Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9551 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
Oggetto: contributi
pubblici – RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1580/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia ope legis
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore , rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6684/2022, depositata il 25 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 25 ottobre 2022, di reiezione dell’appello per la riforma dell ‘ordinanza del locale Tribunale che, accogliendo la domanda della RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato il diritto di quest’ultima all’erogazione del contributo pubblico per l’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2014 e 2015, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250;
la Corte di appello, premessa la sussistenza della contestata giurisdizione del giudice ordinario, ha confermato la decisione di primo grado evidenziando che la dichiarazione di fallimento della società costituiva causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi , ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, esentava la richiedente dall’obbligo di produrre l’attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza era stata elevat a dall’RAGIONE_SOCIALE a motivo della non concessione del contributo;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 16 8 legge fall., 5, secondo comma, lett. b), d.m. 20 febbraio 2007, e 3, secondo comma, lett. b), e 5 d.m. 30 gennaio 2015, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la declaratoria di fallimento della società determinasse una sospensione dei pagamenti rilevante ai fini della sussistenza della regolarità contributiva;
-evidenzia, in proposito, che l’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007 (cd. decreto DURC), nel prevedere che la regolarità contributiva sussiste (anche) in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, consente di considerare sussistente
la regolarità contributiva nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di legge stabiliscono la «sospensione» dei pagamenti, tra le quali non può farsi rientrare il divieto di pagamenti lesivi della par condicio conseguente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa ;
– specifica che, in tema di procedure concorsuali, una sospensione legislativa dei pagamenti è prevista solo dall’art. 186 bis legge fall. in costanza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale il cui piano preveda una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra cui rientrano i contributi previdenziali e assistenziali, in ragione della finalità di risanamento dell’impresa cui tale procedura è preordinata, ma non anche in caso di fallimento, cui tale finalità è estranea, stante la natura liquidatoria della procedura; – aggiunge che una siffatta tesi interpretativa trova conferma nella previsione dell’art. 5 d.m. 31 gennaio 2015, che circoscrive la possibilità di riconoscere la regolarità della posizione contributiva, pur in assenza dei versamenti dovuti, solo al caso di ammissione a procedure concorsuali cd. «conservative»;
– il motivo è infondato;
– giova rammentare che secondo la disciplina applicabile al caso in esame ratione temporis i contributi per l’RAGIONE_SOCIALE in oggetto sono erogati in un ‘ unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 454, l. 23 dicembre 2005, n. 266) e a tal fine il richiedente è tenuto a depositare domanda entro il 31 gennaio di tale anno successivo a quello di riferimento (art. 8, secondo comma, d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223) e la relativa documentazione, a pena di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, entro il 30 settembre successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda (art. 10, secondo comma, l. 1° ottobre 2007, n. 159);
-come espressamente stabilito dall’art. 10, quarto comma, l.n. 159 del 2007, tale termine trova applicazione anche alla dimostrazione del
requisito della regolarità contributiva previdenziale relativa all’anno di riferimento dei contributi imposto dall’art. 14, d. P.R. 27 aprile 1982, n. 268;
orbene, la Corte di appello ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento della società in epoca antecedente alla scadenza del termine per il deposito della documentazione relativa alla richiesta dei contributi per l’RAGIONE_SOCIALE, integrasse, in ragione del conseguente divieto di effettuare pagamenti, una ipotesi di «sospensione dei pagamenti» rilevante ai sensi dell’art. 5, secondo comma, d.m. 20 febbraio 2007, tale da giustificare la mancata attestazione della richiesta regolarità contributiva da parte degli enti previdenziali;
in proposito, si osserva che dopo l’apertura del fallimento non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum , come desumibile dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti della procedura e in particolare dall’art. 44 legge fall., che prevedere l’inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento , dall’art. 51 legge fall. , che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento , e dall’art. 52 legge fall., che prevede la soggezione dei creditori alle norme specifiche della formazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo;
-può, dunque, condividersi l’assunto della Corte territoriale secondo cui la dichiarazione di fallimento ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all’operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi dell’art. 5, lett. b) del d.m. 24 ottobre 2007;
-non persuasiva è, poi, la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE statale che fa conseguire la sospensione legale dei pagamenti preconcordatari solo alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale;
-infatti, l’esistenza del divieto, previsto dall’art. 182 quinquies, quinto comma, legge fall., di effettuare pagamenti di crediti preconcordatari scaduti in costanza di un concordato preventivo con continuità aziendale, ossia in una situazione in cui il principio della par condicio creditorum è declinato con minor rigore in funzione del perseguimento della finalità del risanamento aziendale (cfr., in tema, Cass. 19 novembre 2018, n. 29742), se non in presenza dell’autorizzazione del tribunale (cfr. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324; vedi, anche, Cass. 11 maggio 2023, n. 12810), costituisce, semmai, un argomento a conforto della tesi della sussistenza di un siffatto divieto anche nei casi in cui non avendo la procedura concorsuale quale suo obiettivo la prosecuzione dell’attività di impresa è maggiore l’esigenza di assicurare il rispetto della parità di trattamento tra i creditori;
in secondo luogo, si osserva che la concessione del contributo in oggetto non è finalizzata ad agevolare ex ante un’impresa ancora in esercizio, in relazione a spese da sostenere in futuro, ma a sovvenzionare ex post l’impresa per le spese sostenute nel periodo di riferimento, per cui non concludente è l’argomento della destinazione della società alla cessazione della sua attività;
-a tal fine, non dirimenti sono le previsioni dell’art. 5 d.m. 31 gennaio 2015, in quanto finalizzate a individuare le condizioni affinché la posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE imprese ammesse a procedure concorsuali cd. «conservative» possa ritenersi regolare, mentre resta ferma l’originaria disposizione normativa, riprodotta nell’art. 3, secondo comma, lett. b), secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, che, dunque, continua a trovare applicazione alle situazioni in cui il divieto di effettuare pagamento è imposto dalla disciplina in tema di procedure concorsuali diverse da quelle prese in considerazione dall’invocato art.
con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc., per motivazione apparente in ordine al motivo di gravame vertente sulla mancata prova che la società, prima della dichiarazione di fallimento, fosse in regola con il pagamento dei contributi;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha disatteso tale motivo di impugnazione evidenziando che il profilo relativo alla regolarità contributiva doveva essere valutato «al momento dell ‘ammissione al contributo», ritenendo, conseguentemente, non concludente la doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE statale;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice, e per tale ragione si sottrae alla censura prospettata;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.