Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
R.G. 3368/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 23/4/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3368/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in carica
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 4545/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ed altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione positivamente concluso.
A sostegno della domanda gli attori esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito diverse specializzazioni, senza percepire alcuna remunerazione.
Si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, eccependo in rito la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sul rilievo che l’unico atto interruttivo era costituito dalla notifica della citazione, avvenuta il 12 febbraio 2016. Quanto al solo AVV_NOTAIO. COGNOME, poi, il Tribunale aggiunse che la diffida da lui proAVV_NOTAIOa, datata 9 febbraio 2009, non recava un timbro datario leggibile sulla ricevuta, per cui non c’era prova che la prescrizione fosse stata realmente interrotta.
La decisione è stata impugnata dal AVV_NOTAIO. COGNOME e dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 giugno 2022, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
La Corte territoriale, senza esaminare specificamente la questione della prescrizione, è pervenuta al rigetto dell’appello in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida , rilevando -per quanto qui interessa -che la specializzazione in medicina del lavoro conseguita dal AVV_NOTAIO. COGNOME non rientrava tra quelle comprese negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delle note direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE. Per tale ragione era onere del AVV_NOTAIO. COGNOME dimostrare l’affinità con quella di Community medicine
contemplata nelle direttive, prova che, nella specie, non era stata fornita.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il solo AVV_NOTAIO NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie nn. 362 e 363/1975/CEE e n. 76/82 CEE, nonché del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto dalla Corte di giustizia.
Il ricorrente osserva che la specializzazione in medicina del lavoro è espressamente indicata dall’art. 7 della direttiva 75/362, sia pur nella denominazione inglese, non traAVV_NOTAIOa nella versione italiana, di RAGIONE_SOCIALE . Posto che la mancata traduzione non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini dell’applicabilità ai corsi di specializzazione in medicina del lavoro della normativa comunitaria in commento, il ricorso ricorda che la questione è stata affrontata dal Giudice di legittimità con l’ordinanza dell’11 febbraio 2022, n. 4575, la quale ha affermato che la suindicata specializzazione, analogamente a quella in igiene e medicina preventiva, è da ritenere già prevista nelle direttive europee, in quanto pienamente corrispondente a quella in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ivi regolata.
1.1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Osserva la Corte che è corretto il rilievo del ricorrente secondo cui sulla questione qui in esame vi è un precedente specifico costituito dall’indicata ordinanza n. 4575 del 2022. In quel provvedimento si è detto, fra l’altro, enunciando un apposito principio di diritto (punto 2.3. della motivazione), che la specializzazione in ‘Medicina del Lavoro’ è del tutto corrispondente (e non meramente equipollente) alla categoria di specializzazione denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , inclusa nell’art. 7 della direttiva n. 75/362 (di cui costituisce la mera traduzione in italiano); di conseguenza, la frequenza del relativo corso dà, per ciò solo, diritto all’adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell’equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituiti in almeno due Paesi membri.
Alla luce di questo principio di diritto, al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, la decisione della Corte d’appello risulta errata, con conseguente fondatezza della censura proposta.
Si impone, tuttavia, un ulteriore rilievo ai fini del giudizio di rinvio.
La Corte romana, come si è detto, ha deciso la causa richiamando il principio della c.d. ragione più liquida , senza esaminare la questione della prescrizione, ritenuta irrilevante in considerazione del rigetto nel merito della domanda degli appellanti. Ciò significa che, una volta rimosso l’errore in diritto contenuto nella decisione impugnata, il giudice di rinvio dovrà tornare sulla questione della prescrizione già affrontata dal Tribunale. La Corte d’appello dovrà, in altre parole, verificare innanzitutto l’idoneità della diffida inviata dal AVV_NOTAIOCOGNOME in data 9 febbraio 2009 ad interrompere la prescrizione e, solo in caso di
positivo superamento di tale scrutinio, potrà procedere a fare applicazione del principio di diritto suindicato.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa