Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6123 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5934-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 906/2023 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 622/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO. FATTI DI CAUSA
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 16/12/2025
CC
La corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il locale tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato in forma orale da RAGIONE_SOCIALE a Basile Pietro e con cui aveva condannato la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del contratto (a termine).
La corte di merito riteneva infondate le eccezioni sollevate con riguardo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, valutando che le specificazioni inserite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica ( ‘consegnato a mani di impiegato ad detto alla ricezione degli atti sig NOME COGNOME‘), non fossero stato oggetto di specifica querela di falso, unico strumento deputato a contrastare le dichiarazioni del notificante pubblico ufficiale, e che, inoltre, le prove testimoniali richieste erano inconferenti ai fini della dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni in questione.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la società che sosteneva la sussistenza della consensuale cessazione del rapporto di lavoro, cui resisteva il lavoratore con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’ art. 115 c.p.c. 244 c.p.c. -2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. -art. 111 Cost. – illogicità manifesta -motivazione contenente affermazioni inconciliabili -nullità della sentenza.
Con i vizi denunciati parte ricorrente lamenta sostanzialmente la statuizione della corte di merito circa la carenza di prova sulla nullità della notifica del ricorso e, in particolare, la ritenuta carenza di prova sulla circostanza che il ‘NOME‘, ind icato nella relata di notifica, non fosse neppure incaricato della ricezione degli altri. Assume a riguardo l’illogicità della decisione rispetto alla richiesta di ammissione di prove testimoniali, non ammesse.
La sentenza, sotto tale aspetto, è ritenuta violativa anche dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. perché la motivazione risulta affetta da illogicità manifesta.
2) – Con il secondo motivo è dedotta la violazione art. 115 -116 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova testimoniale non ammessa.
La doglianza ha ad oggetto l’omessa valutazione delle circostanze dedotte nella articolazione dei mezzi di prova non ammessi.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Occorre chiarire che il giudice d’appello ha valutato la regolarità della notifica in questione sulla base di quanto risultante dalla relata di notifica rilasciata dall’ufficiale giudiziario, secondo la quale il plico era stato ricevuto ‘a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti sig.NOME COGNOME. Nella sentenza impugnata è chiarito che le attestazioni rilasciate dall’ufficiale giudiziario sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, per ciò che attiene alla descrizione dei fatti direttamente percepiti ed acquisiti dal pubblico ufficiale, ed invece assistite da presunzioni ‘iuris tantum’ le dichiarazioni di chi si sia dichiarato addetto alla ricezione.
Tale presunzione era dunque superabile attraverso la prova contraria a carico del soggetto che negava la circostanza in questione e che avrebbe dovuto dimostrare la assoluta casualità della presenza in azienda di colui che aveva ricevuto il ricorso e che aveva fornito l’apparenza di poter esse re il legittimo ricettore dello stesso.
La corte d’appello ha dunque valutato che, a fronte di tale specifico onere, le circostanze dedotte nei capitoli di cui era chiesta l’ammissione, non soddisfacevano l’onere probatorio suddetto in quanto la prova articolata non avrebbe comunque potuto fornire sostegno alla tesi che il ricorso non fosse stato notificato nelle mani di soggetto qualificato per tale finalità.
Ebbene, il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello risulta condivisibile in quanto, ferma restando comunque l’attività valutativa circa la ammissibilità del materiale probatorio anche in termini di sua idoneità a raggiungere lo scopo prefissato, valutazione rimessa al solo giudice del merito della controversia, deve pure osservarsi che correttamente è stata esclusa la rilevanza di una prova che non desse conto della casualità della presenza del signor COGNOME NOME
all’interno dell’azienda e, dunque, della effettiva assenza di una corretta notifica effettuata nelle mani di quest’ultimo. Una siffatto articolato di prova, come valutato dal giudice d’appello, non è stato formulato, non essendo stati mirati, i capitoli dedotti, a fornire un riscontro nei termini anzidetti.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME