Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3867 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5505/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrenti -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 5238/2021, depositata il 15 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 13151 del 2018 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta, tra gli altri, dai soggetti indicati in epigrafe -medici specializzati remunerati, per la frequenza dei relativi corsi, con borse di studio ex art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -diretta a che fosse loro riconosciuto il diritto alla corresponsione di adeguata remunerazione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione medica e quindi alla corresponsione di una remunerazione pari alla differenza tra l’importo erogato annualmente ai medici specializzandi a decorrere dall’anno 2006-2007 e l’importo effettivamente percepito, con applicazione dei benefici economici e contributivi; in via subordinata, all’adeguamento annuale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio e rideterminazione triennale; con le conseguenti statuizioni di condanna, anche a titolo di risarcimento dei danni.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5238/2021 depositata il 15 luglio 2021, ha rigettato l’appello , compensando le spese.
Avverso tale decisione NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, propongono ricorso con due mezzi, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d el Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 ».
Lamentano che la Corte d’Appello ha respinto il gravame, escludendo la responsabilità risarcitoria RAGIONE_SOCIALEo Stato, sull’erroneo presupposto che la disciplina introdotta dal d.l.gs. n. 368 del 1999 ed i relativi decreti attuativi del 2007 fossero il risultato di una scelta discrezionale, riservata esclusivamente al legislatore RAGIONE_SOCIALE, e che le direttive successivamente intervenute non imponessero alcun altro obbligo di trasposizione.
Sostengono che, in tal modo, la sentenza si pone in urto con l’obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di riconoscere una remunerazione adeguata ai medici specializzandi omettendo in particolare di considerare, appunto alla luce RAGIONE_SOCIALEe disposizioni
introdotte con il d.lgs. n. 368 del 1999, che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza a suo tempo discrezionalmente determinato era venuto scemando per effetto dei processi inflazionistici e RAGIONE_SOCIALEa mancata partecipazione all’aumento RAGIONE_SOCIALEa ricchezza RAGIONE_SOCIALE, nel che andavano individuate le ragioni per accordare agli istanti gli incrementi retributivi meglio disciplinati dal citato testo di legge.
Deducono che, su tale questione interpretativa, si sarebbe dovuto interpellare il giudice UE onde chiarisca « se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato membro non solo, come è ovvio, di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘attuazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, RAGIONE_SOCIALEa disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento RAGIONE_SOCIALEe situazioni di fatto » e « se la direttiva comunitaria 82/76 CEE, oltre a stabilire l’obbligo di determinare discrezionalmente l’importo RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l’obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all’aumento del PIL reale ».
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe Preleggi c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 370/99, degli artt.
37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ».
Lamentano che la Corte d’Appello ha respinto il gravame in punto di mancato riconoscimento degli adeguamenti derivanti dalle variazioni nell’indice del costo RAGIONE_SOCIALEa vita e dalla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio in base ai miglioramenti intervenuti in sede di contrattazione collettiva sul presupposto che per effetto RAGIONE_SOCIALEa legislazione richiamata, successiva al d.lgs. 257/1991, quegli incrementi che quest’ultimo riconosceva erano stati congelati, sebbene proprio in ragione di ciò la remunerazione dei medici in formazione fosse divenuta inadeguata e si rendesse dunque configurabile la responsabilità risarcitoria RAGIONE_SOCIALEo Stato per inottemperanza degli obblighi unionali.
4. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La Corte di merito ha infatti deciso le questioni rimesse al suo esame in esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Questa Corte, infatti, a più riprese -e, ancora di recente, con sentenza n. 36427 del 2022 e con ordinanze nn. 31311 del 2022, 31112 del 2022, 30507 del 2022, 28665 del 2022 -ha avuto occasione di chiarire che il recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la l. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. 257/1991 e non in forza del
nuovo ordinamento RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l’opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall’art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257/1991, di modo che il moRAGIONE_SOCIALEo retributivo introdotto a seguito RAGIONE_SOCIALEa l. 368/1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore RAGIONE_SOCIALE, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.
Né possono ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente fatto, che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa» (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore RAGIONE_SOCIALE determinare «nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18/10/2022, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Analoga valutazione di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al secondo motivo.
Si è invero in pari modo consolidato anche il principio secondo il quale l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 d.lgs. 257/1991.
5.1. Questa Corte, infatti, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del
2018, pure richiamata dai giudici a quibus , sulla scorta di una attenta analisi RAGIONE_SOCIALEa normativa, che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.
Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 RAGIONE_SOCIALE‘1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, citt.) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
5.2. È stato in tal senso in particolare evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale.
Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio
2006-2008, dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 212; l’art. 41, comma 7, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui «le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36 così come interpretate dalla l. n. 350 del 2003, art. 3, comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013») danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
5.3. È stato anche evidenziato come, rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento agganciato all’evolversi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 abbia stabilito che «a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991», con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, ma anche l’indicizzazione. Infatti, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione, sia alla rideterminazione triennale.
5.4. È stato peraltro rilevato che la tesi RAGIONE_SOCIALEa reviviscenza degli
aggiornamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991 non può essere avallata oltre che alla luce RAGIONE_SOCIALEe successive disposizioni già sopra ricordate (§ 5.2), anche per una ragione intrinseca alla disposizione che quella norma aveva abrogato.
Occorre, infatti, considerare che l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, la quale ne ha fatto salva la vigen za fino all’anno accademico 2005 -2006 (art. 46, comma 2, ultimo inciso, e comma 3).
Tale disposta vigenza a termine non poteva comportare l’adeguamento triennale per l’anno accademico 2005 -2006, come effetto RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 d el 1991, giacché il presupposto del triennio non si poteva verificare, atteso che lo stesso art. 6 veniva meno prima del triennio giustificativo RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento (v. Cass. 07/10/2022, n. 29311).
5.5. Va pure evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).
5.6. Nessun pregio infine può riconoscersi al richiamo -operato in ricorso e insistito in memoria -alle conclusioni dei funzionari RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione RAGIONE_SOCIALE‘estensione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 DATA_NASCITA (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202).
Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria» RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.
Ciò secondo i ricorrenti avvalorerebbe la tesi censoria.
Si tratta di rilievo evidentemente eccentrico.
Il parere richiamato, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, non ha alcuna pertinenza né valore argomentativo rispetto sia all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale (tant’è che RAGIONE_SOCIALEa questione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia non si occupa), sia a fortiori rispetto alla tutt’affatto diversa questione trattata nel presente giudizio (v. comunque, sulla inconsistenza di tale argomento; Cass. 23/07/2022, n. 23350, in motivazione; 25/08/2022, n. 25363 e n. 25365, in motivazione; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione). E giova rimarcare che tali considerazioni sono state ribadite da questa Corte, con sentenza n. 36427 del 2022, cit., anche nel procedimento iscritto al n. 27096NUMERO_DOCUMENTO2020 R.G., all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica cui essa era stata rimessa , per un approfondimento RAGIONE_SOCIALEa questione, con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa Sesta Sezione -Sottosezione 1, n. 12664 del 20/04/2022 (adunanza del 10/03/2022), segnalata in memoria dai ricorrenti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ne discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe quali vige il sistema RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 14.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza