Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22358 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 22358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19927/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrenti – nonché contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
COGNOME NOME
– intimato – avverso la Sentenza del la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 211/2018, depositata il 20.6.2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo, assorbiti i rimanenti, inammissibile o assorbito il ricorso incidentale, estinzione per la ricorrente rinunciante;
udita l’
AVV_NOTAIO;
udito l’
AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha accolto i gravami separatamente proposti dagli attuali controricorrenti e intimato, dirigenti medici della RAGIONE_SOCIALE, e, in riforma delle rispettive sentenze di primo grado, ha accertato il loro diritto al pagamento delle somme, già oggetto di decreti ingiuntivi, rivendicate a titolo di retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale e, solo per alcuni di essi, di retribuzione di posizione minima.
2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto:
a) quanto all’indennità di posizione c .d. variabile aziendale, rispetto alla quale i medici censuravano l’illegittima decurtazione operata con delibera aziendale del 22 novembre 2006 per i crediti successivi al novembre 2006, non corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermata dal Tribunale, considerato che non veniva in rilievo un atto di macro-organizzazione bensì la rivendicazione del diritto alla retribuzione, dunque una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
affermata la giurisdizione del G.O., è stata accolta la domanda dei dirigenti volta al mantenimento della retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale nella misura antecedente;
b) quanto alle differenze sulla retribuzione di posizione minima, corrisposta dall’azienda in misura inferiore ai minimi contrattuali, non condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice in ordine alla complessiva percezione da parte dei dirigenti di una retribuzione di posizione non inferiore ai minimi contrattuali, in quanto tale assunto legittimerebbe una compensazione fra somme versate in più a titolo di variabile aziendale e quelle dovute a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale sul presupposto – nella specie errato che l’azienda a vesse effettuato la graduazione delle funzioni ai fini dell’individuazione della re tribuzione complessiva di ciascun dirigente medico; tale adempimento, invece, era stato assolto dall’RAGIONE_SOCIALE solo successivamente al 2008, come da delibera in atti, mentre le pretese azionate in sede monitoria riguardavano periodi precedenti, risultando comunque documentalmente provato che la predetta graduazione era stata effettuata ai soli fini dell’individuazione della c .d. variabile aziendale. Sul punto -come osservano i giudici d’appello l’art. 24, comma 11, del CCNL del 3 novembre 2005, a titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, precisa che la retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, s icché alla minima contrattuale si aggiunge la differenza necessaria a raggiungere il valore dell’incarico definito in azienda, con la garanz ia che quest’ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Di conseguenza, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai dirigenti medici, occorre compiere l’operazione inversa a quella eseguita dal primo giudi ce: non è la minima contrattuale a doversi aggiungere alla variabile
aziendale bensì il contrario, sicché nessuna compensazione poteva effettuarsi fra somme previste a titoli differenti e delle quali alcune inderogabilmente dovute (quelle di posizione minima contrattuale) ed altre dovute solo eventualmente (quelle di variabile aziendale). Pertanto, poiché l’azienda non aveva dimostrato l’avvenuto «recupero» da parte dei dipendenti delle somme percepite a titolo di retribuzione di posizione in misura inferiore a quella stabilita dal CCNL attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale, occorreva concludere per la fondatezza della pretesa dei dirigenti anche quanto alla rivendicata differenza sulla retribuzione di posizione minima contrattuale con riferimento al periodo dedotto in giudizio (dal 2002).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando sei motivi, contro cui i dirigenti medici -eccetto uno, rimasto intimato, come indicato in epigrafe -si difendono con due separati controricorsi. Il controricorrente NOME COGNOME propone ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
Il rappresentante del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed assorbimento degli ulteriori motivi, ravvisando l’opportunità di rimettere la decisione su tutto il contenzioso in esame -anche la questione sollevata con riferimento alla retribuzione di posizione minima contrattuale -al giudizio di rinvio.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla vigilia della data fissata per la discussione in pubblica udienza, la ricorrente principale e la controricorrente NOME COGNOME hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra di loro.
L a causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti la rappresentante del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, e i difensori delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto rilevata e dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto tra la ricorrente principale e NOME COGNOME, in conformità alla istanza congiunta depositata dai difensori delle parti alla vigilia della data fissata per la discussione in pubblica udienza.
