Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28547/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1296/2022 pubblicata il 29/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.1296/2022 pubblicata il 29/07/2022, ha accolto il gravame proposto dall’I RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
la controversia ha per oggetto il diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD per gli anni 1996 e 1998 e negli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per gli anni dal 1999 al 2002;
il Tribunale di Foggia dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla reiscrizione negli elenchi OTD e accoglieva la domanda nella parte restante;
la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda relativa agli anni da 1999 a 2002, compensava le spese dei due gradi di merito in ragione della metà ponendo la parte restante a carico dell’I .N.P.S.;
per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo, COGNOME è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata lo ha condannato al pagamento -sia pure parziale -delle spese e compensato metà di quelle di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’I .N.RAGIONE_SOCIALE fosse totalmente vittorioso in appello ed in assenza di soccombenza reciproca tra le parti;
secondo il costante orientamento di questa corte al quale si intende dare continuità, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. 19/12/2024 n.33412);
la corte territoriale ha regolato le spese di lite in conformità del principio di diritto sopra richiamato, avuto riguardo all’«esito complessivo del giudizio, che vede confermata la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere riguardo agli anni 1996 e 1998 in ragione del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea da parte dell’INPS»;
il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla sulle spese perché l’I.N.P.S. è rimasto intimato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.