Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9182 Anno 2025
Presidente: VINCENTI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1882/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASSINO n. 1500/2021, depositata il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME ottenne, nel marzo 2012 dal Giudice di pace Pontecorvo, l ‘ emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Santader Consumer Bank S.p.A. (di seguito anche solo: Santader) per l ‘ importo di euro 1.696,25, corrispondente a 5 rate del finanziamento concessogli per il complessivo importo di euro 22.781,00, al fine di pagare la realizzazione di un impianto fotovoltaico oggetto di un distinto contratto stipulato dal medesimo COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE, la quale società (per quanto ancora interessa in questa sede) si era impegnata anche a curarne la manutenzione e gestione produttiva al fine di ottenere il riconoscimento degli incentivi presso il GSE (Gestore del Sistema Elettrico).
1.1. -L ‘ opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Santader venne rigettata con sentenza del marzo 2014 e con essa anche la domanda riconvenzionale della medesima banca opponente per il pagamento della somma di euro 4.022,22, quale importo a debito per le rate scadute al 5 aprile 2012, oltre interessi.
-La COGNOME proponeva, quindi, appello avverso tale decisione, che il Tribunale di Cassino accoglieva con sentenza resa pubblica in data 15 novembre 2021, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il COGNOME al pagamento del predetto importo di euro 4.022,22, oltre a quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
2.1. -Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) ‘nel 2011 l ‘ RAGIONE_SOCIALE era rimasta inadempiente agli obblighi di gestione dell ‘ impianto e di rimborso delle rate del finanziamento, sicché il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato alla Santander la propria volontà di interrompere il pagamento delle rate mensili’; a.1 ) ‘con dichiarazione del 19.04.2011 la Santander aveva comunicato al
cliente di non aver più nulla a che pretendere nei suoi confronti, impegnandosi a restituire le rate del finanziamento non rimborsategli da RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto della mancata consegna dell ‘impianto al Baris’; a.2 ) ‘benché il cliente avesse precisato che il numero delle rate da restituire era pari a cinque, la Santander non aveva poi provveduto a restituirgli alcunché’; b ) l ‘ anzidetta dichiarazione della Santader del 19 aprile 2011 era da qualificarsi come ‘dichiarazione unilaterale che contiene, in parte, una remissione del debito e, in parte, una promessa di pagamento’; c ) la «successiva comunicazione del 15.11.2011, con la quale la Santander ha ritenuto di dover ‘revocare’ la propria dichiarazione» andava ricondotta ‘a un’ eccezione di annullamento della precedente dichiarazione’, deponendo ‘in tal senso, la circostanza che con tale seconda comunicazione la Santander, mettendo sostanzialmente in rilievo l ‘ errore in cui era incorsa l ‘ aver creduto che il bene acquistato con il finanziamento non fosse stato consegnato al cliente dal fornitore – ha chiarito di non essere più vincolata dalla precedente dichiarazione’; d ) tale errore era ‘essenziale, atteso che la Santander aveva motivato la nota del 19.4.2011 facendo esclusivo riferimento alla mancata consegna del bene: la società non avrebbe quindi rimesso il debito rappresentato dalle rate a scadere e non avrebbe affatto riconosciuto un debito relativo alle rate già corrisposte ove avesse sin da subito saputo che il bene era stato invero consegnato al cliente’; f ) ‘l’ errore era altresì riconoscibile dal Baris, atteso che costui ben sapeva del fatto che il bene gli era stato consegnato e che fosse funzionante’; f.1. ) in tal senso, risultava ‘provato, a seguito dell’ accesso presso la residenza del Baris nel contraddittorio delle parti, che il gazebo fotovoltaico era stato in realtà consegnato ed installato dalla RAGIONE_SOCIALE, ciò che ha portato la Santander a revocare la precedente dichiarazione liberatoria’; f.2 ) ‘ circostanza, del resto, non contestata dall ‘ appellato che l ‘ impianto fosse stato
consegnato e che fosse funzionante ‘, avendo il ‘cliente … lamentato inadempienze della RAGIONE_SOCIALE diverse dalla mancata consegna del bene e in sede di interrogatorio costui ha confermato che l ‘ impianto era stato installato e che fosse funzionante (v. verbale d ‘udienza del 5 giugno 2013)’; g ) il primo giudice aveva «erroneamente … dato rilievo al fatto che l’ impianto fotovoltaico non avesse ottenuto il contributo del RAGIONE_SOCIALE (‘l’ impianto fotovoltaico, pur realizzato e consegnato dalla RAGIONE_SOCIALE, è funzionante ma non ha ottenuto il contributo del RAGIONE_SOCIALE perché la pratica non è mai stata inoltrata a tale società’: pag. 3 della sentenza impugnata), in quanto la revoca della dichiarazione» ‘riconducibile … a un’eccezione di annullamento’ -si fondava ‘sulla diversa circostanza – erroneamente supposta – della mancata consegna dell ‘impianto fotovoltaico’.
-Per la cassazione di tale sentenza ricorre NOME COGNOME affidando le sorti dell ‘ impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1236, 1324, 1353, 1429, 1431 c.p.c., «per avere la sentenza impugnata ritenuto rilevante l ‘errore ‘non provato’ compiuto dalla Banca allorquando ha emesso dichiarazione liberatoria di remissione del debito del sig. COGNOME NOME COGNOME ritenendo possibile ‘revocare’ la remissione del debito. Infondatezza dell ‘ eccezione di annullamento della remissione del debito».
Il ricorrente sostiene che, avendo egli espressamente dichiarato, con nota dell ‘ 11 maggio 2011, di voler profittare della
dichiarazione remissoria ‘non condizionata’ della Santader del 19 aprile 2011, ai sensi dell ‘art. 1236 c.c. ‘l’ intento abdicativo aveva trovato piena accettazione’ da parte di esso COGNOME e ‘non poteva essere ritrattato dallo stesso creditore con la missiva del 15.11.2011′, essendosi già prodotta l’ estinzione dell ‘ obbligazione ‘senza possibilità di ulteriori e diversi accertamenti in fatto e diritto’.
Il COGNOME deduce, quindi, che dagli atti di causa risulterebbe ‘il difetto assoluto di prova in ordine alla circostanza che alla data della liberatoria (19.04.2011) l ‘ impianto fotovoltaico era stato installato e completo in tutte le sue parti essenziali’. In tal senso, deporrebbero: a ) il riconoscimento della Santander, nella comparsa in appello, ‘di aver sollecitato l’ adempimento alla RAGIONE_SOCIALE con lettera del 11.03.2011, di guisa che l ‘ inadempimento, al momento della dichiarazione remissoria, era certamente in atto’; b ) l ‘irrilevanza del ‘successivo accertamento presso l ‘abitazione’ di esso attuale ricorrente, che ha ‘consentito di verificare solo il montaggio dell ‘ impianto ma non anche l ‘ adempimento delle altre prestazioni poste a carico della RAGIONE_SOCIALE‘ in base al contratto inter partes , ossia: ‘consegna dell ‘ impianto chiavi in mano completo della certificazione, collaudo dell ‘ impianto, gestione della procedura per l ‘ ottenimento della certificazione I.A.F.R., stipula della polizza assicurativa, ecc.’.
Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che ‘alla data del 19.04.2011 l ‘ inadempimento da parte della RAGIONE_SOCIALE era in atto (circostanza non contestata), e dunque la liberatoria definitivamente vincolante per la Santander RAGIONE_SOCIALE Bank S.p.a. non rileva, talché non può aver avuto alcuna incidenza sulla formazione della volontà e sul conseguente vizio del consenso’.
-Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, nonché, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n.
4, c.p.c., ‘nullità della sentenza per erronea percezione del contenuto della confessione’ e, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 2730, 2733, 2734 c.c. e 115 c.p.c. ‘per avere la sentenza impugnata considerato che l ‘ impianto fotovoltaico oggetto del contratto di acquisto con RAGIONE_SOCIALE fosse stato regolarmente consegnato al sig. NOME COGNOME e per aver ritenuto che vi fosse confessione giudiziale sul punto’.
Il ricorrente sostiene che la COGNOME non avrebbe fornito alcuna prova che ‘alla data della manifestazione di volontà espressa il 19.04.2011 (c.d. liberatoria) l ‘ impianto fotovoltaico era stato installato e completo in tutte le sue componenti essenziali’, giacché ‘(s)oltanto in questo caso avrebbe potuto avvalersi dell ‘ annullamento della dichiarazione di remissione per errore, mentre la fornitura ed installazione dell ‘ impianto verificata successivamente alla volontà remissoria manifestata, ovvero il 15.11.2011 in esito al sopralluogo, non hanno alcuna efficacia ai fini dell ‘ applicabilità della disciplina sull ‘ errore, proprio perché siffatta circostanza non può aver avuto influenza alcuna sulla formazione della volontà e sul conseguente vizio del consenso’.
Il COGNOME deduce, quindi, che la consapevolezza della banca circa l ‘ inadempimento in atto della RAGIONE_SOCIALE alla data del 19 aprile 2011 si evincerebbe dalla già menzionata lettera dell ‘ 11 marzo 2011, richiamata espressamente nell ‘ atto di appello, mentre non deporrebbe diversamente la risposta da esso data in sede di interrogatorio formale (udienza del 5 giugno 2013 dinanzi al Giudice di pace di Pontecorvo), avendo negato ‘che l’ impianto fotovoltaico fosse stato regolarmente consegnato ed installato dalla RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente, pertanto, assume che tali ‘dichiarazioni, non contraddette da altre emergenze, non provano né che l ‘ impianto fosse stato consegnato ed installato al momento della c.d. liberatoria (19-4-2011) in guisa da integrare la fattispecie
dell ‘errore quale falsa distorta percezione della realtà … né tampoco l ‘adempimento che era ad esclusivo carico della RAGIONE_SOCIALE, avendo egli riferito, in sede di interpello, ‘che l’ impianto fu installato da altra ditta, e sul punto, obiettivamente sfavorevole alla posizione Santander dacché l ‘ unico adempimento rilevante è quello RAGIONE_SOCIALE, la difesa antagonista ha allegato, ma non provato, che la RAGIONE_SOCIALE si sia servita di un subfornitore’.
-I motivi, da doversi scrutinare congiuntamente in quanto strettamente connessi, veicolano censure in parte infondate e in parte inammissibili.
Non dubita lo stesso il ricorrente che la remissione di debito, ai sensi dell ‘ art. 1236 cod. civ., quale negozio unilaterale recettizio (tra le altre: Cass. n. 5260/1983 e Cass. n. 2021/1995), possa essere oggetto di (azione o eccezione) di annullamento per errore ex art. 1427 c.c. (Cass. n. 4090/1978), per effetto del rinvio di cui all ‘ art. 1324 c.c.
Tuttavia, va rammentato che l ‘ indagine sulla sussistenza in concreto di un vizio di consenso, determinato da errore essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.) quale causa di annullamento di un contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (tra le altre, già: Cass. n. 2688/1982 e Cass. n. 2340/1995; più di recente, Cass. n. 11934/2003 e Cass. n. 2870/2008), che, in forza della disciplina applicabile ratione temporis alla presente controversia, è censurabile in sede di legittimità negli stretti termini di cui al vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le doglianze del Baris non deducono affatto un error in iudicando nell ‘ interpretazione della disciplina sull ‘ annullamento del negozio viziato per errore, ma criticano l ‘ apprezzamento in concreto operato al riguardo dal giudice di merito e, in tal senso, non sono neppure idonee a dare ingresso ad un c.d. vizio di sussunzione, che può essere dedotto se non assumendo
l ‘ accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell ‘ operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente – ossia ponendo in discussione detto accertamento -, si verrebbe a trasmodare, per l ‘ appunto, nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 3965/2017; Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 21951/2023; Cass. n. 17294/2024).
È dunque estraneo alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investe la ricostruzione e l ‘ accertamento del fatto materiale, da cui, invece, nella sua portata, come giudizialmente definita, deve muovere la censura di erronea riconduzione di esso alla norma di riferimento. Pertanto, nella specie, ciò che viene criticato, inammissibilmente, è proprio l ‘ accertamento del Tribunale sulla realtà materiale e cioè sugli aspetti fattuali che l ‘ hanno condotto a ritenere sussistente la mancata consegna alla data del 19 aprile 2011 dell ‘ impianto fotovoltaico da parte della RAGIONE_SOCIALE
Né è apprezzabile il vizio di cui al citato n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c.
Varrà, infatti, considerare che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8053/2014).
E, nella specie, il fatto della mancata consegna dell ‘ impianto fotovoltaico al Baris da parte di RAGIONE_SOCIALE è stato ampiamente considerato dal giudice di merito, che è giunto all ‘ accertamento pieno di tale evento storico.
Non rileva, dunque, ai fini dell ‘ integrazione del vizio in esame la mancata considerazione soltanto dell ‘ elemento istruttorio della nota in data 11 marzo 2011 della Santander e ciò anche a prescindere che la stessa non dà evidenza di alcun fatto, anche secondario, decisivo, poiché l ‘aver, con detta nota, ‘sollecitato l ‘adempimento alla RAGIONE_SOCIALE non prova, di per sé, che alla data della dichiarazione remissoria del successivo 19 aprile l ‘ adempimento non vi fosse stato.
Invero, le censure del ricorrente sono volte, piuttosto, a fornire una lettura differente da quella resa dal giudice di merito sugli stessi fatti da quest ‘ ultimo accertati (cfr. sintesi al § 2.1. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia integralmente; pp. 3 e 4 della sentenza di appello) e a proporre un differente esito della valutazione delle prove raccolte in giudizio, quale critica che sarebbe stata inammissibile anche sotto il regime dell ‘ abrogato vizio motivazionale.
Inammissibili sono, altresì, le doglianze che investono le dichiarazioni confessorie del Baris, concernendo una valutazione in fatto rimessa al giudice del merito e come tale insindacabile in questa sede.
Né è concludente la critica orientata -sia pure nella sostanza della prospettazione (giacché, è stata erroneamente evocata la violazione della norma di cui all ‘ art. 115 c.p.c. e non quella del n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c., secondo quanto ritenuto da Cass., S.U., n. 5792/2024) -a far valere un travisamento della prova della confessione, poiché tale vizio ricorre unicamente in caso di svista, avente carattere di decisività, concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell ‘ informazione probatoria al fatto probatorio (così la citata Cass., S.U., n. 5792/2024), così da potersi prospettare soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice. E nella specie non è dato ravvisare alcuna svista percettiva
del Tribunale, ma unicamente una valutazione delle dichiarazioni confessorie come tali.
-Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza