Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13596 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2023
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11508/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 3399/2021 depositata il 6 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, insieme con altri medici, evocò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare ed accertare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di corrispondergli la remunerazione dovutagli per aver frequentato il corso quadriennale di specializzazione in odontostomatologia tra il 1981 e il 1984, così come stabilito nella direttiva CEE 82/76.
Dai convenuti venne eccepita la prescrizione del diritto vantato dall’attore, oltre alla infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa nel merito.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalle Amministrazioni convenute, rigettò la domanda.
La sentenza fu confermata, nella sua parte dispositiva, dalla Corte di appello capitolina che, pur avendo escluso il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione sì come opinato dal primo giudice, ritenne privi di legittimazione passiva i ministeri convenuti.
Con sentenza n. 24821 del 24/11/2011 questa Corte ha cassato tale decisione affermando, in conformità a principio già in precedenza consolidato, la legitimatio ad causam e quella ad processum dei RAGIONE_SOCIALE resistenti, con rinvio al giudice a quo .
Pronunciando quindi in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3399/2021 del 6 maggio 2021, ha rigettato la domanda del COGNOME poiché relativa a corso di specializzazione iniziato in epoca precedente al 1° gennaio 1983. Ha tuttavia compensato integralmente le spese del grado.
Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Le amministrazioni intimate non svolgono difese nella presente sede.
È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1173, 1183, 1218 cod. civ., in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie nn. 82/76/CEE (artt. 13 e 16) 362/75/CEE e 363/75/CEE e 93/16/CEE, al D.Lgs. 257/91 come modificato dal D.Lgs. 368/99 e alla L. n. 370/1999. Violazione e falsa applicazione dei principi contenuti nella sentenza del 3 marzo 2022 (Causa C-590/2020) RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione Europea» in relazione alla ritenuta non spettanza del diritto al risarcimento ai medici che, come esso ricorrente, hanno iniziato il corso di specializzazione in epoca precedente al 1° gennaio 1983, data in cui si verificò l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato.
3 . Con il secondo e il terzo motivo egli denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 112, 324, 329, 342, 346 e 394 cod. proc. civ., degli artt. 2909, 1218 e 1223 cod. civ., RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie nn. 82/76/CEE e 93/16/CEE del d.lgs. 257/1991 e RAGIONE_SOCIALEa L. n. 370/1999 , assumendo che l’ accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria-indennitaria ex lege RAGIONE_SOCIALEo Stato verso il ricorrente per
mancato recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE entro il 31 dicembre 1982 era coperto da giudicato interno, anche con riferimento al parametro da utilizzare a tal fine, rappresentato dall’importo previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.
Con il quarto motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 prel., in relazione all’art. 11, comma 1 (ultimo periodo), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e degli artt. 1176, 1218 e 1223 cod. civ.. Deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘affermazione contenuta in sentenza secondo cui i crediti azionati in giudizio non hanno natura di crediti di valore e su di essi non va pertanto riconosciuta la rivalutazione monetaria.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine, ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
I motivi secondo e terzo, di rilievo logicamente preliminare, sono manifestamente infondati.
La domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente non ha trovato accoglimento né in primo grado né in appello e nessun accertamento, tanto meno passato in giudicato, può ritenersi formato sulla fondatezza del vantato diritto. Il richiamato riconoscimento, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo grado e secondo grado, RAGIONE_SOCIALEa fondatezza in diritto RAGIONE_SOCIALEa pretesa indennitaria rimane pertanto, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, mera affermazione incidentale che, non avendo trovato poi corrispondenza nella statuizione finale, RAGIONE_SOCIALEa quale non costituiva passaggio logico necessario, non richiedeva alcuna impugnazione, neppure incidentale, e non può dunque considerarsi coperta da giudicato.
Va rammentato in proposito che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato RAGIONE_SOCIALEa decisione, capace di comportare una
parziale soccombenza RAGIONE_SOCIALEa parte con conseguente necessità -appunto – RAGIONE_SOCIALEa relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Ed invero costituisce capo autonomo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 4732 del 23/03/2012; Cass. n. 24358 del 04/10/2018; Cass. n.726 del 16/1/2006). In particolare, è stato affermato che «in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure RAGIONE_SOCIALEa valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALEa decisione». (Cass. n. 21566 del 18/09/2017; n. 40276 del 15/12/2021).
Il quarto motivo è inammissibile, per difetto di interesse, investendo affermazione che non riguardava, né poteva riguardare, la posizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, del quale è stata rigettata la domanda, ma solo gli altri appellanti, la cui domanda aveva invece trovato accoglimento. La questione posta, dunque, con riferimento alla posizione del COGNOME, deve ritenersi, nella decisione impugnata, assorbita dal rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata e andrà pertanto riproposta e comunque riesaminata dal giudice di rinvio,
naturalmente considerando la giurisprudenza di questa Corte sul tema.
È invece fondato il primo motivo, nei termini appresso precisati, con conseguente assorbimento del quinto motivo.
8.1. Viene con essi riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) -per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa somma suindicata ed altre l’hanno, invece, riconosciuto.
8.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1,
lett. c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa.
Alla luce, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’hanno terminato, a seconda RAGIONE_SOCIALEa durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione RAGIONE_SOCIALEa direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
8.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76).
In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie:
quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;
quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.
Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio RAGIONE_SOCIALEo stesso anno (cfr. punto 30 RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi.
E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia – sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal RAGIONE_SOCIALE sovranazionale anche nel corpo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, era univocamente concludente in tal senso).
Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di adempimento RAGIONE_SOCIALEe direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fin dalla data di entrata in
vigore RAGIONE_SOCIALEa c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 RAGIONE_SOCIALEa direttiva stessa.
8.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta , sul rilievo che «la questione che aveva generato l’esigenza di chiarimenti da parte RAGIONE_SOCIALEa CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza RAGIONE_SOCIALEa volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari RAGIONE_SOCIALE‘obbligo risarcitorio, con commisurazione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’importo successivamente previsto dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999».
È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l’altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo».
8.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni Unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, sul seguente quesito: «Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva suindicata da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’i gennaio 1983».
8.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato RAGIONE_SOCIALEa dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, RAGIONE_SOCIALEa direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo RAGIONE_SOCIALEa formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa Dir. 75/363/CEE».
8.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al
risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa dir. 75/362/CEE».
In accoglimento, dunque, del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo , il quale deciderà l’appello attenendosi ai principi di diritto enunciati nella presente decisione.
Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il quarto; assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui