Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 338 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32509 -2020 R.G. proposto da:
COGNOME, titolare dell’omonima farmacia , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c. i n Battipaglia, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 374/2020 della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. NOME COGNOME, titolare dell’omonima farmacia in Cava INDIRIZZO, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore.
Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi per le ricette relative all’acquisto di farmaci spedite nel mese di g ennaio 2009.
Chiedeva ingiungersi all’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ il pagamento dell’importo di euro 11.270,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di procedura monitoria (cfr. ricorso, pag. 2) .
Con decreto n. 942 /2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .
L’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ proponeva opposizione.
Deduceva, peraltro, che non erano dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Instava per la revoca dell’ingiunzione (cfr. ricorso, pag. 2) .
Si costituiva NOME COGNOME.
Instava per il rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Con sentenza n. 1259/2015 il tribunale rigettava l ‘opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 3) .
L’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ proponeva appello.
Resisteva NOME COGNOME
Con sentenza n. 374/2020 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, revocava l’ingiunzione e condannava l’ ‘A.RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME la somma di euro 11.270,00, oltre interessi legali a far data dalla notifica dell’ingiunzione; compensava nella misura della metà le spese del doppio grado e condannava l’appellato a pagare all’appellante ‘RAGIONE_SOCIALE la residua metà .
Evidenziava la corte che la sentenza n. 510/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui erano stati riconosciuti all’appellato gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ed a cui l’appellato aveva co rrela to l’eccepita preclusione da giudicato
‘esterno’ , era priva -così come aveva rilevato il tribunale dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava altresì, la corte, che il d.lgs. n. 231/2002 si applica alle ‘transazioni commerciali’ , transazioni alle quali è estraneo il rapporto tra il ‘Servizio Sanitario Nazionale’ e la farmacia co ncernente l’erogazione dell’assistenza farmaceutica (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
L’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Salerno a condannarlo nella misura di ½ alle spese del doppio grado di giudizio.
Deduce che l’appello è stato accolto solo e limitatamente al criterio di computo degli interessi (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto regolare le spese alla stregua dell’esito complessivo della lite e che nella specie , al più, si prospetta un ‘ ipotesi di soccombenza reciproca, atta a giustificare la compensazione delle spese del giudizio (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Salerno a rigettare l’eccezione di giudicato ‘esterno’ (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce che ha allegato la sentenza n. 510/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore con certificazione di mancata proposizione dell’appello benché in assenza della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce al contempo che l’efficacia del giudicato si determina al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 324 cod. proc. civ. e che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non ha valenza costituiva, viepiù che l’esistenza del giudicato non è stata ex adverso oggetto di contestazione (cfr. ricorso, pag. 9) .
Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Va ribadita l’elaborazione di questa Corte alla cui stregua il giudice di appello, allorché -è il caso di specie – riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9064; Cass.
(ord.) 24.1.2017, n. 1775, secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d ‘ ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell ‘ esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all ‘ art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese) .
Ovviamente, l’ individuazione del soccombente si compie -alla luce dell’esito complessivo della lite – in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335) .
Negli enunciati termini in maniera del tutto condivisibile il ricorrente ha addotto che l’appello è stato accolto solo e limitatamente alla pretesa accessoria degli interessi (cfr. ricorso, pag. 6) .
Cosicché, alla stregua del principio di causalità , da riferire all’esito complessivo del giudizio, la parte soccombente – in via prioritaria – è da identificare nell ‘ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ .
Il secondo motivo è destituito di fondamento e va respinto.
Non può non rimarcarsi che è stato lo stesso ricorrente a dar atto di non aver provveduto al deposito della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (rubricato ‘certificato di passaggio in giudicato della sentenza’) .
18. In ogni caso, pur a prescindere da tale rilievo, è fuor di dubbio che il giudicato ‘ esterno ‘ -il riferimento evidentemente nella specie è alla sentenza n. 510/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore è assimilabile agli ‘elementi normativi’, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass. 10.12.2015, n. 24952) .
In tal guisa, l’interpretazione del giudicato ‘ esterno ‘ può, sì, essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nondimeno nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di ‘ autosufficienza ‘ di tale mezzo di impugnazione.
Cosicché il ricorso deve riportare il testo della sentenza – che si assume passata in giudicato – con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevole alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. 19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617; Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627) .
19. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
Il ricorrente si è limitato a riprodurre nel corpo del ricorso (cfr. pag. 9) un singolo stralcio della sentenza n. 510/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha dato vita al giudicato ‘esterno’ destinato assume -ad esplicar valenza nel caso di specie.
In tal guisa risulta precluso il riscontro ed il vaglio dei suoi assunti.
B en vero, il difetto di ‘autosufficienza’ e, prim’ancora, di ‘specificità’ del motivo di ricorso riveste valenza pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.
Ossia nel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite, ove si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c od. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) , non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure.
Ossia nel segno della pronuncia n. 20181 del 25.7.2019 delle sezioni unite, ove si è puntualizzato che l’ ‘ error in procedendo ‘ non è rilevabile ex officio e che questo Giudice non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘ .
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 374/2020 della Corte d’Appello di Salerno va cassata.
Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. e per quanto postulato dall’accoglimento del primo motivo, sia decisa nel merito e quindi a che siano ribadite nei relativi quantum la liquidazione delle spese di prime cure (queste ultime dalla corte d’appello liquidate nella misura di cui al primo dictum) e la liquidazione delle spese di seconde cure nonché la compensazione delle spese di prime cure e di seconde cure fino a concorrenza
della metà ed a che l’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ sia condannata a pagare a NOME COGNOME la residua metà con il rimborso forfettario e con gli accessori nella misura di legge.
In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso per cassazione si giustifica la compensazione fino a concorrenza della metà delle spese del presente giudizio di legittimità; l’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ va condannata a pagare a NOME COGNOME la residua metà così come da dispositivo.
In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo la sentenza n. 374/2020 della Corte d’Appello di Salerno e, decidendo nel merito, liquida le spese di primo grado e le spese di secondo grado nella misura disposta dalla corte d’appello, compensa le spese di primo grado e le spese di secondo grado fino a concorrenza della metà, condanna l’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ a rimborsare a NOME COGNOME la residua metà delle spese di primo grado e delle spese di secondo grado con il rimborso forfettario e con gli accessori nella misura di legge;
rigetta il secondo motivo di ricorso;
compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio di legittimità; condanna l’ ‘Azienda Sanitaria Locale Salerno’ a rimborsare a NOME COGNOME la residua metà che si liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per
esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte