Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5949/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente – contro
D’ATTIS CARMINE.
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intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 3418/2019 depositata il 05/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME, nell ‘ asserita qualità di promittente venditrice di fondo rustico, veniva citata in giudizio avanti al Giudice di Pace di Lecce dal promissario acquirente, per ottenere la restituzione del doppio della caparra, a ragione del presunto inadempimento rispetto all’obbligo di partecipare alla stipula del definitivo di un contratto, qualificato come preliminare dal resistente, relativo a un terreno agricolo di cui ella era proprietaria.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’allora attore e condannava la convenuta, odierna ricorrente, alla restituzione del doppio della caparra.
Proposto gravame, il Tribunale di Lecce rigettava l’appello principale della venditrice; accoglieva l’appello incidentale e condannava l’appellante in via principale al pagamento degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME proponeva allora ricorso per cassazione, per avere il giudice di appello rigettato la sua eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace adito.
Questa Corte accoglieva il ricorso e la causa veniva riassunta avanti al Tribunale di Lecce, che, con sentenza n. 3418 del 5 novembre 2019, quale giudice del rinvio: a) dichiarava la incompetenza per materia del giudice di pace adito e per l’effetto dichiarava nulla la sentenza emessa da giudice incompetente; b) pronunciava nel merito e per l’effetto, previa qualificazione del contratto inter partes come definitivo, condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del doppio della caparra; c) compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza la COGNOME propone ora ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi.
L’ intimato non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 112 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 1220 c.c.’.
Lamenta che, pronunciando su domanda non proposta, erroneamente il giudice del gravame l’ha condannata alla restituzione della somma di euro 1.000,00 in favore della controparte, senza tenere conto che prima della proposizione dell’azione aveva offerto la restituzione di tale somma mediante invio di assegno circolare, e che successivamente aveva restituito la somma, nel doppio, in esecuzione delle sentenze impugnate.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La ricorrente formula il motivo in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 , 1° co. n. 4, cod. proc. civ., stante l’inosservanza de l principio di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai punti 74 e 75 in motivazione).
Il suddetto principio può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la relativa presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/3/2022, n. 8950) e di cassazione, requisito che può essere
concretamente soddisfatto anche mediante l’indicazione nel ricorso, in ossequio al disposto de ll’art. 369, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., dei riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati, rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/4/2022, n. 12481).
Qualunque sia il tipo di errore denunciato ( in procedendo o in iudicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass., n. 17670 del 2024, nonché Cass., 08/08/2023, n. 24179; Cass., 13/07/2023, n. 20139; Cass., 10/07/2023, n. 19524; Cass., 22/06/2023, n. 17983; Cass., 25/05/2023, n. 14595).
1.3. Orbene, nella specie la ricorrente svolge censure del tutto apodittiche, limitandosi a riferimenti generici e non puntuali a circostanze quali l’offerta ante causam a mezzo assegno; il pagamento in ottemperanza a precedenti condannerelativamente alle quali nell ‘impugnata sentenza non si rinviene invero menzione alcuna.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ‘Nullità processuale ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Motivazione apparente’.
Lamenta che incomprensibilmente, senza tenere conto che è risultata totalmente vittoriosa, la corte di merito ha disposto la compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 92 cod. proc. civ.’.
Lamenta l’erroneità del regolamento delle spese processuali, per non essere state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la relativa integrale compensazione tra le parti.
3.1. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
3.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il giudice di appello si è pronunciato conformemente al principio di diritto secondo cui ‘In materia di procedimento civile, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado’ (v. Cass., 11/96/2008, n. 15483; Cass., Sez. Un., 17/10/2003, n. 15559; Cass., n. 36395/2021; Cass., n. 23877/2021; Cass., n. 21139/2020; Cass., n. 32778/2019; Cass., n. 30417/2017).
Nella specie il giudice di appello ha attribuito le spese processuali in base ad un criterio unitario e globale, avuto riguardo all’esito complessivo della lite che vede la soccombenza della odierna ricorrente, facendo pertanto corretta applicazione del principio al riguardo posto da questa Corte.
All’ inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME