Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15781/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa per legge dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 6079/2020 depositata il 03/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 15781/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/3/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
FATTI DI CAUSA
1. I dottori NOME COGNOME (oggi non più in giudizio), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istruzione, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa salute e il RAGIONE_SOCIALE e assumendo di aver frequentato e positivamente concluso le rispettive scuole di specializzazione -chiesero che fosse riconosciuto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in ordine al recepimento RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie regolatrici RAGIONE_SOCIALEe scuole di specializzazione, con condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, RAGIONE_SOCIALE‘adeguata remunerazione ovvero, in subordine, al risarcimento del danno.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda esposero, tra l’altro, di aver conseguito: il AVV_NOTAIO COGNOME la specializzazione in pediatria, con iscrizione nell’anno accademico 1982 -1983; il AVV_NOTAIO COGNOME e la dottoressa COGNOME la medesima specializzazione, con iscrizione nell’anno accademico 1980 -1981; il AVV_NOTAIO COGNOME la specializzazione in oncologia, con iscrizione nell’anno accademico 1981 -1982. Aggiunsero di aver sempre lavorato a tempo pieno e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale, dopo aver accolto la domanda presentata dal solo AVV_NOTAIO COGNOME, rigettò la domanda nei confronti degli altri medici suindicati, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
In motivazione, tra l’altro, il Tribunale rilevò che gli attori avevano tutti interrotto tempestivamente il decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ma che la loro domanda non poteva essere accolta poiché si erano iscritti ai corsi di specializzazione in epoca antecedente rispetto all’anno accademico 1983 -1984;
limitatamente al dottCOGNOME, inoltre, il Tribunale osservò che la specializzazione in oncologia non risultava compresa negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE.
La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2020, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che la giurisprudenza di legittimità aveva subito, negli ultimi anni, alcuni cambiamenti in relazione alla posizione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in data antecedente il 1983. A seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite 31 luglio 2018, n. 30648, ribadita in seguito, l’orientamento ormai maturato era nel senso che per i c.d. specializzandi a cavallo il risarcimento doveva essere riconosciuto solo a partire dal 1° gennaio 1983 e solo per i medici iscritti nell’anno 1982. Dando seguito a tale giurisprudenza, la Corte romana ha rigettato l’appello rilevando che tutti i medici appellanti si erano iscritti in epoca antecedente il 1983.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME COGNOME con unico atto affidato a sei motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione è stata fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive n.
75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oltre a violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse norme di cui al primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse norme di cui al primo motivo.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
Questi primi quattro motivi hanno ad oggetto la posizione del solo dottCOGNOME e contestano, sotto diverse angolazioni, il fatto che la Corte d’appello, pur avendo dichiarato di voler dare seguito alla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, abbia poi rigettato la domanda di quel medico senza considerare, o senza comunque valutare, il fatto che egli si era iscritto al corso nell’anno accademico 1982-1983, per cui la sua domanda avrebbe dovuto pacificamente essere accolta. Poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda proprio in base all’anno di iscrizione, il dottCOGNOME rileva di aver posto la questione in appello e che la Corte di merito avrebbe perciò errato nel non riformare la decisione di primo grado. Tale lacuna determinerebbe, inoltre, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Richiamando, poi, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 24 gennaio 2018, il ricorso specifica che in relazione al dottCOGNOME detta pronuncia ha eliminato ogni dubbio circa la sussistenza del diritto alla remunerazione di cui alle indicate
direttive, trattandosi appunto di un medico che ha cominciato a frequentare il corso di specializzazione nel 1982.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999.
Il ricorso premette che questa censura si riferisce a tutti i medici ricorrenti, ivi compreso anche il AVV_NOTAIO COGNOME. Si rileva che la suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE non contiene affatto una limitazione in danno dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni precedenti al 1982; dalla motivazione, anzi, emergerebbe un’indicazione in senso contrario, e cioè che tutti i medici le cui specializzazioni sono ricomprese negli elenchi di cui alle citate direttive debbono versi riconoscere il diritto alla giusta remunerazione. Ciò significa che anche ai dottori COGNOME, COGNOME e COGNOME -che hanno intrapreso la frequenza nell’anno accademico 1981-1982 -spetterebbe il compenso nei termini richiesti.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., degli 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 370 del 1999, del d.P.R. n. 714 del 1980 e del d.m. 31 ottobre 1991.
Questo motivo ha ad oggetto la sola posizione del AVV_NOTAIO COGNOME, unico tra i ricorrenti ad essere specializzato in oncologia. La censura ricorda che il Tribunale aveva speso ad abundantiam , nei confronti di tale medico, l’argomento per cui la citata specializzazione non figurava negli elenchi di cui alle menzionate
direttive. La Corte d’appello, nonostante tale aspetto fosse stato oggetto di apposito motivo di appello, non avrebbe in alcun modo affrontato l’argomento. Per tale ragione il motivo in esame trascrive il testo del relativo motivo di appello e ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni stabilito che anche una specializzazione non compresa nell’elenco può dare diritto alla remunerazione prevista dalla legge, purché si tratti di specializzazione conforme a quelle indicate nelle norme comunitarie; e sarebbe evidente che l’oncologia rientri in questo gruppo. La sentenza impugnata viene censurata, quindi, sia per omessa decisione sul punto che per l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘esclusione in qualunque modo anche implicitamente motivata.
Il Collegio osserva che i primi cinque motivi di ricorso, sebbene formulati con distinte prospettazioni, ruotano tutti -benché i primi quattro, come si è detto, abbiano ad oggetto la posizione del solo AVV_NOTAIO COGNOME -intorno allo stesso problema e sono tutti fondati, alla luce RAGIONE_SOCIALEa più recente e ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte.
Si deve infatti osservare che, com’è stato ormai più volte affermato (v., tra le altre, l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18341), a seguito RAGIONE_SOCIALEa rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c ), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/363/CEE del RAGIONE_SOCIALE, concernente il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore, il 29 gennaio 1982,
RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine RAGIONE_SOCIALEa formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 75/362/CEE del RAGIONE_SOCIALE, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato.
Ne consegue che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non è corretta, perché, richiamando la giurisprudenza di questa Corte maturatasi in epoca precedente rispetto agli ultimi sviluppi che qui si sono descritti, ha affermato che ai medici oggi ricorrenti non doveva essere riconosciuto alcun diritto ad una remunerazione ed ha, pertanto, rigettato la loro domanda risarcitoria assumendo come unico elemento RAGIONE_SOCIALEa decisione il dato temporale RAGIONE_SOCIALEa data di inizio dei corsi.
Nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, inoltre, non vi è alcun accenno alle specializzazioni di cui si discute ed alla loro ricomprensione o meno negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 RAGIONE_SOCIALEe suindicate direttive; il che significa che il giudice di rinvio dovrà provvedere a decidere nuovamente l’appello alla luce del principio di diritto suindicato, affrontando, se del caso, anche il problema RAGIONE_SOCIALEa ricomprensione RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni in oncologia e pediatria. Il fatto che la questione RAGIONE_SOCIALEa ricomprensione sia rimasta impregiudicata esclude, altresì, che la decisione del presente
ricorso debba essere rinviata in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte conseguente all’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2024, n. 5690, RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile.
In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso dal primo al quinto, mentre rimane assorbito il sesto.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la