Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28934 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 28934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2627-2023 proposto da:
COMUNE DI SUZZARA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE con socio unico, e per essa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 474/22 del TRIBUNALE di MANTOVA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che:
il Comune di Suzzara propone regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito di un procedimento di opposizione avverso l’esecuzione promossa, con pignoramento immobiliare, dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della debitrice RAGIONE_SOCIALE; pignoramento caduto su beni già concessi dal Comune alla detta RAGIONE_SOCIALE in proprietà superficiaria e di cui il ricorrente assume di avere riacquisito la piena ed esclusiva proprietà a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto del 7.8.2003 avente ad oggetto la concessione della progettazione, della costruzione e della gestione di piscine comunali;
premesso di essersi costituito nel procedimento esecutivo (n. 110/2018 R.G.E. del Tribunale di Mantova) facendo constare l’impignorabilità dei beni staggiti, determinata dalla precedente estinzione del diritto di superficie e, prima ancora, dalla natura pubblica dei beni stessi, il Comune dichiara di aver proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del 6.8.2021, con cui (senza nulla dire circa la dedotta
impignorabilità dei beni e sulla possibilità di rilevarla anche d’ufficio) il G.E. aveva disposto la vendita dei beni pignorati, e rileva che, con successiva ordinanza del 14.1.2022, il medesimo G.E. aveva rigettato l’opposizione, disattendendo l’istanza di sospensione della procedura esecutiva ed assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito; aggiunge di avere tempestivamente instaurato detto giudizio chiedendo al Tribunale di accertare l’impignorabilità dei beni e di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva;
tanto dedotto, il Comune dichiara di avere «interesse far dichiarare che il Tribunale di Mantova, e comunque il giudice ordinario, difetta di giurisdizione a disporre l’interruzione del pubblico servizio afferente alla gestione delle piscine comunali di Suzzara e a rendere inefficaci i provvedimenti amministrativi e gli atti tutti mediante i quali detto Comune ha istituito tale servizio e ne ha disposto l’organizzazione»; evidenzia che «trattasi di servizio che l’AGO non ha il potere di interrompere, sospendere e comunque disciplinare, essendo tale potere riservato dalla legge esclusivamente all’amministrazione locale titolare del servizio»; chiede pertanto a queste sezioni Unite di «dichiarare che il Giudice ordinario difetta di giurisdizione a decidere circa la legittimità, l’efficacia e la sospendibilità degli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Suzzara al fine dell’istituzione e dell’organizzazione del pubblico servizio locale per cui è ricorso» e, altresì, che il Giudice ordinario «difetta di giurisdizione in ordine al conoscere e al decidere circa l’istituzione, l’organizzazione e la cessazione o l’interruzione del pubblico servizio locale per cui è ricorso, per essere detto potere riservato esclusivamente all’amministrazione locale titolare del servizio stesso»;
hanno resistito, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in veste di cessionaria in blocco delle posizioni a sofferenza facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena (comprensive della posizione relativa alla RAGIONE_SOCIALE), e la RAGIONE_SOCIALE (già intervenuta
nell’esecuzione subentrando alla RAGIONE_SOCIALE);
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
hanno depositato memoria la RAGIONE_SOCIALE e, tardivamente, il Comune ricorrente.
Considerato che:
in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito del processo esecutivo e, altresì, nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione;
invero, già Cass. S.U. n. 1139/2000 ebbe ad affermare che, «a seguito della nuova formulazione dell’art. 367 cod. proc. civ., così come introdotta dall’art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell’art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso dell’inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l’ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione. Pur costituendo, difatti, l’esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti (poiché il processo esecutivo si svolge dinanzi ad un giudice dotato del potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante, e poiché detto giudice è tenuto pure sempre a verificare d’ufficio l’esistenza o meno della propria giurisdizione), la lettura del combinato disposto dei citati artt. 41 e 367 del codice di rito postula, oggi, il necessario abbandono dell’interpretazione estensiva della norma dettata in tema di regolamento di giurisdizione, e la collocazione del rimedio processuale “de quo” nell’alveo di quel solo processo (quello, appunto, di cognizione) nel quale pare legittimo il riferimento ad una “decisione di merito di
primo grado” avente natura di sentenza, e ad organi quali “il giudice istruttore ed il collegio” (cui spetta, ex art. 367 nuovo testo, il potere di decidere sulla sospensione del procedimento), laddove, nel processo esecutivo, manca sia uno sviluppo “per gradi”, sia la pronuncia di decisioni aventi natura di sentenza, sia un organo giurisdizionale designato “ex lege” come “giudice istruttore” (parlando la legge, viceversa, di “giudice dell’esecuzione”)»;
un siffatto principio è stato ripetutamente riaffermato negli anni successivi (cfr., fra le altre, Cass., S.U. n. 19172 del 2005; Cass., S.U. n. 4912 del 2006; Cass., S.U. n. 26109 del 2007; Cass., S.U. n. 13633 del 2008; Cass., S.U. n. 10320 del 2016 e Cass., S.U. n. 1216 del 2022) e ha trovato conferma indiretta anche in Cass., S.U. n. 4880 del 2019, laddove le Sezioni Unite hanno giudicato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza sulla scorta della natura «non esclusivamente esecutiva» di tale procedimento;
va, in questa sede, ribadito che, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, la cognizione delle opposizioni ad esso relative non può che spettare alla giurisdizione ordinaria, dovendo pertanto escludersi la possibilità di proporre regolamento preventivo di giurisdizione;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, per compensi, in euro 6.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE e in euro 4.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00 per ciascuna controricorrente), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge.
Roma, 12.9.2023