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Regolamento spese processuali in appello: la Cassazione

Un professionista ottiene un’ingiunzione di pagamento per le sue competenze. Il cliente si oppone e vince in primo grado. In appello, la condanna a carico del professionista viene ridotta e le spese legali compensate parzialmente. Il cliente ricorre in Cassazione sostenendo l’illegittimità della modifica del regolamento spese processuali. La Suprema Corte rigetta il ricorso, chiarendo che il giudice d’appello, riformando anche solo in parte la sentenza, ha il potere di ridefinire la ripartizione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Regolamento Spese Processuali: Quando il Giudice d’Appello Può Modificarlo?

Il regolamento spese processuali è un aspetto cruciale di ogni contenzioso. Ma cosa accade se la sentenza di primo grado viene modificata in appello? Il giudice del gravame può intervenire autonomamente sulla ripartizione delle spese del giudizio precedente? Con l’ordinanza n. 3381/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la riforma, anche parziale, della sentenza impugnata conferisce al giudice d’appello il potere di ridefinire l’assetto delle spese dell’intero giudizio.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un geometra per il pagamento di competenze professionali per circa 25.000 euro. La cliente si opponeva, e il Tribunale, all’esito del giudizio, non solo revocava il decreto ma, previa compensazione tra i rispettivi crediti, condannava il professionista al pagamento di circa 7.800 euro in favore della cliente, oltre alle spese di lite.

Il professionista impugnava la decisione. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo la somma a suo carico a circa 5.300 euro. Conseguentemente, la Corte territoriale modificava anche la statuizione sulle spese, compensandole per due terzi e ponendo il restante terzo a carico del professionista. La cliente, ritenendosi lesa da questa nuova ripartizione, proponeva ricorso per cassazione.

La Decisione della Corte e il nuovo regolamento spese processuali

La ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avrebbe potuto modificare la condanna alle spese del primo grado, dato che la sentenza era stata “sostanzialmente confermata” e non vi era uno specifico motivo di appello sul punto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato.

I Giudici Supremi hanno chiarito che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento spese processuali è direttamente collegato all’esito del gravame. Esistono due scenari distinti:

1. Conferma della sentenza: Se il giudice d’appello conferma integralmente la decisione di primo grado, può modificare il capo relativo alle spese solo se questo è stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione.
2. Riforma della sentenza: Se il giudice d’appello riforma, anche solo in parte, la decisione, acquisisce il potere di regolare ex novo le spese di lite. Questo potere deriva dal cosiddetto “effetto espansivo interno” della riforma (art. 336 c.p.c.), poiché la ripartizione delle spese è una conseguenza diretta dell’esito complessivo della controversia, che è stato modificato.

Le Motivazioni della Corte

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva accolto uno dei motivi del professionista, riducendo la sua condanna. Questa modifica, seppur parziale, ha alterato l’esito finale della lite e, di conseguenza, ha legittimato la Corte a riconsiderare la distribuzione delle spese. Non si è trattato, quindi, di un vizio di ultrapetizione.

La Cassazione ha inoltre affrontato il concetto di “vittoria”. Sebbene la cliente fosse rimasta complessivamente vittoriosa (il saldo finale era a suo favore), non si poteva parlare di una vittoria totale. Infatti, al professionista era stato riconosciuto un credito di circa 17.000 euro, poi compensato con il maggior credito della cliente. Questa soccombenza reciproca, anche se di entità diversa, giustificava pienamente la decisione della Corte d’Appello di compensare parzialmente le spese. Il principio, ricorda la Corte, è che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma in caso di vittoria parziale o soccombenza reciproca, la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice.

Infine, la doglianza relativa all’errata individuazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese è stata dichiarata inammissibile per genericità e per l’errato riferimento normativo indicato dalla ricorrente.

Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un principio procedurale di notevole importanza pratica. Chiunque intenda impugnare una sentenza deve essere consapevole che una riforma, anche minima e a proprio favore, può rimettere in discussione l’intero assetto delle spese legali del precedente grado di giudizio. La valutazione della soccombenza non si basa su una vittoria “formale”, ma sull’esito complessivo e sostanziale della lite. Pertanto, la decisione di appellare deve tenere conto del rischio che una vittoria parziale possa portare a una compensazione delle spese, modificando il risultato economico finale del contenzioso.

Un giudice d’appello può modificare la ripartizione delle spese legali del primo grado anche senza un motivo specifico di impugnazione?
Sì, può farlo se riforma, anche solo parzialmente, la sentenza di primo grado. La modifica della decisione sul merito gli conferisce il potere di ridefinire la ripartizione delle spese come conseguenza del nuovo esito della lite (effetto espansivo interno).

Se ottengo la revoca di un decreto ingiuntivo contro di me, sono considerato ‘totalmente vittorioso’ ai fini delle spese?
Non necessariamente. Se nel corso del giudizio viene accertato che una parte del credito dell’avversario era comunque dovuta (anche se poi compensata con un tuo controcredito), si configura una situazione di soccombenza reciproca o parziale. In questo caso, il giudice può decidere di compensare in tutto o in parte le spese di lite.

Quando è necessario un motivo di appello specifico per contestare le spese legali?
È necessario presentare uno specifico motivo di appello sul capo delle spese solo nel caso in cui si voglia ottenere una modifica della loro ripartizione a fronte di una sentenza che viene integralmente confermata nel merito dal giudice del gravame.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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