Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al 7455/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi ope legis dall ‘RAGIONE_SOCIALE ; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
nonché sul ricorso successivo,
proposto da
NOME COGNOME , in proprio; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrenti-
e nei confronti di
NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
-intimati-
avverso la sentenza n. 6304/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 4 ottobre 2023;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti e gli intimati indicati in epigrafe convennero davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1981 ed il 1991.
Il Tribunale, con sentenza n. 22241/2019, rigettò la domanda per intervenuta prescrizione.
La sentenza fu separatamente impugnata, dinanzi alla Corte d’ appello di Roma, da un lato, dagli intimati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, i quali iscrissero a ruolo il giudizio n. R.G. 3210/2020; dall’altro lato, dai ricorrenti in epigrafe con capofila NOME COGNOME, i quali iscrissero a ruolo il giudizio n. R.G. 3880/2020.
La Corte d ‘ appello di Roma, riunite le due impugnazioni, con sentenza 4 ottobre 2023, n. 6304, le ha rigettate.
In confronto degli appellanti che avevano iscritto a ruolo il giudizio n. R.G. 3880/2020, ha integralmente confermato la statuizione di prescrizione del diritto emessa dal giudice di primo grado.
In confronto degli appellanti che avevano iscritto a ruolo il giudizio n. R.G. 3210/2020 ha osservato che l’atto d’appello riguardava altri soggetti che avevano dichiarato di impugnare la sentenza n.22242/2019 del Tribunale di Roma, ovverosia una sentenza diversa dalla sentenza n.22241/2019, resa nei loro confronti; pertanto ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa n. R.G. 3210/2020, avvenuta in difetto di produzione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 22241/2019 del Tribunale di Roma, nonché in difetto di
procura, ponendo le spese del grado a carico del difensore, AVV_NOTAIO.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina hanno proposto ricorso con atto notificato il 29 marzo 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Con distinto atto notificato il 4 aprile 2024 ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE medesima sentenza l’AVV_NOTAIO , in proprio, sulla base di due motivi.
Ad entrambi i ricorsi hanno risposto con distinti controricorsi le amministrazioni intimate.
Non hanno invece risposto al ricorso notificato anche nei loro confronti dall’AVV_NOTAIO gli intimati indicati in epigrafe con capofila NOME COGNOME.
Con atto depositato il 30 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO ha dichiarato di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha presentato conclusioni scritte.
Il rinunciante ha depositato breve memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME si articola nei seguenti motivi.
1.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 101, secondo comma, Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda esclusivamente sulla base RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenzial e di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito individuato il termine iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) nella data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n.370 del 19 ottobre 1999: data in cui non sarebbe stato ancora possibile azionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento inter no a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007.
1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 Cost . e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 CEDU, per lesione del principio di non discriminazione, non sussistendo alcuna ragionevole giustificazione del diverso trattamento riservato a medici specializzandi immatricolatisi in anni diversi e dovendosi anzi riconoscere il diritto alla adeguata remunerazione a « tutti i medici specializzandi dal 1° gennaio 1983 ».
1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.92, secondo comma, cod. proc. civ. per la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del primo, del terzo e del quarto motivo.
2.1. Il primo motivo, nel denunciare la violazione del principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, secondo comma, Cost.) -e nel dedurre che, in tal modo, sarebbe stato fatto entrare indebitamente, nel nostro ordinamento, il contrario principio RAGIONE_SOCIALEo stare decisis -, si espone ad una sanzione di manifesta inammissibilità. Invero, il giudice d ‘ appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEe norme di legge –
in particolare, l’art.11 RAGIONE_SOCIALE legge n. 370 del 1999 che hanno consentito, attraverso un’operazione di natura interpretativa, di individuare il dies a quo del termine prescrizionale. La circostanza che, per confortare l’operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocato un precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebita applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEo stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge.
2.2. Inammissibile, è altresì il terzo motivo, il quale nell’invocare la violazione del principio di non discriminazione con riguardo al presunto diverso trattamento riservato in relazione a medici specializzandi immatricolatisi in anni diversi, non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la quale non ha escluso il diritto alla adeguata remunerazione e al risarcimento del danno in ragione RAGIONE_SOCIALE‘anno di immatricolazione dei ricorrenti ma ha rigettato la loro domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
2.3. Inammissibile, ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., per manifesta infondatezza è, ancora, il quarto motivo.
In proposito va ribadito -dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte -che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) -e che trova il suo unico limite
nell’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
La compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese non costituisce, dunque, oggetto di un diritto RAGIONE_SOCIALE parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l ‘ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Cass. 26/04/2019, n. 11329).
Perfettamente conforme a diritto è, dunque, la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata emessa in legittima applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e in quanto non sussiste un diritto RAGIONE_SOCIALE parte soccombente ad ottenere la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese medesime, in ragione RAGIONE_SOCIALE sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni evocate in giudizio.
Va, a questo punto, delibato il secondo motivo del ricorso in esame che, deve essere a sua volta dichiarato inammissibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
3.1. È ormai ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento RAGIONE_SOCIALE direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di
dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art.11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 (cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; successivamente, ex multis , Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; Cass. 19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass. 24/01/2020, n. 1589; Cass. 07/07/2020, n. 14112; Cass. 11/09/2020, n. 18961; Cass.13/12/2021, n. 39421; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass., Sez. Un., 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. Un., 09/06/2022, n. 18640; Cass. 27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959; Cass.03/03/2023, n.23697; Cass. 03/08/2023, n. 23771; Cass. 07/08/2023, n. 24029; Cass. 06/12/2023, n. 34212; Cass. 30/12/2023, n.36556; Cass. 14/03/2024, n.6891; Cass. 25/03/2024, n.7984; Cass. 02/04/2024, n.8691; Cass. 03/04/2024, n. 8715; Cass. 05/04/2024, n.9168).
3.2. Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale, «a seguito RAGIONE_SOCIALE tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990 -1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi
dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (così la citata Cass. n. 1917 del 2012) .
3.3. In senso contrario, non assume rilevanza l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda.
Detti argomenti – come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (tra le altre, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia sopra richiamata.
Giova ricordare, al riguardo, che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile mentre la più ampia durata decennale RAGIONE_SOCIALE prescrizione, quale riconosciuta, fa sì che la predetta individuazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione
in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass. 25/07/2019, n. 20099) -va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
3.4. Con riferimento alla remunerazione, deve porsi in evidenza che, a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore dettando l ‘ art.11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito anche dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 24 gennaio 2018, C-616/16 e C-617-16 (cfr., ancora, tra le altre, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).
3.5. Quanto sopra si coordina con i rilievi da svolgere in ordine alla disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all ‘ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale è applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006 -2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla regolazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n.
93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio.
In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit. ).
3.6. Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga un rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
Questa Corte ha infatti già osservato -cfr., ad es., la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia che si è occupata RAGIONE_SOCIALE decorrenza e del dies a quo RAGIONE_SOCIALE prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizion e ‘ragionevoli’, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un ‘ azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.
Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie, ma – deve aggiungersi – nessuna incertezza poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo RAGIONE_SOCIALE), né poteva dubitarsi che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire
il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).
3.7. Va pure sottolineata la compatibilità RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti Umani concernente la tutela del diritto di accesso ad un tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei Diritti Umani; da questa giurisprudenza, infatti, si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (COGNOME c. Francia, 4.12.1995; COGNOME c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (COGNOME c. Francia, cit.; COGNOME c. Portogallo, 10.4.2003; COGNOME c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le forma lità e i termini da rispettare al fine RAGIONE_SOCIALE presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia e in particolare il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); è pertanto necessario, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo, che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge (COGNOME ad altri c. Turchia, 30.4.2017).
In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU (Miragall Escolano e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che
impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.
Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, se solo si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando RAGIONE_SOCIALE proposizione preventiva RAGIONE_SOCIALE‘azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit. ).
3.8. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, può concludersi che la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda dei ricorrenti, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata correttamente assunta dal giudice del merito, conformandosi, in piena legittimità, ai principi consolidati reiteratamente affermati da questa Corte ed assurti a situazione di ‘diritto vivente’.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Solo per completezza va aggiunto che costituisce un ‘ non motivo ‘ la ‘ Reiterazione dei motivi assorbiti ‘ , illustrata alle pagg.22-23 del ricorso, in cui si rammentano doglianze di merito che avrebbero potuto essere riproposte al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso, il quale va invece dichiarato inammissibile per le ragioni esposte.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all’attività difensiva spiegata ed in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, commi 2 e 4, del DM n. 55 del 2014, vigente ratione temporis .
I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, di una somma equitativamente determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nella misura liquidata in dispositivo, pari alla metà dei compensi calcolati sulle spese processuali.
Le censure proposte -come si è veduto, inammissibili ex art. 360bis n.1 cod. proc. civ. -, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALE conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controparti, di una somma equitativamente dete rminata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Passando al ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, come si è detto, il ricorrente, già con atto del 30 maggio 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale in esame.
Avuto riguardo alla circostanza che la rinuncia è stata posta in essere poco dopo il decorso dei 40 giorni dalla notifica del ricorso, le spese relative al medesimo rapporto processuale possono essere compensate tra le parti nella misura di ¾, con condanna del ricorrente a rimborsare alle amministrazioni resistenti il residuo ¼, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
condanna i ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
Condanna altresì NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in solido tra loro, a pagare alle amministrazioni controricorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, c od. proc. civ., la somma di Euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza al saldo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione in relazione al ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO , compensa per ¾ tra le parti le spese del relativo rapporto processuale e condanna il ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti il residuo ¼, che liquida in Euro 1.200,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, in