Alla cessazione della materia del contendere si associa la compensazione delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, anche in questo caso conformemente a quanto richiesto dalle stesse parti.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., in combinato con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., per aver e affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che quella del giudice amministrativo, già dichiarata dal giudice di primo grado.
2.1. Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
2.2. La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché
venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez. L, 5/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datrice di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte; in linea di continuità con Cass. Sez. U, 11/11/2022, n. 33365, Cass. Sez. U., 28/6/2019, n. 17568, e 8/7/2019, n. 18262).
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., in relazione all’art. 353 c.p.c. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), in combinato con la violazione ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. (motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c .c.).
3 .1. La censura è fondata. Infatti, ai sensi dell’art. 353, comma 1, c.p.c., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appell o, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice». Ne consegue che, la Corte d’appello, riforma ta la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla
rideterminazione della retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (vizio di extrapetizione) ex art. 112 c.p.c. Si contesta alla Corte d’appello di avere accolto integralmente anche gli appelli di NOME COGNOME (posizione peraltro ora definita con cessazione della materia del contendere), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur non avendo questi formulato domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di minima contrattuale, bensì soltanto a titolo di variabile aziendale della retribuzione di posizione.
4.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’ esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l ‘ ammissibilità del motivo; pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum , è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 61, 25/9/2019, n. 23834).
4.2. Il motivo sarebbe comunque inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, avendo ritenuto fondate le domande con riguardo sia alla
minima contrattuale che alla parte variabile aziendale, ha di conseguenza ritenuto dovuti gli importi recati, per ciascun medico, negli originari ricorsi per decreti ingiuntivi. È ovvio che rispetto a tale consequenziale decisione resta del tutto irrilevante il fatto che i ricorsi originari per ingiunzione riguardassero entrambe le voci di credito o una sola di esse.
Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., in relazione alla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale.
5 .1. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado.
Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quanto alla pretesa della corresponsione della differenza per retribuzione di posizione minima, siccome prevista dal CCNL. Nell’illustrazione del motivo si assume che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la retribuzione minima contrattuale è assorbita nel valore complessivo dell’incarico, cosicché, una volta stabilita la specifica graduazione delle funzioni (da effettuare caso per caso), viene poi assorbita dall’importo complessivo spettante, con l’unico limite inderogabile dell’ irriducibilità al di sotto dei minimi contrattuali complessivamente stabiliti. Peraltro, altrettanto esattamente il Tribunale aveva evidenziato come la RAGIONE_SOCIALE avesse versato somme comunque superiori all’ammontare minimo, senza alcuna contestazione da parte dei medici.
6.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge,
mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. Sez. 6-3, 14/4/2017, n. 8758).
Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale , sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale, sia con riferimento all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della ASL di RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva rispetto ai fatti di causa. In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale.
7 . Infine, con il sesto motivo si deduce il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1241 e segg. c.c., per l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di compensare voci previste a titolo differente, senza considerare le risultanze delle delibere aziendali, dalle quali emergevano chiaramente gli importi analiticamente corrisposti ai singoli medici.
7 .1. Anche l’ultima censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto co ndotto dal giudice di merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita.
Il ricorso incidentale raccoglie, nell’ unico motivo, una triplice denuncia di omessa pronuncia in ordine alla specifica e differenziata posizione giuridica di NOME COGNOME, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, indicato nella provenienza del dott. COGNOME dalla incorporata RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), e di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con generico riferimento all’atto organizzativo dell’RAGIONE_SOCIALE e e ai contratti e accordi collettivi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
8.1. Il motivo, a tacere di altri profili di inammissibilità, è inammissibile per l’evidente carenza di interesse ad impugnare la sentenza in capo a una parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avendo la Corte d’appello accertato il credito del ricorrente incidentale nell’esatta misura richiesta con l’iniziale ricorso per decreto ingiuntivo e condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei relativo importo con i dovuti accessori (sulla soccombenza quale presupposto di ammissibilità dell’ impugnazione, v., tra le tante, Cass. Sez. 6-2, 16/11/2022, n. 33751; Cass. Sez. L, 14/8/2020, n. 17159).
In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo, inammissibili gli altri motivi e inammissibile anche il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente principale e COGNOME e compensa le spese del giudizio di legittimità tra di loro;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo, inammissibili gli ulteriori motivi e inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione