Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30251-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 273/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 10/04/2020 R.G.N. 56/2018;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. 30251/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo condannarsi la società alla corresponsione della somma di euro 16.528,63, o di quella diversa che risultasse accertata, a titolo di retribuzioni dovute dalla pronuncia della sentenza n. 221/14 del Tribunale di Tempio Pausania fino al deposito del ricorso.
La pretesa era fondata sul fatto che il suddetto Tribunale, accertata la nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti, aveva ordinato la reintegrazione in servizio della lavoratrice nello stesso posto di lavoro e aveva condannato la società alla corresponsione della indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183/2010; la società, però, aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità risarcitoria ma, per quanto atteneva alla riammissione in servizio, aveva comunicato in data 4.6.2015 alla lavoratrice la soppressione del posto di lavoro e la impossibilità di una diversa collocazione in azienda.
L’adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, in accoglimento della domanda condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore della ricorrente, l’importo di euro 22.954,31 oltre accessori e spese di lite.
Proposto gravame, la Corte di appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari- con la sentenza n. 273/2019 confermava la decisione di prime cure.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che: a) la comunicazione del 4.6.2015 non costituiva un provvedimento di licenziamento per cui era infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per intempestività dello stesso; b) ai sens i dell’art. 6 bis D.lgs. n. 165/2001, se non era ostativo che la RAGIONE_SOCIALE potesse esternalizzare un proprio servizio, tuttavia nella fattispecie non era rilevabile un giustificato motivo oggettivo per non ottemperare all’ordine giudiziale di riassunzio ne in altre mansioni, tra
l’altro in precedenza svolte dalla COGNOME; c) il conteggio effettuato dal CTU nominato in primo grado era corretto e non contestato.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, la violazione degli artt. 2, 3 e 5 legge n. 604/1966 e dell’art. 1362 cc nonché l’error in procedendo e vizi della motivazione. La società deduce che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che la comunicazione del 4.6.2015 non costituisse un provvedimento di licenziamento, essendo chiara la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto per effetto della soppressione del posto di lavoro e della impossibilità di ricollocarla in altra mansione.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, la violazione degli artt. 2, 3 e 5 legge n. 604/1966, dell’art. 1362 cc nonché l’error in procedendo e vizi di motivazione. Si obietta che la lavoratrice non aveva contestato di avere svolto le proprie mansioni, sin dall’origine del rapporto, sui mezzi dell’RAGIONE_SOCIALE e solo in via probabilistica aveva chiesto di essere assegnata al servizio di pulizia dei locali e delle strutture; si precisa, in tutti i casi, che era stato prodotto l’organigramma aziendale della RAGIONE_SOCIALE, anche esso non contestato, da cui emergeva la non utilizzabilità della lavoratrice per lo svolgimento delle mansioni di pulizia all’interno dei locali; si sottolinea, infine, un vizio di ultra-petizione essendo state liquidate somme dovute in relazione ad un rapporto full time a fronte di una richiesta per un orario part time al 75%.
Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
E’ inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366 co. 1 n. 4 e n. 6 cpc, perché non è stato trascritto il testo del telegramma del 4.6.2015, asseritamente ritenuto da parte ricorrente, a differenza di quanto opinato dalla Corte territoriale, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; né vi è stata una specifica indicazione della sua sede di produzione.
E’ infondato, poi, nella parte in cui si chiede una nuova interpretazione, da parte di questa Corte, di un atto di autonomia privata rispetto a quella fornita dai giudici di seconde cure.
L’interpretazione di un atto negoziale, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà di chi lo ha redatto, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per inadeguatezza della motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc (nel caso di specie, vigente il testo novellato di detta norma, nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti) (cfr. ex plurimis Cass. n. 10554/2010).
Nella fattispecie, invece, le censure si risolvono unicamente nella prospettazione di una interpretazione di natura meramente contrappositiva rispetto a quella ritenuta dalla Corte territoriale che ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali, nel telegramma citato, non si evinceva la chiara manifestazione della RAGIONE_SOCIALE di recedere dal contratto.
Il secondo motivo è inammissibile.
Le censure che mirano a un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale sono incompatibili con il giudizio di legittimità.
Invero, la disamina delle doglianze imporrebbe la complessiva rivalutazione degli accertamenti di fatto. Né la mera elencazione di atti, che, secondo l’interpretazione asserita dalla ricorrente darebbe loro ragione, perciò stesso implica lo stravolgimento del giudizio di legittimità, chiamato a verificare, in via
esclusiva, violazioni o false applicazioni di legge in relazione ai fatti siccome accertati dal giudice del merito, e negli stretti limiti di cui al n. 5 dell’art. 360, cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o, nel senso sopra delineato e definito, il vizio assoluto di motivazione o la mera apparenza di essa (per tutte Cass. n. 21431/2015; Cass. n. 10927/2024).
Quanto, invece, alla critica sui conteggi, deve osservarsi che essa non si confronta con la ratio decidendi dei giudici di merito che, sullo specifico punto, hanno precisato che i conteggi effettuati dal consulente di ufficio non era stati contestati.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratasi anticipataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2024
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME