Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5589 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE cessione quote danni
AC – 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29356/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 438/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti di NOME COGNOME, in proprio e quale amministratore de RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘ la RAGIONE_SOCIALE ‘) , avente a oggetto il risarcimento del danno da lui patito a titolo di responsabilità aquiliana ex 2043 cod. civ. o precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. – come conseguenza del l’esborso della complessiva somma di euro 93.073,00, finalizzata alla prospettata cessione di quote sociali, in realtà mai avvenuta, con indebito trattenimento della somma nella disponibilità del predetto COGNOME.
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che andava condivisa la valutazione del giudice di primo grado inerente alla mancata dimostrazione da parte del COGNOME della sussistenza di un disegno decettivo posto in essere dal COGNOME al fine di indurlo a versare acconti di denaro in vista della prospettata futura cessione di quote in suo favore, atteso che i testi escussi, e in particolare il AVV_NOTAIO, avevano riferito di ben diverse ragioni per la mancata conclusione della trattativa di cessione; laddove, sotto diverso profilo, la domanda di
restituzione del denaro versato in assenza di causa giustificativa non poteva ritenersi correttamente formulata nei termini risarcitori prospettati dal COGNOME nell’odierna controversia; b) che andava condivisa la sentenza del Tribunale per avere (letteralmente ) ‘ Il primo giudice, correttamente, ha rilevato come, in presenza di una norma speciale che disciplina la responsabilità extracontrattuale degli amministratori delle RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori medesimi (l’art. 2476, settimo già sesto -comma, c.p.c.) non sia applicabile analogicamente la disciplina prevista dall’art. 2935 c.c. per le RAGIONE_SOCIALE per azioni. Ha quindi ritenuto rinunciata, per non essere stata richiamata nelle conclusioni definitive, la domanda ex art. 2935 c.c. ed ha esaminato la domanda proposta ex art. 2496 c.c., respingendola nel merito per carenza di prova ‘; c) che andava confermata, sebbene con motivazione diversa, la reiezione dell’ istanza di escussione del teste COGNOME in ordine alla responsabilità precontrattuale del COGNOME, siccome tale istanza istruttoria, respinta in istruttoria in primo grado, non era stata reiterata dal COGNOME nelle conclusioni definitive, sì da dover essere considerata implicitamente rinunciata, dovendo aggiungersi che ‘ neppure nell’atto di appello sono stati indicati analiticamente i capitoli di prova sui quali dovrebbe essere escusso il teste NOME COGNOME, né l’appellante ha offerto specifici elementi dai quali desumere la decisività e rilevanza delle prove non ammesse, e si è anzi limitato ad affermare che l’ammissione del teste NOME COGNOME porterebbe la verità nel processo, così dovendosi rilevare -anche -la genericità della censura contenuta nel motivo di impugnazione ‘; d) che del tutto corretta e condivisibile era la complessiva valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal
giudice del primo grado, che come tale resisteva alle censure mosse con l’ atto di appello.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIOCOGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
1° motivo: « I. Violazione e falsa applicazione dell’artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. », deducendo la nullità e comunque l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare che nella comparsa conclusionale del 14/11/2020, il COGNOME ha richiesto quanto segue: ‘ Nell’ultima udienza del 15/9/2020 la Corte d’Appello ha concesso i termini per il deposito di memorie, pertanto si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo, in modo che, con l’ammissione delle istanze istruttorie, venga accertata la verità, compromessa nel primo grado, come si avrà modo di dimostrare più oltre. ‘ ; che tale richiesta si basava sull’allegazione di nuove circostanze di fatto, puntualmente indicate, che rendevano ammissibile la prova richiesta e, conseguentemente , rilevante l’ omessa valutazione ai fini dello scrutinio di correttezza della sentenza di appello impugnata.
Il motivo è inammissibile, poiché non intercetta la ratio decidendi espressa sul punto dalla sentenza impugnata, basata sulla rinuncia implicita, per mancata reiterazione nelle conclusioni di primo grado, all’ escussione del teste COGNOME; ratio rispetto alla quale del tutto irrilevante è l’allegazione dell’ avvenuta formulazione di un’istanza in appello di rimessione della causa in istruttoria
dovendo, sotto diverso aspetto, rilevarsi che il giudice di secondo grado ha ulteriormente argomentato, con autonoma ratio decidendi , parimenti non efficacemente contrastata nella censura in esame, che l’appello era del tutto carente in ordine alla specificità del motivo inerente alla decisività delle prove di cui chiedeva l’ammissione in fase di gravame.
b) 2° motivo: « II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 e 1175 c.c., nonché dell’art. 115 e 116 cpc. in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c. Nullità della sentenza per vizio di motivazione: violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», deducendo che con il quinto motivo di gravame il COGNOME aveva censurato la pronuncia del Tribunale per error in iudicando , deducendo che il primo giudice non avrebbe apprezzato il quadro probatorio da cui sarebbe emersa la responsabilità del COGNOME e che, sul punto, la Corte di appello avrebbe commesso un errore nel non rilevare la responsabilità del predetto, ritenendo erroneamente non dimostrata da parte dell’attore la mancanza di buona fede e correttezza del COGNOME che, invece, era da ritenersi provata per tabulas .
Il motivo è inammissibile, poiché totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte una non consentita rivalutazione delle circostanze fattuali e delle risultanze istruttorie acquisite al processo, senza in alcun modo dedurre la violazione dei canoni ermeneutici astrattamente applicabili, ma lamentando un’ insussistente error in procedendo e un vizio motivazionale, quest’ultimo peraltro precluso dalla doppia valutazione conforme resa dai giudici del merito ai sensi degli artt. 348bis e ter cod. proc. civ., non contenendo la censura nemmeno l’allegazione,
prima ancora della dimostrazione, che i fatti giudicati siano stati diversi nei due gradi di merito.
3° motivo: « III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c., dell’artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 3 e n.4, c.p.c.)», deducendo che: ‘ L’attore non ha mai rinunciato nemmeno implicitamente alle domande proposte e anzi ha richiamato la citazione e le memorie istruttorie nelle conclusioni, pertanto il giudice erra nel dichiarare, che la domanda ex art. 2935 c.c. non è stata riproposta nella precisazione delle conclusioni. Indi, prosegue con una motivazione scarna e insufficiente e comunque contraria alle norme. Erra inoltre il primo giudice nel considerare che ‘Il titolo di responsabilità ex art. 2395 cc è stato impropriamente invocato dall’attore, trattandosi di disposizione dettata in materia di RAGIONE_SOCIALE per azioni’. Mentre il secondo giudice richiama l’art. 2935 c.c., ovvero una norma sulla prescrizione, con conseguente violazione dell’art. 115 cpc e 116 cpc, tale da giustificare la cassazione della sentenza, anche per questa ragione. È evidente che una corretta interpretazione avrebbe portato all’accoglimento della domanda dell’attore, tenuto conto del comportamento in sede contrattuale non ispirato a buona fede e correttezza del COGNOME e della conseguente responsabilità dello stesso. ‘.
4° motivo : «IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cpc, dell’artt. 189 e 190 c.p.c., dell’artt. 345 e 346 cpc e degli artt. 115 e 116 cpc, nella parte in cui veniva richiesta l’ammissione delle prove e reiterata, anche in relazione all’art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.», deducendo che con il quarto motivo di gravame il COGNOME aveva ha censurato la sentenza di primo grado deducendone l’errata motivazione derivante dalla incompleta istruttoria, in
relazione al quale la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto rinunciata la richiesta per omessa riproduzione dell’ istanza nella conclusioni di primo grado, in violazione peraltro dei diritti di difesa, e per non aver ‘ esaminato la vicenda col necessario approfondimento, avendo omesso la considerazione di atti e documenti e arrivando addirittura a sostenere che l’appello fosse generico ‘.
Il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Come correttamente argomenta anche il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019, espressamente richiamata dalla sentenza di appello impugnata) afferma che l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.
A tanto si aggiungano le seguenti considerazioni, già espresse nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9456 del 06 aprile 2023 : ‘ L’eccezione di nullità della testimonianza resa da teste incapace, ai sensi dell’articolo 246 cod. proc. civ., va coltivata con la precisazione delle conclusioni, di cui all’articolo 189 cod. proc. civ., intendendosi con ciò l’elencazione, effettuata in modo preciso e puntuale, sulla base di quanto emerso durante il corso della trattazione e dell’istruzione probatoria, delle domande ed eccezioni rivolte al giudice, ivi comprese le eventuali richieste istruttorie: precisazione delle conclusioni volta a fissare definitivamente l’ambito entro cui il giudice dovrà provvedere, fatto salvo quanto rilevabile d’ufficio, ma ancor prima, come bene evidenziato in dottrina, a soddisfare il dispiegamento del contraddittorio, nella sua espressione più ampia, e in particolare l’esigenza di ciascuna parte di conoscere la formulazione definitiva delle domande dell’altra, contando sulla definitività di tale formulazione, quando ne compirà l’esame critico nello svolgimento degli scritti difensivi.
L’esigenza di reiterazione si ricollega alla previsione dell’articolo 157, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato «anche tacitamente», e si inquadra nella prospettiva di ordine generale, rafforzata dalla previsione di rinuncia tacita di cui si è appena detto, concernente il trattamento che riceve, in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione delle richieste istruttorie.
Costituisce, infatti, principio rimasto pacifico fino a tempi recentissimi quello secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere
di reiterarle in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono essere riproposte in sede di impugnazione (p. es. Cass. 25 gennaio 2022, n. 2129; Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. 20 novembre 2020, n. 26523; Cass. 31 maggio 2019, n. 15029; Cass. 7 marzo 2019, n. 6590; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 10 agosto 2016, n. 16886; Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. 27 aprile 2011, n. 9410; Data pubblicazione 06/04/2023 Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157). Questa Corte ha, cioè, escluso che la reiterazione delle richieste istruttorie possa consistere nel richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e, come si diceva, di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste istruttorie riproposte (Cass. 27 giugno 2012, n. 10748). L’indirizzo, risalente sin dall’entrata in vigore del codice di rito, è stato sempre mantenuto fermo e ha, da sempre, il suo punto d’appoggio nell’articolo 178, comma 1, cod. proc. civ. e , cioè, nella regola che attribuisce al collegio le più ampie facoltà di controllo sulle ordinanze emesse dall’istruttore quando la causa gli è rimessa per la decisione. Quando la novella del 1950 introdusse il reclamo immediato al collegio, sorse la questione se, ove previsto il reclamo, la sua mancata proposizione comportasse o meno la decadenza dalla riproposizione delle richieste istruttorie in sede di rimessione della causa al collegio, decadenza che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso, sempre tenendo, però, per fermo il
principio che ricollega la decadenza alla mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni. Quando, poi, la novella del 1990 ha eliminato il reclamo al collegio, l’indirizzo pregresso è stato ribadito. È da richiamare, in particolare, Cass. 24 novembre 2004, n. 22146, concernente proprio eccezione di nullità della testimonianza resa da teste incapace, la quale, riproponendo l’orientamento formatosi nell’epoca in cui era previsto il reclamo al collegio, ha ribadito – seguendo, è stato detto in dottrina, una «interpretazione coerente e razionale delle norme e dei principi ratione temporis invocabili in subiecta materia» – che «la parte che si oppone ad una prova testimoniale, oltre a dovere tempestivamente sollevare detta sua eccezione, deve poi dolersene anche in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca dell’ordinanza ammissiva (o non ammissiva) della prova ai sensi dell’articolo 178, comma 1, c.p.c., perché il giudice cui compete la decisione di tutta la causa provveda a detta revoca dell’ordinanza, restando in caso contrario preclusa la possibilità di decidere in ordine all’ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere all’eventuale revoca dell’ordinanza, con l’ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d’impugnazione (Cass. n. 12280 del 2000; Cass. 24 agosto 1991, n. 9083; Cass. 30 marzo 1995, n. 3773)». È il caso di accennare che l’articolo 178 c od. proc. civ. non è toccato dalla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e il congegno della precisazione delle conclusioni si è per altro verso rafforzato, essendo prevista dall’articolo 189 c od. proc. civ. un ‘ apposita memoria scritta, il che dovrebbe neutralizzare il vero problema dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che è momento centrale e fondamentale del processo
e, proprio in funzione dell’esigenza di precisione e puntualità, richiede l’intervento di un difensore che conosca la causa, e non, come sovente accade nella pratica, di un ‘ ignaro sostituto ‘ che voglia adempiere al proprio compito di sostituzione con il riportarsi a ‘ tutto quanto dianzi dedotto e prodotto ‘ , così da determinare probabilissime successive difficoltà di delimitazione di ciò a cui il concludente si sia in effetti riportato, sia per le controparti, sia per il giudice. Quanto al procedimento semplificato di cognizione, l’articolo 281 -terdecies cod. proc. civ . rinvia all’articolo 281 -sexies cod. proc. civ., secondo cui il giudice, «fatte precisare le conclusioni», adotta il modulo decisorio ivi previsto. Del resto, già con riguardo al procedimento c.d. sommario di cognizione, questa Corte ha osservato che la deformalizzazione procedimentale non esime il giudice dal calendarizzare un’apposita udienza di precisazione delle conclusioni prima di pronunciare il provvedimento conclusivo, onde consentire la definitiva fissazione del thema decidendum (Cass. 14 maggio 2018, n. 11701). In definitiva, considerata la previsione di rinuncia tacita di cui all’articolo 157 c od. proc. civ., considerato che le parti sono chiamate a precisare le conclusioni in modo preciso e puntuale in vista del dispiegamento del contraddittorio, e che l’articolo 178, comma 1, cod. proc. civ. stabilisce che esse possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’articolo 189, tutte le questioni risolute da giudice istruttore con ordinanza revocabile, è del tutto ovvio che debbano, se ritengano di farlo, investire il giudice della riproposizione precisa e puntuale delle istanze istruttorie precedentemente richieste e non ammesse dovendosi, altrimenti, le istanze medesime reputarsi rinunciate. In proposito, non può mancarsi di rammentare che l’interpretazione
secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli articoli 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli articoli 2 e 6 dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, né con gli articoli 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di «difendersi provando», subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se disattesa dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa (Cass. 27 giugno 2012, n. 10748; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3229), secondo la prospettiva, appunto, fissata dall’articolo 178 c od. proc. civ. Di recente, il principio di cui si è detto è stato ribadito, ma con la precisazione che la mancata riproposizione delle richieste istruttorie porrebbe una mera presunzione di rinuncia, che potrebbe essere superata dal giudice di merito, qualora dalla non ulteriormente delimitata valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi (Cass. 10 novembre 2021, n. 33103): ora, se dovesse farsi riferimento alle «conclusioni rassegnate», ed agli ulteriori larghi parametri menzionati, dovrebbero ritenersi riproposte, o comunque potrebbe non infondatamente predicarsi la riproposizione, di tutte le richieste istruttorie che posseggano un qualche pur approssimativo e lasco collegamento di strumentalità con le conclusioni, il che, come si
accennava, comporterebbe una radicale nullificazione dell’esigenza di chiarezza e puntualità che da sempre sovrintende alla precisazione delle conclusioni definitive, ponendo anzitutto la controparte in condizione di doversi difendere da richieste in realtà solo ipotetiche, ed il giudice nella difficoltà di individuare ciò su cui deve provvedere, con evidenti conseguenze diseconomiche, tali da ripercuotersi poi pesantemente sul giudizio di appello. A fondamento della soluzione sono richiamati precedenti concernenti il caso in cui la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie (Cass. 19 febbraio 2021, n. 4487), eventualmente perché la causa sia stata trattenuta in decisione su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito (Cass. 29 maggio 2012, n. 8576), nonché precedenti in tema di omessa riproposizione di domande ed eccezioni. E però, l’affermazione concernente l’omessa pronuncia da parte dell’istruttore sulle istanze istruttorie nulla dimostra per l’ipotesi fisiologica che il giudice abbia invece provveduto, in un modo o nell’altro. Quanto ai precedenti in materia di precisazione delle domande ed eccezioni, precedenti che costituiscono «il grosso» della tesi sostenuta, resta tutt’affatto da dimostrare che essi siano applicabili all’omessa riproposizione delle richieste istruttorie, governata dall’articolo 178 cod. proc. civ., equiparazione che anzi questa Corte ha espressamente escluso (in particolare Cass. 27 aprile 2011, n. 9410, poi ripresa da Cass. 27 giugno 2012, n. 10748). ‘.
5° motivo: « V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. anche in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5, cpc. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c. », deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato i principi che governano il riparto e il contenuto dell’onere probatorio .
Il motivo è infondato, atteso che l’onere probatorio astratto, nelle azioni aventi a oggetto la responsabilità extracontrattuale, ricade sull’attore e, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente valutato che tale onere, per effetto della mancata corretta allegazione e reiterazione delle richieste istruttorie da parte del COGNOME -come detto a commento dei precedenti due motivi di ricorso -non era stata assolto.
Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna COGNOME NOME a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., e a COGNOME NOME le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME