Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30240/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa per legge dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
R.G. 30240/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/4/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 10448 del 2021, depositata il 14 giugno 2021, nonché l’ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 7607 del 2022, depositata il 19 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La dottoressa NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito tutti la specializzazione in medicina generale, istituita con la legge 30 luglio 1990, n. 212, e di aver percepito una borsa di studio di entità pari a quella prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, per gli altri medici specializzandi.
Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 -di recepimento, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere loro riconosciuto e che, in ogni caso, il valore RAGIONE_SOCIALE loro borsa di studio era soggetto, in base al citato art. 6, all’incremento annuale e alla rideterminazione triennale.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e le altre parti convenute, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
Rilevò il giudice di primo grado, tra l’altro, che nelle direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea indicate dagli attori mancava ogni forma di equiparazione tra il corso di specializzazione in medicina generale e le singole specializzazioni universitarie successive alla laurea in medicina. Né poteva il quadro essere mutato in forza RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999, posto che esso aveva destinato ad un apposito titolo (il quarto) la formazione specifica in medicina generale, non fissando criteri certi per la determinazione RAGIONE_SOCIALE remunerazione considerata adeguata.
Quanto, invece, alla domanda di pagamento di somme a titolo di incremento annuale e di rideterminazione triennale, il Tribunale rigettò la domanda richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alle disposizioni di blocco valevoli per tutti i medici specializzandi.
La decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 19 ottobre 2022, n. 7607, pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il gravame siccome privo di ragionevoli probabilità di essere accolto e ha condannato gli appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado.
Contro la sentenza del Tribunale e contro l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina (come si evince dalla prima pagina del ricorso e dall’espressa richiesta di cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in chiusura RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso) propongono ricorso la dottoressa NOME COGNOME e gli altri medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato a tre motivi.
Resiste la sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 134 e 348bis cod. proc. civ., per l’asserita errata comprensione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda.
I ricorrenti -dopo aver trascritto il contenuto RAGIONE_SOCIALEe domande da loro proposte in primo grado -osservano che, a fronte del rigetto, da parte del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE differenza tra quanto già ricevuto e quanto spettante ai sensi del d.lgs. n. 368, la Corte d’appello «sembrerebbe non aver colto il vero thema decidendum ». L’ordinanza di secondo grado, infatti, avrebbe omesso ogni analisi in ordine al fatto che la sentenza del Tribunale aveva rigettato la domanda per la differenza esistente tra il corso di medicina generale e quelli di specializzazione, per cui l’ordinanza impugnata sarebbe nulla.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e del d.lgs. n. 368 del 1999, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
I ricorrenti osservano che, diversamente opinando, e cioè ipotizzando che la Corte d’appello «abbia inteso superare le argomentazioni del Tribunale sulla differenza dei corsi», in tal modo motivando sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE minore remunerazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione in medicina generale rispetto a
quelli iscritti ai corsi di formazione specialistica, tale decisione sarebbe comunque errata.
Il motivo, compiuta una ricostruzione storica RAGIONE_SOCIALE normativa di settore, sostiene che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi; e aggiunge che sarebbe erronea l’affermazione secondo cui il legislatore era libero nella scelta dei tempi e dei modi con i quali recepire nell’ordinamento italiano le note direttive europee riguardanti i medici specializzandi. Vero sarebbe, invece, che ai medici ricorrenti vada riconosciuto il migliore trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEe numerose sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea richiamate nel motivo in esame. E in caso di dubbio, comunque, la questione di interpretazione dovrebbe essere rimessa alla Corte di Lussemburgo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, RAGIONE_SOCIALEe direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 1993, n. 537, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 1995, n. 549, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 1997, n. 449, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1999, n. 488, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I ricorrenti -dopo aver ricordato di aver proposto, davanti al Tribunale, anche la domanda di riconoscimento del diritto
all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale -osservano che la Corte d’appello si sarebbe limitata alla motivazione resa sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. Si ribadisce, invece, che le domande ora riportate avrebbero dovuto essere accolte.
I tre motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni diverse ma, ciò nonostante, si espongono tutti ad un preliminare rilievo di inammissibilità. Esso è costituito dal fatto che, come si evince senza alcun dubbio dal tenore RAGIONE_SOCIALEe contestazioni, i motivi pongono censure che si rivolgono contro l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter cod. proc. civ.; mentre, proprio in base a questa disposizione, ogni doglianza si sarebbe dovuta indirizzare contro la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale.
La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, seguendo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite 2 febbraio 2016, n. 1914, ha affermato in più occasioni che l’ordinanza di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello resa ex art. 348ter cit. è ricorribile per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni RAGIONE_SOCIALE legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe specifiche previsioni di cui agli artt. 348bis , secondo comma, e 348ter , primo comma, primo periodo, e secondo comma, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale) RAGIONE_SOCIALE motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, RAGIONE_SOCIALE motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (così, fra le altre, le ordinanze 21 agosto 2018, n. 20861, e 6 novembre 2023, n. 30759). Ne consegue che, dando continuità a questa
giurisprudenza, il vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di inammissibilità derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. è suscettibile di essere censurato con il ricorso per cassazione; ma nel caso in esame, nel quale tale vizio è ipotizzato solo nel primo motivo, la censura è palesemente inammissibile, data l’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALE prospettazione.
Detto questo, il Collegio non può fare a meno di rilevare che i motivi di ricorso qui in esame dimostrano di non cogliere la peculiarità del caso concreto, nel quale si discute RAGIONE_SOCIALE spettanza di determinati emolumenti in favore di medici che hanno conseguito la specializzazione in medicina generale. Come puntualmente è stato rilevato nel controricorso, infatti, la materia è regolata -secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE -dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che contiene una regolazione ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. E che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Quest’ultimo, infatti, ha regolato la materia RAGIONE_SOCIALE formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Tale diversità si traduce nell’evidente impossibilità di fare una comparazione tra le due situazioni.
Deriva da siffatta ricostruzione che i motivi di ricorso, oltre ad essere inammissibili per la ragione processuale RAGIONE_SOCIALE quale si è detto, lo sono anche perché richiamano, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe loro tesi, una serie di norme e di regole che nulla hanno a che fare con la specializzazione in medicina generale. Questo ulteriore specifico
rilievo non fa che ulteriormente convalidare l’esito di inammissibilità del quale si è detto.
L’essere tutti e t r e i motivi rivolti contro l’ordinanza rende per ciò solo inammissibile il ricorso contro la sentenza di primo grado.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 9.900, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per il versamento al giudice competente per il merito, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza