanna ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, c.p.c..
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna NOME COGNOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000 ex art. 96 c.p.c., oltre interessi dalla data RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile