Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6944 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 5494/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli,
udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con decreto n. 158/2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiungeva all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di pagare al ricorrente ‘RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 26.622,98, oltre interessi e spese, a titolo di residui importi dovuti per prestazioni sanitarie di patologia clinica erogate dal laboratorio ricorrente in regime di accreditamento provvisorio in favore di soggetti assistiti dal S.S.N. nel corso dell’anno 2008.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizio ne.
Deduceva di aver già corrisposto quanto dovuto e null’a ltro spettava a controparte in dipendenza dell ‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’ correlata all’avvenuto superamento del ‘tetto di spesa’ e del l’applicabilità del cosiddetto ‘sconto tariffario’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 2) .
RAGIONE_SOCIALE per la revoca dell’ingiunzione.
Si costituiva il ‘RAGIONE_SOCIALE per il rigetto dell’opposizione.
RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1744/2015 il tribunale rigettava l’opposizione .
RAGIONE_SOCIALE‘ ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva il ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 5494/2018 la Corte di Napoli accoglieva il gravame e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ a restituire quanto ricevuto in esecuzione dell’ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. nonché a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.
Evidenziava la Corte di Napoli in ordine allo ‘ sconto tariffario ‘ di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006 che ai fini RAGIONE_SOCIALE sua applicabilità
non esplicava valenza l’annullamento del decreto del 12.9.2006 del RAGIONE_SOCIALE, recante enunciazione delle tariffe e richiamato dal medesimo art. 1, comma 796, lett. o), legge cit. (cfr. sentenza d’appello, pag g. 3 – 4).
Evidenziava la Corte di Napoli in ordine alla ‘regressione tariffaria’ che il superamento del ‘tetto di spesa’ doveva reputarsi appieno riscontrato alla stregua RAGIONE_SOCIALE nota di credito emessa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava pertanto che non assumeva rilievo la questione concernente il rip arto dell’onere probatorio in punto di superamento del ‘tetto di spesa’ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava poi, la corte, che all’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’ non ostava la già avvenuta erogazione delle prestazioni, attesa la preclusione all’acquisizione di prestazioni sanitarie postulanti risorse finanziarie superiori a quelle disponibili (cfr. sentenza d’ appello, pagg. 5 – 6) .
Evidenziava dunque che doveva reputarsi appieno legittimo un sistema di remunerazione definibile con esattezza unicamente ‘ a consuntivo ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava ancora che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’ non risultava preclusa dalla mancata istituzione di un tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava infine che la documentazione acquisita non dava dimostrazione delle irregolarità procedimentali addotte dall’appellato, siccome la ‘ regressione tariffaria’ era stata adottata con delibera n. 788 del 4.11.2009 del commissario straordinario dell’ ‘A.S.L.’ con riferimento all’intera macroarea, così come previsto contrattualmente (cfr. sentenza d’appello, pag g. 9 – 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione del l’art. 2697 cod. civ. Deduce che sin dal suo primo atto difensivo ha eccepito l’inesiRAGIONE_SOCIALE del ‘tetto di spesa’ , ‘in quanto il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale era stato definitivamente annullato prima dal Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli e poi dal Consiglio di Stato’ (così ricorso, pag. 6) .
Deduce poi che grava sull’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ l’onere RAGIONE_SOCIALE dimostrazione dell’avvenuto superamento del ‘tetto di spesa’ (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deduce quindi, da un canto, che ha disconosciuto di aver superato la ‘capacità operativa massima’ ; d’altro canto, che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non ha né dedotto né provato il superamento da parte sua del ‘tetto di spesa’ (cfr. ricorso, pag. 6) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il mezzo di impugnazione in esame difetta di specificità e di ‘autosufficienza’, siccome riferisce del tutto genericamente di ‘provvedimento amministrativo RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale’ e di pronunce del T.A.R. di Napoli e del Consiglio di Stato. Specifici riferimenti neppure si rinvengono in calce al ricorso.
Vero è, d’altra parte, che questa Corte ha chiarito che grava ‘di converso sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma)
impeditivo dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa’ (così in motivazione Cass. 31.8.2016, n. 17437; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19937) .
E però la Corte di Napoli ha puntualizzato -lo si è anticipato – che il superamento del ‘tetto di spesa’ doveva reputarsi appieno riscontrato alla stregua RAGIONE_SOCIALE nota di credito emessa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) . Viepiù – ha soggiunto che l’appellato av eva contestato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’ a motivo dell’asserito difetto di una valida deliberazione dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Cosicché, per un verso, sovviene l’insegn amento di questa Corte secondo cui l’indagine sull’incidenza dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova è superflua , allorché il giudice ritenga di potere compiutamente formare il proprio convincimento sulla base delle risultanze probatorie acquisite al processo (cfr. Cass. sez. lav. 12.4.1983, n. 2589; Cass. 8.5.2006, n. 10499; Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 21.5.1979, n. 2945) .
Cosicché, per altro verso, il motivo non si correla, non censura la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti RAGIONE_SOCIALE specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’omesso esame degli atti e delle eccezioni in merito all’onere probatorio.
Deduce che la Corte di Napoli, allorché ha ritenuto che avesse riconosciuto l’avvenuto superamento del ‘tetto di spesa’, non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE diffida ad adempiere del 12.9.2008 (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce altresì che, così come ha reiteratamente addotto sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, era onere dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ prova re i l superamento del ‘tetto di spesa’ (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
La Corte di Napoli, allorché ha reputato comprovato il superamento del ‘tetto di spesa’, ha qualificato la nota di credito emessa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘in buona sostanza (…) un vero e proprio riconoscimento del debito’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
E questa Corte spiega che è riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l ‘ indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art 1988 cod. civ. (cfr. Cass. 29.7.2019, n. 20422) .
15. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
Da un lato, la surriferita operata qualificazione è congrua ed ineccepibile.
Dall’altro, con il mezzo in esame il ricorrente si duole dell’omessa valutazione di un esito -la summenzionata diffida – probatorio.
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) .
Ovviamente con riferimento alla ragione di censura altresì veicolata dal mezzo in esame (per cui era onere dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ provare il superamento del ‘tetto di spesa’) va ribadita l’elaborazione di questa Corte prima citata (cioè, tra le altre, Cass. sez. lav. n. 2589/1983 e Cass. n. 10499/2006) .
C on il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 27.12.2006.
Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare operante lo ‘sconto tariffario’ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che il decreto ministeriale del 12.9.2006 è stato annullato con sentenze, passate in giudicato, n. 12977/2007, n. 12978/2007, n. 2721/2008 e n. 3735/2008 del T.A.R. del Lazio, il che ha reso inapplicabile la scontistica ex lege n. 296/2006, siccome è stata espunta la base di calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuale di sconto (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Si rimarca, dapprima, che il ricorrente ha denunciato, sic et simpliciter , la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 27.12.2006.
Sovviene perciò l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass. sez. un. 18.7.2013, n. 17555) .
Ben vero, la surriferita ragione di inammissibilità viepiù rileva siccome la Corte di Napoli ha in ordine allo ‘sconto tariffario’ evidenziato che il decreto del 12.9.2006 del RAGIONE_SOCIALE -annullato in sede giurisdizionale
amministrativa – costituiva ‘non la fonte dello sconto’ ma un mero parametro tariffario, sicché nulla ostava all’operatività RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui alla legge n. 296/2006, nel cui lasso triennale di vigenza le prestazioni controverse erano state erogate (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Si rimarca, dipoi, che il motivo difetta di specificità e di ‘autosufficienza’, siccome non riproduce testualmente le sentenze del T.A.R. del Lazio menzionate alle pagine 10 – 11 del ricorso.
Sovviene pertanto l’indicazione di questa Corte a tenor RAGIONE_SOCIALE quale nel giudizio di legittimità, il principio RAGIONE_SOCIALE rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l ‘ onere di ‘ autosufficienza ‘ del ricorso; sicché, la parte ricorrente che deduca l ‘ esiRAGIONE_SOCIALE del giudicato deve, a pena d ‘ inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest ‘ ultimo il testo integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci RAGIONE_SOCIALE motivazione (cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508) .
In tal guisa invano il ricorrente prospetta che i giudicati che si correlano alle pronunce del T.A.R. del Lazio, hanno caducato con efficacia erga omnes il decreto del 12.9.2006 del RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 12) .
Si rimarca, in ogni caso, che le pronunce del T.A.R. del Lazio dal ricorrente richiamate sono antecedenti alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 94/2009 richiamata nella motivazione dell’impugnato dictum e sulla cui scorta ha corte di merito ha assunto che l’annullamento del decreto ministeriale ‘non può certo comportare l’inapplicabilità di una norma di legge volta a stabilire le tariffe applicabili esclusivamente a far data dalla sua entrata in vigore’ (così sentenza d’appello, pag. 4) .
Ebbene, il riferito rilievo RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale non risulta disallineato rispetto al l’elaborazione di questa Corte (si reitera che le prestazioni sanitarie per cui si controverte sono state erogate nel corso dell’anno 2008) .
Ovvero rispetto all’insegnamento per cui il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall ‘ art. 1, comma 796, lett. o), RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l ‘ esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull ‘ intero territorio RAGIONE_SOCIALE il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l ‘ imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. 10.7.2020, n. 14778) .
Ovvero rispetto all’insegnamento per cui, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del RAGIONE_SOCIALE dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall ‘ art. 1, comma 796, lett. o), RAGIONE_SOCIALE legge n. 296 del 2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l ‘ ‘ incipit ‘ RAGIONE_SOCIALE norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007) .
22. C on il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 502/1992.
Deduce che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1205/2010 ha confermato la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 12982/2007 che aveva escluso l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’ (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce poi che il G.A. ha annullato tutte le delibere RAGIONE_SOCIALE Regione Campania con cui sono stati fissati i ‘tetti di spesa’ (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce quindi che ha errato la c orte ad applicare la ‘regressione tariffaria’.
Il quarto motivo di ricorso analogamente è inammissibile.
Il ricorrente ha denunciato, tout court , la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 502/1992.
Si ripropone dunque la ragione di inammissibilità enunciata dalle sezioni unite di questa Corte dapprima menzionata (cfr. Cass. sez. un. n. 17555/2013) .
Parimenti si ripropone il difetto di specificità e di ‘autosufficienza’, siccome il motivo non riproduce l’integrale testo dell e menzionate sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. del Lazio.
25. In ogni caso, in ordine all’asserita erronea ap plicazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte partenopea RAGIONE_SOCIALE ‘regressione tariffaria’, si tenga conto che l’ obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; e che con siffatto contratto, peraltro, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione RAGIONE_SOCIALE eventuale regressione tariffaria nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l ‘ anno di esercizio (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588) .
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 502/1992 e RAGIONE_SOCIALE D.G.R.C. n. 2157/2005.
Deduce in primo luogo che la regressione tariffaria non è stata nei suoi confronti disposta, conformemente alle previsioni RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE Regione Campania n. 2157/2005, con deliberazione del direttore generale dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20) .
Deduce che l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si è limitata a comunicarle una nota ‘applicativa’ RAGIONE_SOCIALE regressione assunta da organo incompetente (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce in secondo luogo che la regressione tariffaria non è stata determinata dal tavolo tecnico costituito presso l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 20 – 21) .
Deduce in terzo luogo che ha sottoscritto con l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ uno specifico contratto con il quale, in sede di definizione dei ‘tetti di spesa’ , si è fatto riferimento alla branca RAGIONE_SOCIALE ‘Patologia Clinica’, cosicché l’eventuale regressione tariffaria sarebbe stata da applicare in relazione all’eventuale superamento dei ‘tetti di spesa’ relativi a tale branca e non già all’intera macroarea di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pagg. 21 – 23) .
Il quinto motivo di ricorso similmente è inammissibile.
Al là RAGIONE_SOCIALE circostanza per cui la rubrica del motivo parimenti sollecita il riferimento alla pronuncia delle sezioni unite n. 17555/2013, esaustivi e dirimenti sono i seguenti ulteriori rilievi.
La censura in primo luogo veicolata dal mezzo in disamina risulta del tutto avulsa e non si confronta in termini specifici e puntuali con il riscontro operato dalla Corte di Napoli, secondo cui ‘la regressione è stata adottata con delibera
del commissario straordinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in atti (delibera n. 788 del 4/1/2009)’ (così sentenza d’appello, pag. 10) .
La censura in secondo luogo veicolata dal mezzo in disamina si palesa del tutto ingiustificata alla luce dell’elaborazione di questa Corte.
Ovvero alla luce dell’insegnamento secondo cui , in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l ‘ esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all ‘ esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all ‘ imprecisione nell ‘ adempimento all ‘ obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cass. (ord.) 13.2.2023, n. 4375) .
La censura in terzo luogo veicolata dal mezzo in disamina difetta di specificità e di ‘autosufficienza’ con riferi mento al menzionato contratto, applicativo del precedente protocollo di intesa (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048) .
In ogni caso va ribadito che la corte territoriale ha puntualizzato che la regressione tariffaria era stata adottata ‘con riferimento all’intera macroarea come contrattualmente previsto’ (così sentenza d’appello, pagg. 9 10) e che l ‘avvenuto superamento del ‘tetto di spesa’ doveva reputarsi comprovato alla luce RAGIONE_SOCIALE nota di credito emessa dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ appellato.
È innegabile quindi che la doglianza in terzo luogo addotta dal ricorrente si risolve, comunque, in una censura ‘di merito’.
Cosicché soccorre l’el aborazione di questo Giudice secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
29. In dipendenza RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
30. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussiRAGIONE_SOCIALE dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussiRAGIONE_SOCIALE dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte