Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2024
Oggetto: Personale docente -graduatorie ad esaurimento – richiesta di reinserimento
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8661/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO domicilia ope legis ;
– resistente con procura –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA -AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 471/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/09/2018 R.G.N. 118/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, adita da NOME COGNOME, confermava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dalla COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inteso ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola RAGIONE_SOCIALE‘Infanzia e Scuola Primaria in occasione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2014/2017.
La Corte RAGIONE_SOCIALE rilevava che l’art. 1, comma 1 bis , del d.l. n. 97/2004 conv. in l. n. 143/2004 prescrive che il reinserimento avvenga ‘a domanda’ occorrendo, cioè, che il depennato (ossia ‘cancellato’) dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di permanenza eserciti il proprio diritto di reinserimento mediante la presentazione di apposita domanda che, nella specie non era stata presentata né prima né dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento per il triennio 2014/2017.
Aggiungeva che non poteva il ricorso giurisdizionale valere quale presentazione di domanda di reinserimento essendo avvenuta il
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16/3/2016 e cioè dopo il termine di aggiornamento per il triennio 2014/2017.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un motivo.
Il AVV_NOTAIO ha depositato atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 143/2004, art. 1, comma 1, bis , RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296/2006, art. 1, comma 605, del D.M. n. 572 del 2013, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume che la Corte RAGIONE_SOCIALE ha omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di doglianza sollevato dall’odierna ricorrente ed avente ad oggetto la illegittima cancellazione automatica e definitiva dalle GAE.
Rileva, inoltre, che non è corretto determinare l’esclusione dalla graduatoria sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.
Richiama passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Consiglio di Stato n. 3658/2014 e sostiene che la cancellazione non doveva essere disposta perché ‘non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale’.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.1. La pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l’illegittima cancellazione è inammissibile innanzitutto perché non è configurabile una omessa pronuncia a fronte di una decisione, come nella specie, assorbente (mancanza di domanda di reinserimento).
Il motivo, inoltre, non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa doglianza.
2.2. Per il resto il motivo è infondato;
L’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004 convertito con modificazioni, in legge n. 143/2004 prevede espressamente che: « Dall’anno scolastico 2005 -2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con apposito decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE. La mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione ».
Non vi è dubbio che la previsione legislativa imponga la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato in occasione degli aggiornamenti RAGIONE_SOCIALEe graduatorie per il personale docente, la cui mancanza comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.).
È pur vero che tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l’aggiornamento stesso, il reinserimento (non a caso l’interessato, una volta reinserito, recupera il « punteggio conseguito all’atto RAGIONE_SOCIALEa cancellazione »).
Orbene, nello specifico la Corte RAGIONE_SOCIALE ha accertato che nessuna domanda era stata presentata dalla COGNOME anche in occasione RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento successivo e che alla data del ricorso giudiziario il termine previsto per tale aggiornamento era già decorso.
A fronte di tale argomentazione la ricorrente, che non contesta in punto di fatto la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, si limita a sostenere che nessuna domanda fosse necessaria anche per gli aggiornamenti successivi.
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Ma ciò è contrario alla espressa previsione di legge.
Anche il giudice amministrativo ha affermato che la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria non preclude l’ottenimento, a seguito di una nuova domanda, tempestivamente presentata, del reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già posseduto al momento del depennamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014; Cons. Stato, VI, n. 3323 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017).
Dunque, una successiva domanda, tempestivamente presentata, è necessaria.
Quanto, infine, alle garanzie procedimentali che, nella prospettazione di cui al ricorso, dovevano essere assicurate per disporre la cancellazione, non può utilmente richiamarsi la giurisprudenza amministrativa che presuppone l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 291/1990 inapplicabile agli atti privatistici, non espressione di potestà autoritativa (e tali sono le graduatorie permanenti per le ragioni indicate dalle S.U. in tema di giurisdizione: v. Cass., Sez. Un., n. 16756 del 2014, n. 25773 del 2015).
Si aggiunga che l’argomento prospetta una questione nuova implicante accertamenti di fatto, inammissibile perché la ricorrente non dimostra di averla sottoposta ai giudici di merito.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto per le spese processuali avendo il RAGIONE_SOCIALE intimato depositato mero atto di costituzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, cod. proc. civ., senza svolgere attività difensiva.
O ccorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.6.2024