Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 34168 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 26575/2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA;
– intimato –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3657/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede l’accoglimento del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Osserva
1.NOME ha chiesto di essere reintegrata nel possesso, ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., nei confronti del Comune di Fara Olivana Con NOME, il quale aveva realizzato delle opere che impedivano all’istante l’esercizio di una servitù di passaggio acquisita per destinazione del padre di famiglia;
Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese legali. Ha osservato che lo spoglio era stato realizzato sulla base di una determinazione amministrativa comunale, con la quale il responsabile del servizio aveva disposto un intervento di messa in sicurezza della recinzione della sede degli alpini ;
NOME COGNOME propone regolamento preventivo di giurisdizione; il Comune di Comune di Fara Olivana con NOME è rimasto intimato.
Il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato memoria.
La ricorrente espone che il Comune ha di sua iniziativa modificato i luoghi sui quali insisteva la servitù <>, costituenti impedimento all’accesso, oltre ad avere messo in opera <>.
Soggiunge che il proposto regolamento deve reputarsi ammissibile poiché <>.
Conclude doversi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, versandosi in ipotesi nella quale la pubblica amministrazione non ha agito nell’esercizio dei poteri che le sono propri, ma in posizione di parità con il soggetto privato, che era
stato leso da una condotta materiale non sorretta da dichiarazione di pubblica utilità. La ricorrente allo scopo allega che i l Comune, proprietario per atto notarile dell’immobile che qui viene in rilievo, era tenuto a rispettare il contenuto del contratto d’acquisto e, in particolare, <>.
2. Il regolamento di giurisdizione è inammissibile.
Queste Sezioni unite hanno affermato il principio secondo il quale nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell’art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l’art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata “finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”, richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l’esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa (Cass. n. 11220, 24/4/2019, ma v. anche Cass. 4409/2024; 27198/2923).
Ciò in quanto, dopo le modifiche apportate all’art. 703 cod. proc. civ. dal d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella l. n. 80/2005, si è escluso potersi assegnare continuità all’indirizzo in precedenza segnato dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 590, 705 e 706 del 1999 secondo il quale il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria. Analogamente deve dirsi per le decisioni nn. 43/2000 e 21099/2004 (quest’ultima richiamata dal P.G. al fine di dare sostegno all’espressa opinione, secondo la quale il regolamento sarebbe ammissibile).
Si è, per vero, spiegato con l’ordinanza del 2019 che <>.
Nel caso in esame la ricorrente, che, come si è anticipato, si premura di specificare che il regolamento viene proposto quando <> e ovviamente, nel far riferimento alla fase interdittale (‘cautelare’ nel testo) non allega affatto che sia già stata introdotta la fase del merito, condizione d’ammissibilità, come si è visto, del regolamento preventivo di giurisdizione.
Non vi è luogo a statuizione sul capo delle spese non avendo l’intimato svolto difese.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME