Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 32259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 32259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7902/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALENOME COGNOME” di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per regolamento di giurisdizione in relazione al procedimento n. 472/2023 pendente innanzi al T.a.r. Campania, RAGIONE_SOCIALE, Sez. I .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, struttura privata accreditata con il servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di cardiologia , ha proposto, nel gennaio del 2023, ricorso avanti il T.a.r. Campania, RAGIONE_SOCIALE, per l’annullamento della Deliberazione del Direttore Generale della ASL RAGIONE_SOCIALE 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022, notificata il successivo 18 novembre, avente ad oggetto « definizione regressione tariffaria unica anno 2019 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale », con cui viene indicato un importo ad essa non liquidabile pari a € 103.895,04 ;
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel giudizio davanti al Tar con memoria depositata in data 3 febbraio 2023, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 24 marzo 2023, nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE;
quest’ultima ha depositato controricorso in data 2 maggio 2023;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 , richiamato dall’art. 380 -ter cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero ha depositato, in data 13 ottobre 2023, conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
a fondamento del ricorso per regolamento preventivo l’RAGIONE_SOCIALE articola due motivi così rispettivamente rubricati: « I. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione ai sensi degli artt. 103 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 133 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione agli artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato ‘E’; violazione del limite esterno della giurisdizione »; « II. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione ai sensi degli artt. 103 e 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 133 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 in relazione agli artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato ‘e’; violazione del limite esterno della giurisdizione »;
con essi si sostiene, in sintesi, che le domande avanzate dal RAGIONE_SOCIALE nella causa pendente dinanzi al TAR Campania con numero di R.G. 472/23 sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la delibera n. 1036 del 16 novembre 2022 della RAGIONE_SOCIALE, di cui si è ivi chiesto l’annullamento, si è limitata ad individuare la regressione tariffaria per l’anno 2019 applicando i criteri stabiliti da precedenti provvedimenti, non impugnati (se non solo formalmente), con cui era stata decisa la regressione tariffaria per detto anno, così come anche gli atti antecedenti, connessi e conseguenti, contestualmente impugnati insieme alla delibera n. 1036/22, si limitavano ad attuare questi originari provvedimenti di fissazione della
regressione tariffaria;
p ertanto, secondo l’RAGIONE_SOCIALE il reale oggetto della causa introdotta dinanzi al giudice amministrativo attiene ad una mera questione economica, la riduzione del fatturato e del corrispettivo, riduzione disposta sulla base di atti paritetici, senza che venga in contestazione l’esercizio del potere autoritativo dell’RAGIONE_SOCIALE sul rapporto concessorio;
di conseguenza, al di là del petitum formale , il petitum sostanziale attiene alla materia dei diritti soggettivi, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
il ricorso per regolamento è fondato, dovendo riconoscersi la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE.O.;
giova in premessa rammentare che, secondo principio consolidato di questa Corte, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale , il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass. Sez. U. 31/07/2018, n. 20350; Id. 26/06/2019, n. 17123; Id. 29/04/2022, n. 13592);
con specifico riferimento alla materia relativa al pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, giova altresì ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 603 del 2005), posto che i rapporti fra le RAGIONE_SOCIALE e le strutture private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell’accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengono, in forza dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di « quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi » che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario;
sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra RAGIONE_SOCIALE. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla PRAGIONE_SOCIALE. per la tutela d’interessi generali;
al contrario, ove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 10149 del 2012);
si è inoltre precisato, sulla scorta della ripartizione introdotta dall’art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010, che le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l’accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull’ an , sia sul quantum del corrispettivo (Cass. Sez. U. n. 411 del 2007);
in applicazione di questo criterio nel settore sanitario, la giurisprudenza ha perciò ritenuto appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. U. n. 16391 del 2011) le controversie aventi per oggetto la determinazione da parte
dell’Amministrazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, perché tutte inerenti all’esercizio del potere di programmazione sanitaria in cui la questione delle somme dovute o pagate in eccesso diviene meramente consequenziale allo scrutinio sull’esercizio dei potere (v. anche Cass. Sez. U. n. 23536 del 20/09/2019; Id. n. 28053 del 02/11/2018);
per converso, proprio in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, avendo la controversia quale oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l’ RAGIONE_SOCIALE è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, nell’attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell’ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011);
nel caso di specie, con il ricorso presentato al Tar Campania, il RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE eccepisce: la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ; il difetto di motivazione della delibera n. 1036; la violazione del principio di affidamento a fronte di regressione disposta tre anni dopo; la mancata prova da parte dell’A sl dello sforamento del tetto di spesa; l’irragionevolezza e la tardività della regressione tariffaria applicata tre anni dopo la determinazione dei tetti di spesa;
si tratta, dunque, di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la
regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla;
ad essere contestati sono solo il come e il quando tale regressione è stata effettuata, in un contesto in cui l’A sl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum , vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al RAGIONE_SOCIALE e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo;
lo stesso fatto che le censure contro questi atti attengono alla violazione del principio dell’affidamento, tipica regola nei rapporti contrattuali, è significativo della reale portata del contenzioso, che non involge i poteri autoritativi dell’RAGIONE_SOCIALE ma tende solo a mettere in discussione i profili patrimoniali del rapporto;
altrettanto significativo è, in tale direzione, che si faccia questione di violazione dell’onere della prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ossia di una regola tipicamente civilistica volta a regolare i conflitti tra privati;
solo formalmente tra gli atti «connessi» di cui si chiede l’annullamento sono indicati nel ricorso innanzi al Tar i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, ma essi non sono fatti segno di alcuna ragione di critica direttamente ad essi riferibile in quanto espressione del potere autoritativo della PRAGIONE_SOCIALE, venendo dunque la loro menzione tra gli atti impugnati a ricadere nel mero petitum formale ma non anche nel petitum sostanziale al quale come detto occorre unicamente aver riguardo ai fini del riparto di giurisdizione;
in tal caso, il giudice prende contezza del provvedimento amministrativo a monte (determinativo dei tetti di spesa) come mero fatto e non come atto giuridico del quale valutare la legittimità;
deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la decisione sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite