Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34416/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.
1835/2019 depositata il 26/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1835/2019, ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 10.02.2016 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato sia la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fondata sul rapporto di accreditamento tra la struttura ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, sia quella a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., finalizzata all’accertamento del suo diritto RAGIONE_SOCIALE remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di terapia intensiva rese in regime di emergenza-urgenza erogate nell’anno 2013 in favore di pazienti assistiti dall’RAGIONE_SOCIALE, con richiesta di ricovero effettuata direttamente dai responsabili medici dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei reparti per acuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Presidi Ospedalieri RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE, carenti in quel momento di posti letto disponibili nel reparto di terapia intensiva.
La Corte di Appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che:
-ai sensi dell’art. 5 dell’accordo contrattuale intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE il 22.12.2011, prorogato anche per il 2013, le prestazioni di terapia intensiva e rianimazione del tipo di quelle rese dall’appellante dovevano ritenersi comprese nel budget previsto dal contratto annuale ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE circostanza che erano state rese su richiesta del RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto i pazienti in prima battuta per accudire situazioni di emergenza-urgenza non ulteriormente ivi trattabili per carenza di posti, e non su degenti accolti con il consueto regime di ricovero ordinario programmato;
-anche a voler ritenere che le prestazioni oggetto di causa non fossero ricomprese nel budget contrattuale, la pretesa dell’appellante non poteva comunque fondarsi sul combinato disposto dell’art. 14 d.p.r. n. 128/1969 e RAGIONE_SOCIALE circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997, sia perché si trattava di normative tese a regolare ambiti diversi, dal momento che, per un verso il d.p.r. n. 128/1969 regola espressamente l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri pubblici (non potendo dunque il disposto di cui all’art. 14 riferirsi a qualsiasi struttura sanitaria privata accreditata), per altro verso, la circolare assessoriale n. 911/1997 regola solo le modalità di accesso al servizio sanitario da parte del paziente; sia perché la RAGIONE_SOCIALE appellante non rientrava nella ‘RAGIONE_SOCIALE‘, né aveva dedotto di possedere i requisiti per farne parte; sia perché gli accordi contrattuali rappresentano l’elemento cardine ed imprescindibile dei rapporti tra servizio sanitario e struttura privata, dovendosi pertanto escludere un diritto RAGIONE_SOCIALE struttura privata ad essere remunerata per prestazioni erogate in mancanza degli accordi contrattuali od oltre il volume massimo concordato;
-correttamente il primo giudice aveva rigettato l’azione di ingiustificato arricchimento, mancando nel caso di specie il requisito dell’assenza o dell’ingiustizia RAGIONE_SOCIALE causa, sia perché le
prestazioni erano state rese nell’ambito RAGIONE_SOCIALE regolamentazione contrattuale esistente tra le parti, sia perché, anche a voler ritenere che l’accordo contrattuale non riguardasse le prestazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia, in ogni caso, la riconduzione del rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del sistema legislativo delineato dal d.lgs. 502/1992 escludeva ogni margine di operatività dell’azione di ingiustificato arricchimento per remunerazioni eccedenti il limite degli accordi contrattuali, e che finivano comunque col gravare sul RAGIONE_SOCIALE pubblico.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a sette motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, affidandolo ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ..
Lamenta il ricorrente principale che la Corte di Appello ha erroneamente valutato il materiale probatorio, costituito da alcune lettere-fax con cui le strutture sanitarie pubbliche RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALE avevano richiesto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il ricovero nel reparto di Terapia intensiva di pazienti bisognevoli di prestazioni di rianimazione non ulteriormente ivi trattabili per carenza di posti.
In particolare, il ricorrente ritiene che una corretta valutazione del suddetto materiale probatorio avrebbe condotto il giudice di secondo grado ad escludere le prestazioni rese dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed oggetto RAGIONE_SOCIALE presente controversia, dal novero di quelle ricomprese nel contratto sottoscritto per l’anno 2013 con l’RAGIONE_SOCIALE, atteso che non concernevano il trasferimento dei pazienti
nei reparti di lungodegenza e riabilitazione, trattandosi invece di ricoveri di pazienti che necessitavano di Terapia intensiva.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..
Lamenta il ricorrente principale che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che l’accordo 2011 -2013 prevedeva che i pazienti provenienti dai reparti per acuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ospedaliere e dei presidi Ospedalieri RAGIONE_SOCIALE ASP di RAGIONE_SOCIALE potevano essere trasferiti, senza oneri a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unicamente nei reparti di lungodegenza e riabilitazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non in quello di Terapia intensiva.
Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte di Appello si sarebbe occupata esclusivamente dei trasferimenti dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ospedalieri, senza prendere in considerazione le richieste di ricovero in terapia intensiva provenienti dai Reparti per acuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Presidi Ospedalieri RAGIONE_SOCIALE ASP di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ..
Espone il ricorrente che la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione del criterio interpretativo di cui all’art. 1362 cod. civ., laddove non ha operato una distinzione, RAGIONE_SOCIALE luce dell’accordo 2011-2013, tra le prestazioni da effettuarsi in favore dei pazienti provenienti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quelle in favore dei pazienti provenienti dai reparti per acuti degli ospedali pubblici. Tale distinzione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto condurre quanto meno a ritenere che, in relazione ai pazienti provenienti dai reparti per acuti RAGIONE_SOCIALE strutture sanitarie pubbliche, l’accordo non avrebbe comportato alcun costo aggiuntivo per l’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente per le prestazioni di lungodegenza e riabilitazione, e non per i ricoveri in terapia intensiva.
Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Ad avviso del centro RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte d’Appello, oltre a violare il criterio normativo del prudente apprezzamento del materiale probatorio, ha omesso l’esame del fatto storico dRAGIONE_SOCIALE stessa rappresentato che tutti i ricoveri di cui è causa attenevano a prestazioni rese dallo stesso ricorrente nel proprio reparto di terapia intensiva (come emerge dalle lettere-fax inviate dalle strutture sanitarie pubbliche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), non considerando che l’accordo 2011 -2013, nel suo tenore testuale e letterale, non comprendeva nel budget assegnato RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria i trasferimenti dai Presidi e aziende ospedaliere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al reparto di terapia intensiva, ma solo i ricoveri nei reparti di lungodegenza e riabilitazione.
La Corte d’Appello avrebbe reso una motivazione apparente in ordine RAGIONE_SOCIALE giustificazione del perché le prestazioni di Terapia Intensiva erogate a favore dei pazienti trasferiti dai reparti per acuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei presidi ospedalieri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero comunque disciplinate dall’accordo, ancorchè esso fosse espressamente limitato ai ricoveri nei reparti di lungodegenza e riabilitazione.
Tale prospettazione non può essere accolta.
Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso l’esame del fatto storico che tutti i ricoveri di cui è causa attenevano a prestazioni rese dallo stesso ricorrente nel proprio reparto di terapia intensiva.
La Corte d’Appello ha pienamente esaminato tale profilo evidenziando (vedi pag. 8 sentenza impugnata) che, in base all’art. 5 dell’accordo, tutte le prestazioni erogate dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sui pazienti provenienti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientravano nell’ammontare del budget annualmente assegnato RAGIONE_SOCIALE struttura privata, inglobando in tale budget anche le prestazioni di terapia
intensiva rese in regime di emergenza-urgenza per invio da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’Appello ha ritenuto che le prestazioni di terapia intensiva rientrassero nel budget annuale, avendo valorizzato, altresì, il profilo che l’accordo teneva distinti i pazienti provenienti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli Ospedali Pubblici rispetto a quelli provenienti dai reparti per acuti, entrambi rientranti, tuttavia nel budget annuale.
Non vi è dubbio che tale interpretazione rientri nella valutazione di fatto riservata al giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità se non per violazione RAGIONE_SOCIALE norme di interpretazione contrattuale o per vizio di motivazione.
Con riferimento al primo profilo, va osservato che ad avviso del ricorrente, il significato letterale RAGIONE_SOCIALE espressioni utilizzate dalle parti -criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. – depone nel senso di escludere dal regime dell’accordo di cui è causa le prestazioni di terapia intensiva effettuate nei confronti di pazienti trasferiti al reparto de quo dai reparti per acuti dei Presidi e aziende ospedaliere RAGIONE_SOCIALE ASP.
Ad avviso di questo Collegio, tale censura del ricorrente è, in primo luogo, assai generica in quanto non conforme con l’insegnamento di questa Corte, che richiede che quando sia dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE regole legali d’interpretazione, è necessaria non solo la specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr. Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009). Ed edtale onere di allegazione non ha ottemperato il ricorrente.
In ordine al dedotto vizio di motivazione, va dipoi osservato che le argomentazioni con cui il giudice d’appello ha motivato la propria interpretazione dell’accordo rispondono certamente al requisito del
‘minimo costituzionale’ secondo i criteri elaborati da questa Corte con la sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053/2014.
Ne consegue che le censure del centro ricorrente si appalesano evidentemente meritali, e, come tali, inammissibili, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa interpretazione dell’accordo del 2011 rispetto a quella operata dRAGIONE_SOCIALE Corte di merito, avendo invocato, sulla base dell’asserita applicazione del criterio di interpretazione letterale -che tuttavia non trova alcun riscontro nel testo dell’atto che l’ accordo in questione avrebbe inteso differenziare le prestazioni da effettuarsi in favore dei pazienti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da quelle in favore dei pazienti provenienti dai reparti per acuti degli ospedali pubblici, e che soltanto le prestazioni di lungodegenza e riabilitazione non comportavano alcun ‘costo aggiuntivo’ per la RAGIONE_SOCIALE.
Infine, del tutto inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c..
Quanto RAGIONE_SOCIALE prima norma, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l a violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018; conf. Cass. n. 18092/2020).
Quanto all’art 116 c.p.c., questa Corte ha più volte affermato che, ‘ In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 1229/2019; conf. Cass. n. 6774/2022).
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 DPR 128 del 1969 e RAGIONE_SOCIALE Circolare assessoriale n. 911 del 27/1/1997, nonché dell’art. 8 -bis e dell’art. 8, comma 5, D.lgs. n. 502 del 1992 e violazione dell’art. 2, comma 3, lett. d, l. Reg. n. 5/2009.
Lamenta il ricorrente principale che la Corte d’Appello è incorsa in errore laddove non ha ritenuto fondata la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di un preciso obbligo giuridico di assistenza previsto dall’art. 14 del d.p.r. n. 128/1969 e RAGIONE_SOCIALE Circolare assessoriale n. 911 del 27.01.1997, indipendentemente da quanto previsto dall’accordo contrattuale stipulato ex art. 8 -quinquies d.lgs. 502/1992.
In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello è errata RAGIONE_SOCIALE luce RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni: a) i ricoveri richiesti dagli ospedali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potevano essere rifiutati, in ragione di un preciso obbligo giuridico imposto dall’art. 14 del d.p.r. n. 128/1969 e dRAGIONE_SOCIALE Circolare assessoriale n. 911 del 27.01.1997 e, in quanto prestazioni rese al di fuori di programmazione e a diretta richiesta di strutture pubbliche che hanno portato al superamento del budget annuale assegnato, dovevano essere remunerate al di fuori del budget; b) la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello non sarebbe neppure compatibile con le modalità previste per l’erogazione dei servizi sanitari agli art. 8, co. 5 e 8 -bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 502/1992, atteso che i trasferimenti dei pazienti erano avvenuti su iniziativa RAGIONE_SOCIALE strutture sanitarie pubbliche e non giusta prescrizione del medico curante, titolo necessario per usufruire dei servizi RAGIONE_SOCIALE strutture accreditate col
SSN, trattandosi dunque di prestazioni commissionate al di fuori del contratto annuale di budget attesa la necessità e l’urgenza RAGIONE_SOCIALE stesse.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’art. 8 -bis, comma 1, dell’art. 8 -quater, comma 2, e dell’art. 8 -quinquies del D.lgs. n. 502/1992; dell’art. 1, comma 18, del D.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 79, comma 1 -quinquies, lett. b, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE l. 6 agosto 2008, n. 133, violazione dei principi costituzionali in materia di diritto RAGIONE_SOCIALE salute, buon andamento RAGIONE_SOCIALE p.a. e ragionevolezza (artt. 3, 32 e 97 Cost.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello ha erroneamente ricavato dal combinato disposto degli artt. 8. -quater e 8 -quinquies, co. 2, lett. d, d.lgs. 502/92 la previsione cogente di un tetto invalicabile per la struttura sanitaria accreditata, che non consentirebbe di porre a carico del SSN la remunerazione di prestazioni urgenti e indifferibili erogate, in regime di supplenza RAGIONE_SOCIALE strutture pubbliche, da una struttura accreditata, una volta che la stessa abbia raggiunto i limiti e i volumi di spesa indicati negli accordi contrattuali.
Ad avviso del ricorrente, la fattispecie per cui è causa non riguarderebbe il superamento di un programma preventivo concordato con la RAGIONE_SOCIALE e suggellato nell’accordo annuale di budget, bensì l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria accreditata di erogare prestazioni indifferibili e urgenti commissionate dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante le proprie RAGIONE_SOCIALE e Presidi ospedalieri, che pertanto non sarebbero ricomprese nell’ambito del contratto di budget.
Il quarto e quinto motivo, da esaminare unitariamente, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Il centro ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’art. 14 DPR 128/1969, e la circolare
commissariale sopra indicata, ed ha confutato la sua prospettazione secondo cui i ricoveri richiesti dagli ospedali dell’RAGIONE_SOCIALE non avrebbero potuto essere rifiutati, e le prestazioni, in quanto rese al di fuori di programmazione ed a diretta richiesta di strutture pubbliche, avrebbero dovuto essere remunerate al di fuori del budget annuale assegnato.
Osserva, inoltre, il ricorrente che non è vero che il DPR n. 128/1969 disciplina unicamente l’ordinamento interno dei servizi ospedalieri, atteso che la circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997 prevederebbe che ‘l’accesso è possibile soltanto presso le strutture pubbliche e private in regime di accreditamento’.
Il centro ricorrente contesta, altresì, l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello secondo cui le prestazioni erogate dRAGIONE_SOCIALE struttura privata accreditata non possano essere remunerate oltre il budget annuale di spesa previste dall’accordo con la RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, deduce che tale principio non vale quando la struttura accreditata col RAGIONE_SOCIALE esegua prestazioni indifferibili e urgenti, salva vita, richieste dal servizio pubblico, non potendo valere in tale ipotesi l’o nnicomprensività del contratto di budget.
Questo Collegio non condivide l’impostazione del ricorrente.
Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello ha correttamente rilevato, in ordine RAGIONE_SOCIALE deduzione del ricorrente RAGIONE_SOCIALE non rifiutabilità RAGIONE_SOCIALE prestazioni di cui è causa, che l’art. 14 comma 8° DPR 128/1969 -secondo cui ‘ Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, il trasporto dell’infermo in altro ospedale’ -disciplinando i servizi ospedalieri pubblici, non consente di desumere che ‘per altro ospedale’ possa intendersi qualsiasi struttura sanitaria privata accreditata.
Il giudice d’appello ha, inoltre, evidenziato che, come emerge dRAGIONE_SOCIALE documentazione allegata dall’RAGIONE_SOCIALE, sussiste nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che coinvolge anche strutture private, e che è costituita da strutture specificamente individuate ed accreditate con provvedimenti di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE e che presuppongono la previa richiesta RAGIONE_SOCIALE struttura di farvi parte e la verifica da parte dell’Ente regionale dell’esistenza di specifici requisiti tra cui la sussistenza presso la struttura richiedente di una unità di RAGIONE_SOCIALE soccorso autonomo e di un assetto organizzativo di servizi, unità operative e personale in grado di rispondere a tutte le richieste assistenziali in regime di emergenzeurgenza. Unità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui la RAGIONE_SOCIALE appellante neanche deduce di essere dotata e la cui attivazione peraltro presuppone a sua volta una apposita autorizzazione’ .
Tale ricostruzione -operata dRAGIONE_SOCIALE Corte sulla scorta di una valutazione degli atti di causa, che pertiene al merito – è stata solo genericamente censurata.
Né il richiamo, parimenti generico, RAGIONE_SOCIALE circolare assessoriale n. 911 del 27.1.1997 -atto interno RAGIONE_SOCIALE P.A. che non costituisce, comunque, fonte del diritto – consente di poter sostenere al ricorrente che non avrebbe potuto rifiutare le prestazioni sanitarie di cui è causa, con conseguente diritto di poter onere la remunerazione extra budget.
In proposito, gli enti privati partecipano al circuito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo sulla base RAGIONE_SOCIALE convenzioni sottoscritte con le unità sanitarie locali, con oneri a carico del RAGIONE_SOCIALE nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all’art. 8 quinqu ies d.lgs. n. 502/1992 (vedi anche art. 1 comma 18° DL 112/08).
Ne consegue che la struttura privata accreditata non vanta un diritto ad essere remunerata per le prestazioni erogate oltre il
budget RAGIONE_SOCIALE stessa assegnato, il quale rappresenta un tetto di spesa invalicabile anche in presenza di prestazioni urgenti ed indifferibili. Sul punto, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, se, da un lato, grava sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretesa RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall’altro, ove tale prova sia fornita o come nel caso di specie -tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto RAGIONE_SOCIALE struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione RAGIONE_SOCIALE remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dRAGIONE_SOCIALE necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo RAGIONE_SOCIALE risorse pubbliche disponibili -vincolo ineludibile – a meno che la struttura accreditata non fornisca la prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite “extra budget” (Cass. 13884/2020). Tale prova, non risulta sia stata fornita dal centro istante nel giudizio di merito.
D’altra parte, la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, anche se urgenti, per cui la relativa domanda di pagamento, a qualsiasi titolo proposta , non può, in ogni caso, trovare accoglimento (Cass. 27608/2019; Cass. 26334/2021).
Va, infine, osservato che la Corte d’Appello, nel caso di specie, ha, altresì, affermato, per giustificare la non remunerabilità RAGIONE_SOCIALE prestazioni extra budget, che il ricorrente non può neppure invocare di essere pagato con la quota di retribuzione destinata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle c.d. funzioni non tariffabili.
In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato ‘ che il RAGIONE_SOCIALE non muove censura RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado nella parte
in cui ha altresì escluso che la struttura abbia titolo per godere RAGIONE_SOCIALE quota di retribuzione che la RAGIONE_SOCIALE, in base alle previsioni di cui al co. 5 dell’art. 2 del dm. 14/12/1994, ha destinato per le c.d. funzioni non tariffabili, posto che le stesse sono destinate esclusivamente alle strutture ospedaliere in cui è presente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o che espletano attività di alta specializzazione come per i trapianti di organo, presupposti non esistenti in capo all’appellante’.
Con tale precisa affermazione il centro ricorrente non si è minimamente confrontato.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ..
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda subordinata di arricchimento senza causa, ha interpretato erroneamente il requisito RAGIONE_SOCIALE mancanza RAGIONE_SOCIALE causa giustificativa, ritenendo che l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era giustificata, per un verso, dall’accordo contrattuale stipulato tra la medesima e l’RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, dal complessivo sistema operativo delineato dal d.lgs. 502/1992 per l’erogazione di prestazioni per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene il ricorrente che il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte di merito è errato, poiché l’azione di arricchimento proposta non sarebbe fondata né sugli accordi contrattuali in essere tra le parti, né sul sistema dell’accreditamento istituzionale, avendo ad oggetto prestazioni di terapia intensiva non erogate in regime di convenzionamento e di accreditamento e non previste negli accordi contrattuali di budget inter partes, poiché effettuate in emergenzaurgenza su richiesta dello stesso servizio pubblico, che non poteva svolgere il proprio ruolo assistenziale in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza di posti letto.
Il motivo è infondato.
Va osservato che la sentenza impugnata, nel rigettare l’azione di ingiustificato arricchimento, ha evidenziato che l’esistenza di una regolamentazione contrattuale inter partes porta ad escludere la mancanza o l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALE causa , ed impedisce che possa esservi spazio per un’azione residuale di arricchimento.
Questa Corte condivide tale impostazione, costituendo corretta applicazione del principio enunciato da questa stessa Corte (vedi Cass. n. 13884/2020; conf. Cass. n. 36654/2021) secondo cui ‘ L’azienda sanitaria, comunicando RAGIONE_SOCIALE struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l’arricchimento che la RAGIONE_SOCIALE. consegue dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazioni “extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l’esperibilità nei suoi confronti dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ‘ (Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
Il ricorrente non si specificamente confrontato con il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, né ha considerato l’indirizzo interpretativo di questa Corte sull’arricchimento ‘imposto’, limitandosi a reiterare la censura che le prestazioni dRAGIONE_SOCIALE stessa erogate avrebbero determinato un arricchimento per l’amministrazione, circostanza irrilevante RAGIONE_SOCIALE luce dei principi sopra enunciati.
10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 È stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. per l’ingiusta condanna alle spese e competenze di lite in appello.
Il ricorrente si duole di essere stato condannato alle spese del giudizio di merito nonostante la novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata giustificasse la loro compensazione.
11. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte, anche recentemente (vedi Cass. n. 35671/2023) ha osservato che, con riferimento al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese, il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere RAGIONE_SOCIALE loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017; vedi anche Cass. 10685/2019; Cass. 24502/2017; Cass. n. 8421/2017).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha violato il principio sopra citato, in presenza di una totale soccombenza RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente nel giudizio d’appello. Né può censurarsi la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in quel grado, non potendo le doglianze del ricorrente investire valutazioni riservate al giudice di merito.
12. Con ricorso incidentale condizionato l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)
Lamenta la ricorrente incidentale la mancata pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello in ordine all’eccezione sollevata circa il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il motivo è assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute da ciascuno dei controricorrenti, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esbors i per ciascun controricorrente, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26.3.2024