Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6886 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28845/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi
da ll’Avvocato
NOME
NOME
(
), giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore ; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-resistenti-
C.C. 30.01.2024
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 2548/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il giorno 7 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30
gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 7 aprile 2021, n. 2548, la Corte d’appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio a seguito della pronuncia emessa da questa Corte di legittimità n. 20420/2018, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, sul presupposto di aver frequentato corsi di specializzazione post laurea in medicina e chirurgia in anni accademici anteriori al 1990-1991, avevano chiesto che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento dell’adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che -avuto riguardo alla circostanza che i dottori COGNOME e COGNOME si erano iscritti ai corsi di specializzazione, rispettivamente, nel 1981 e nel 1979 -nessun diritto poteva essere loro riconosciuto, poiché, in conformità all’orientamento p iù recente della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 5509/2019 di questa Corte, sottolineandone il carattere di pronuncia successiva a quella che aveva disposto la cassazione con rinvio della sentenza di merito già impugnata dagli attuali ricorrenti), occorreva distinguere i medici specializzandi in tre categorie, secondo che avessero iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983 (nel qual caso avrebbero avuto diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso), dopo il 29 gennaio 1982 (nel qual caso vi avrebbero avuto diritto a far tempo
NOME COGNOME est.
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Est. COGNOME
dal 1° gennaio 1983) o prima di tale data (nel qual caso non avrebbero avuto diritto a percepire alcunché).
Avverso la sentenza della Corte romana hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo ed illustrato da memoria.
Le Amministrazioni intimate non hanno proposto controricorso ma si sono costituite con atto finalizzato a consentirne la partecipazione all’eventuale udienza di discussione ; udienza che, peraltro, non è stata celebrata, per essere stata fissata la trattazione del ricorso in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate, in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell ‘art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., del d.lgs. n. 257 del 1991, della legge n.370 del 1999, delle Direttive Cee nn.75/32, 82/76, 93/16, della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018, dell’ ordinanza n. 20420 del 2018 della Corte di cassazione, nonché motivazione illogica, incongrua e contraddittoria.
I ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello avrebbe violato l’art. 384 cod. proc. civ., non conformandosi al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20420 del 2018 .
Evidenziano, in proposito, che la sentenza n.5509 del 2019, richiamata dalla Corte territoriale, era bensì successiva a quella che aveva enunciato il principio di diritto, ma poiché quest’ultimo era stato fissato, non in via astratta ma agli effetti della concreta decisione della
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lite, la pronuncia n. 20420 del 2018 non avrebbe potuto essere disapplicata dal giudice del rinvio.
Stigmatizzano la circostanza che la Corte d’appello aveva emesso la decisione (ritenendo che nessun diritto spettasse agli specializzandi iscrittisi anteriormente al 1982) senza neppure attendere la decisione chiarificatrice della Corte di G iustizia dell’Unione Europea, sebbene le Sezioni Unite della Corte di cassazione avessero formulato, al riguardo, un nuovo rinvio interpretativo ex art. 267 TFUE.
Il ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte, con la pronuncia n.20420 del 2018, dopo aver disposto la cassazione della prima sentenza d’appello impugnata dai ricorrenti, aveva demandato al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria da loro formulata « in stretta osservanza dei principi interpretativi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 24 gennaio 2018 ».
La Corte d’appello, anziché attenersi a tale principio, ha rigettato la domanda recependo il diverso orientamento espresso dalla successiva pronuncia n. 5509/2019, pur prendendo atto che la stessa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, aveva nel frattempo reputato necessario disporre un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia comunitaria, della quale, però, il giudice d’appello non ha ritenuto « di dover attendere la decisione » (p. 4 della sentenza impugnata).
2.2. Ciò posto in ordine alla effettiva sussistenza, nella sentenza impugnata, del denunciato vizio di violazione del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge -in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983 -1984
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all’anno accademico 1990 -1991) -per i c.d. medici specializzandi ‘ a cavallo ‘ , cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’ avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte d i Giustizia dell’Unione E uropea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle caus e riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici spe cialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 , deve essere corrisposta per il periodo di
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tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
A lla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’ avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento».
2.3. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd . ‘a cavallo’ , che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero inv ece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983.
Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che
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svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983.
La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20).
Il giudice europeo ha statuito che l ‘articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata p rima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei
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diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.
2.4. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento -da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 -va riconosciuto anche ai ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, avuto riguardo alla circostanza che essi hanno iniziato la specializzazione (il primo in neurologia, il secondo in psichiatria), rispettivamente, nel 1981 e nel 1979, entrambi proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.
In questi termini, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio a lla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.