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Remunerazione medici specializzandi: Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6886/2024, ha stabilito il diritto alla remunerazione per i medici specializzandi iscritti prima del 1982, ma ancora in corso di formazione dopo il 1° gennaio 1983. L’ordinanza accoglie il ricorso di due medici, cassando la sentenza d’appello e affermando che il compenso è dovuto per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento della direttiva UE, in linea con la più recente giurisprudenza europea e nazionale.

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Pubblicato il 6 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Remunerazione Medici Specializzandi: Svolta dalla Cassazione per gli Iscritti Ante-1982

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione dibattuta per decenni: il diritto alla remunerazione per i medici specializzandi che avevano iniziato il loro percorso formativo prima del 1982. Questo provvedimento chiarisce che anche chi si è iscritto prima della scadenza per l’attuazione delle direttive europee ha diritto a un compenso, seppur a partire da una data specifica. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.

I Fatti del Caso: Una Lunga Attesa per il Giusto Compenso

Due medici avevano frequentato corsi di specializzazione post-laurea in anni accademici antecedenti al 1990-1991, precisamente iniziando nel 1979 e nel 1981. Avevano citato in giudizio i Ministeri competenti per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie che prevedevano un’adeguata retribuzione per i medici in formazione specialistica. La loro domanda, dopo un lungo iter giudiziario, era stata rigettata dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, la quale aveva aderito a un orientamento giurisprudenziale successivo che negava tale diritto a chi si era iscritto prima del 1982.

L’Errore della Corte d’Appello e il Ricorso in Cassazione

I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che quest’ultima avesse violato l’art. 384 del codice di procedura civile. Secondo tale norma, il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza con cui ha cassato la precedente decisione. In questo caso, la Cassazione aveva già indicato alla Corte d’Appello di decidere la questione in stretta osservanza dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte d’Appello, invece, aveva preferito seguire un diverso e successivo orientamento nazionale, disapplicando di fatto le istruzioni ricevute.

La Decisione e la Remunerazione per i Medici Specializzandi

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e cassando nuovamente la sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno chiarito che, alla luce degli sviluppi della giurisprudenza europea e nazionale, il diritto al risarcimento va riconosciuto.

L’Intervento Decisivo della Corte di Giustizia Europea

Il punto di svolta è rappresentato da una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 3 marzo 2022 (causa C-590/20). Il giudice europeo ha stabilito che qualsiasi formazione specialistica, anche se iniziata prima del termine di recepimento della direttiva (1° gennaio 1983), ma proseguita oltre tale data, deve essere oggetto di un’adeguata remunerazione. Tale compenso è dovuto per il periodo di formazione che va dal 1° gennaio 1983 fino alla sua conclusione.

Il Principio Definitivo delle Sezioni Unite della Cassazione

Recependo l’interpretazione della Corte europea, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20278/2022) hanno enunciato il principio definitivo: il diritto al risarcimento del danno per inadempimento delle direttive comunitarie spetta anche ai medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando l’obbligo del giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente. Tuttavia, andando oltre l’aspetto puramente procedurale, ha applicato il principio di diritto ormai consolidato a livello europeo e nazionale. La logica è che l’inadempimento dello Stato italiano si è concretizzato a partire dal 1° gennaio 1983, data di scadenza per l’attuazione della direttiva. Di conseguenza, da quel momento in poi, tutti i medici che stavano svolgendo una formazione specialistica a tempo pieno avevano diritto a percepire un’adeguata remunerazione, a prescindere dalla loro data di iscrizione. Negare questo diritto creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra medici che si trovavano nella medesima situazione formativa a partire da quella data.

Le Conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in diversa composizione, dovrà ora liquidare il risarcimento dovuto ai due medici in base agli importi previsti dalla legge (art. 11, L. 370/1999), con decorrenza dal 1° gennaio 1983 fino alla fine dei rispettivi corsi di specializzazione. Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per tutti i medici ‘a cavallo’ tra il vecchio e il nuovo regime, garantendo loro il giusto riconoscimento economico per il lavoro svolto durante gli anni di specializzazione.

A un medico che ha iniziato la specializzazione prima del 1982 spetta una remunerazione?
Sì, secondo l’ordinanza, anche ai medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 1982 spetta il diritto al risarcimento del danno, equiparabile a una remunerazione, a condizione che il loro corso sia proseguito dopo il 1° gennaio 1983.

Da quando decorre il diritto alla remunerazione per questi medici?
Il diritto alla remunerazione decorre dal 1° gennaio 1983, data in cui è scaduto il termine per il recepimento della direttiva europea, e si estende fino alla conclusione del corso di specializzazione.

Il giudice a cui viene rinviata una causa dalla Cassazione può ignorare il principio di diritto stabilito se nel frattempo la giurisprudenza cambia?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione e non può discostarsene, neppure in presenza di un successivo mutamento giurisprudenziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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