Relazione del debitore: cosa non può mancare secondo il Tribunale
L’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), rappresenta un’ancora di salvezza per molti consumatori. Tuttavia, la porta di accesso a questi strumenti passa attraverso un’adeguata preparazione della domanda e, in particolare, attraverso la completezza della relazione del debitore. Un’ordinanza del Tribunale di Torino delinea con precisione i requisiti imprescindibili che questo documento deve contenere, pena l’assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione, con il rischio di vedere la propria istanza rigettata. Approfondiamo questo caso per capire cosa esige la giurisprudenza.
Il caso: una relazione ritenuta carente
Un debitore presentava ricorso al Tribunale di Torino per accedere a una procedura di gestione della crisi, allegando la relazione prevista dall’art. 269 CCII. Il Giudice designato, tuttavia, riscontrava numerose e significative lacune nel documento, tali da impedirgli di valutare correttamente la situazione e la fattibilità del piano proposto. Di conseguenza, invece di procedere, il Giudice ha emesso un provvedimento con cui ha assegnato al ricorrente un termine di venti giorni per sanare le mancanze evidenziate.
I punti critici della relazione del debitore
Il provvedimento del Tribunale è un vero e proprio vademecum su come non redigere una relazione del debitore. I profili di carenza individuati dal Giudice toccano aspetti cruciali della procedura.
Mancanza di trasparenza finanziaria
Il primo punto contestato è stata la totale opacità sulla gestione finanziaria del debitore. La relazione ometteva di indicare i rapporti bancari, le carte prepagate o altri strumenti simili dove confluiva il reddito mensile dichiarato. A ciò si aggiungeva la mancata produzione degli estratti conto dell’ultimo anno, documenti indispensabili per verificare le entrate, le uscite e lo stile di vita del debitore.
Analisi delle cause del debito e diligenza
Un altro elemento fondamentale mancante era l’analisi delle cause originarie del sovraindebitamento. La legge richiede che il debitore non solo esponga la propria situazione attuale, ma spieghi come vi è arrivato. Inoltre, il Giudice ha sottolineato la necessità di valutare la diligenza usata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, con particolare riferimento a un debito accumulato in un lungo arco temporale (2011-2022).
Attestazione immotivata e valutazione dei beni
L’attestazione del professionista appariva immotivata su due fronti. In primo luogo, la dichiarazione del debitore di necessitare di soli 500 euro mensili per vivere – una cifra ben al di sotto della media ISTAT e poco credibile data la disoccupazione del convivente – non era supportata da alcuna analisi concreta. Il Giudice ha richiesto una verifica delle spese reali dell’ultimo anno (attraverso gli estratti conto) per formulare una prognosi sostenibile. In secondo luogo, mancava una motivata valutazione dell’immobile in comproprietà, che avrebbe dovuto includere una stima dei costi di perizia ed eventuale divisione giudiziale per liquidarne la quota.
La decisione del Giudice: termine per integrare
Di fronte a questo quadro incompleto, il Giudice ha deciso di concedere al ricorrente un’ultima possibilità, assegnando un termine di 20 giorni per depositare tutta la documentazione e le informazioni mancanti. La decisione finale è stata quindi sospesa (riservata
) in attesa che il debitore fornisca gli elementi necessari per una valutazione completa e trasparente.
Le motivazioni
La decisione del Tribunale si fonda sulla necessità di tutelare sia il debitore meritevole che i creditori. Una relazione del debitore completa, trasparente e supportata da prove documentali è il presupposto indispensabile affinché il Giudice possa verificare la sussistenza dei requisiti di legge, la fattibilità del piano proposto e la meritevolezza del debitore stesso. Senza informazioni chiare sui flussi finanziari, sulle cause del debito e su una stima realistica delle spese di sostentamento e del valore degli asset, l’intera procedura sarebbe fondata su basi incerte e potenzialmente inique. L’ordine di integrazione mira a ristabilire la correttezza procedurale, consentendo una decisione informata e giusta.
Le conclusioni
Questo provvedimento offre una lezione pratica di grande valore: la preparazione di un ricorso per sovraindebitamento non ammette superficialità. La relazione del debitore non è una formalità, ma il cuore della procedura. È essenziale fornire un quadro esaustivo della propria situazione, documentando ogni affermazione con prove concrete come gli estratti conto. L’analisi delle cause del debito e della propria condotta deve essere onesta e approfondita. Infine, le stime, sia delle spese di vita che del valore dei beni, devono essere realistiche e motivate. Solo una preparazione meticolosa può aumentare le probabilità di successo e consentire al debitore di accedere efficacemente ai benefici previsti dalla legge.
Quali informazioni finanziarie sono indispensabili nella relazione allegata alla domanda di sovraindebitamento?
Secondo il provvedimento, è obbligatorio indicare tutti i rapporti bancari, le carte prepagate e altri strumenti finanziari, con le relative giacenze. Inoltre, è necessario produrre gli estratti conto dell’ultimo anno per consentire la verifica dei flussi di reddito e delle spese.
Cosa deve contenere l’analisi del sovraindebitamento?
L’analisi deve indicare chiaramente le cause originarie che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento e deve includere una valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, specialmente quelle più significative o risalenti nel tempo.
Come deve essere motivata la richiesta di una somma per il mantenimento mensile?
Non è sufficiente indicare una cifra. La richiesta deve essere giustificata attraverso un’analisi delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo anno (da comprovare con gli estratti conto) e deve risultare congrua rispetto a parametri oggettivi, come la mediana ISTAT, tenendo conto della composizione del nucleo familiare (es. presenza di un convivente disoccupato).
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO – N. R.G. 1 2025 DEL 13 02 2025
TRIBUNALE DI TORINO
-SEZIONE SESTA CIVILE-
Il Giudice designato all’istruttoria osservato che, alla luce dell’entrata in vigore in data 28.9.2024 del c.d. correttivo ter al CCII, la relazione allega al ricorso ex art. 269 CCII deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata del debitore nell’assumere le obbligazioni e contenere l’attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che la relazione allegata al ricorso appare carente sotto i seguenti profili:
– non sono stati indicati i rapporti bancari ed eventuali carte prepagate o altri strumenti in essere, con le relative giacenze e nei quali confluisce il reddito che si afferma percepire mensilmente né sono stati prodotti gli estratti conto dell’ultimo anno;
– non sono state indicate le cause originarie del sovraindebitamento né valutata la diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni, in particolare con riferimento al debito indicato come accumulato tra il 2011 e il 2022 nei confronti di ;
-l’attestazione appare immotivata in ordine: alla dichiarazione del debitore di necessitare di soli 500 euro mensili per il mantenimento, somma grandemente inferiore alla mediana ISTAT considerato anche che il convivente viene dichiarato disoccupato, dovendosi verificare il titolo per cui abita l’immobile di residenza e la sua capacità di durare nel tempo, le spese effettuate almeno nell’ultimo anno, onde poter ottenere un dato prognostico circa le somme necessarie al sostentamento, in particolare con deposito degli estratti conto; occorre motivare la valutazione dell’immobile in comproprietà e stimare i costi di perizia e di eventuale divisione;
ASSEGNA
alla parte ricorrente termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di quanto sopra indicato;
RISERVA
di riferire al Collegio all’esito.
Torino,13/02/2025
Il Giudice (dott.ssa NOME COGNOME