Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35977 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 35977 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1701/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI VAGLI SOTTO , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
REGIONE TOSCANA, rappresentata e difesa dall’avvocata COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
ASBUC DI VAGLI SOTTO E DI STAZZEMA – FRAZIONE DI ARNI, MENTESSI NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI LAZIO, UMBRIA E TOSCANA R.G. n. 54/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune di Vagli Sotto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con il numero di R.G. 54/2021. Tale giudizio concerne l’opposizione di terzo proposta da NOME COGNOME, nella qualità di civis della frazione di Roggio del Comune di Vagli Sotto, avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE n. 32/2019. Questa sentenza aveva pronunciato sul ricorso proposto da NOME COGNOME ed altri sempre dinanzi al RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, recante numero R.G. 14/2013, nel corso del quale era stato presentato regolamento preventivo di giurisdizione dal medesimo Comune di Vagli Sotto, deciso da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 17878 del 2016, dichiarandosi la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza commissariale n. 32/2019 venne proposto gravame dal Comune RAGIONE_SOCIALE Vagli Sotto, rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6132 del 22 settembre 2021.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Vagli Sotto sostiene che ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, tali da ingenerare un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, discendono da una recente pronuncia declinatoria di giurisdizione da parte del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (sentenza n. 66/2022, depositata negli atti di causa dallo stesso il 4
gennaio 2023), sussistendo un’evidente analogia tra la situazione di quel giudizio e la situazione del giudizio in esame.
La Regione RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, deducendo che nel giudizio di merito non è stato sollevato alcun rilievo sulla giurisdizione e che il procedimento pendente è un’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 32/2019 emessa dal RAGIONE_SOCIALE per gli Usi Civici nel procedimento R.G. n. 12-16/2013, con riferimento al quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla giurisdizione le ordinanze nn. 17876, 17877, 17878, 17879, 18932 del 2016 e n. 1414 del 2018.
Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Vagli Sotto ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, premettendo che le decisioni già rese non vincolano coloro che hanno introdotto il nuovo giudizio dopo la formazione del giudicato, i quali possono ancora sollevare la questione di giurisdizione (si richiama in proposito Cass. Sez. Unite n. 6929 del 2018) e chiedere che venga comunque dichiarata la giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE usi RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di cognizione su opposizione proposta avverso l’esecuzione di decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale.
Con riguardo alle eccezioni sollevate dalla controricorrente Regione RAGIONE_SOCIALE, in punto di ‘interesse ad agire’, ‘legittimazione ad agire’, ‘titolarità di diritto autonomo’, deve evidenziarsi che il procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è meramente strumentale ed incidentale a quello pendente nel merito, sicché in esso non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione.
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile. Esso, invero, postula che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.), e non è perciò esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell’art 404 c.p.c., nella specie, avverso sentenza del RAGIONE_SOCIALE, oggetto altresì di appello proposto a norma dell’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2011 e resa nell’ambito di procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione.
Non induce a diverso esito la considerazione del precedente enunciato nella sentenza n. 6929 del 2018 di queste Sezioni Unite, richiamata nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Quella sentenza affermò che l’ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione è irretrattabile per tutti coloro che rivestivano la qualità di parti del processo nel quale essa è intervenuta, ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, i quali, perciò, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia.
Il profilo qui dirimente non è legato all’efficacia preclusiva nei confronti dell’opponente della statuizione inter alios sulla giurisdizione, essendo stato effettivamente già sostenuto in giurisprudenza, anche meno di recente, che il terzo che intervenga in causa a seguito di pronuncia sulla giurisdizione emessa in sede di regolamento preventivo non è vincolato dal giudicato sulla giurisdizione formatosi nell’ambito del processo nel quale egli non era ancora parte in causa (ad esempio, Cass. Sez. Unite n. 3628 del 1978).
Il profilo dirimente è piuttosto correlato alla natura necessariamente preventiva del rimedio ex art. 41, comma 1, c.p.c., la quale comporta che suo presupposto di ammissibilità sia la pendenza del giudizio di primo grado, dovendo il regolamento anticipare la relativa decisione e divenendo, viceversa, improponibile ove una siffatta decisione sia stata comunque emanata, seppure in situazione di contraddittorio non completamente integro (così Sez. Unite n. 10704 del 2006).
Va pertanto riaffermato il principio enunciato nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 6023 del 1979:
il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.), non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell’art 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d’impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado già concluso con una sentenza, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva.
Le spese vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo in favore della controricorrente Regione RAGIONE_SOCIALE, unica intimata che ha svolto difese in questa sede. In considerazione delle assolute peculiarità delle vicende processuali in esame, va respinta la domanda della controricorrente di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non potendosi imputare al ricorrente che, nell’introdurre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia abusato dello strumento processuale.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione RAGIONE_SOCIALE le spese sostenute nel giudizio di regolamento, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite