Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 25949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 25949 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6590/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al TRIBUNALE di SAVONA, rg. 301/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo di ‘dichiarare la giurisdizione’ del Tribunale di Savona (o, in subordine, del ‘giudice ritenuto competente’) con riguardo al giudizio pendente recante numero r.g. 301/2023.
Tale giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Savona dai medesimi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con citazione del 27 gennaio 2023, per sentir dichiarare la loro proprietà esclusiva, a seguito di acquisto ai sensi dell’art. 942 c.c., ovvero di maturata usucapione, di terreni nel Comune di Pallare in parte ricompresi nelle pertinenze dell’abitazione e risultanti in catasto come proprietà demaniale inerente al fiume Bormida.
I ricorrenti deducono che, ‘a fronte di una situazione di fatto certa e risalente agli anni ’50 per la presenza di costruzioni la cui esistenza esclude indubbiamente che ivi potesse esservi, da allora, una ramificazione del fiume Bormida’, ‘la giurisdizione a conoscere della sussistenza del diritto di proprietà per usucapione o reliquato del rio sia del giudice ordinario in luogo del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino’.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, che nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Savona aveva contestato la competenza dello stesso e indicato come giudice competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino, nel controricorso ha eccepito l’inammissibilità del regolamento, essendo sottoposta a queste Sezioni Unite una questione di competenza e non di giurisdizione.
L’adito Tribunale, con ordinanza del 28 febbraio 2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che la decisione sulla questione attinente alla ‘carenza di giurisdizione’ può definire il giudizio.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione.
I ricorrenti hanno depositato memoria, chiedendo la conversione del procedimento in regolamento di competenza, valendo l’ordinanza di fissazione dell’udienza di discussione come esplicita pronuncia d’incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
L’oggetto della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME concerne, pertanto, l’accertamento della natura demaniale, ovvero della cessazione della demanialità, di terreni abbandonati dalle acque correnti del fiume Bormida e dell’acquisto a titolo originario in favore degli attori, proprietari latistanti alle rive del corso d’acqua.
La questione è, allora, se tale domanda abbia, o meno, introdotto una controversia riguardante i limiti dell’alveo e la conseguente natura demaniale dei terreni, e se dunque essa rientri, o meno, ferma la giurisdizione del giudice ordinario, nella specifica competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche a norma dell’art. 140 lett. b ) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Poiché il Tribunale regionale delle acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene, quindi, alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle acque. Ne consegue l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto, il quale, peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza, in difetto del necessario presupposto di un provvedimento che abbia pronunciato sulla competenza (artt. 42 e 43
c.p.c.) (Cass. Sez. Unite n. 145 del 2013; n. 399 del 1997; n. 3520 del 1994).
Nella memoria depositata il 6 settembre 2024, i ricorrenti hanno invero sostenuto che l’ordinanza resa dal Tribunale di Savona il 28 febbraio 2024 recasse una esplicita pronuncia di incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, chiedendo perciò la conversione del regolamento di giurisdizione in regolamento di competenza.
Tuttavia, l’ordinanza del 28 febbraio 2024, dopo aver premesso che la questione ‘relativa alla carenza di giurisdizione’ del giudice ordinario in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche può comportare la immediata definizione del giudizio, ha rinviato la causa a successiva udienza per la ‘precisazione delle conclusioni ed assegnazione a sentenza sulla questione preliminare’.
Il regolamento di competenza non sarebbe, perciò, ammissibile. Con l’ordinanza del 28 febbraio 2024 il Tribunale di Savona ha disposto la prosecuzione del processo, fissando l’udienza successiva per la precisazione delle conclusioni. Tale provvedimento non ha dunque conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la determinazione del giudice a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza: esso è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., proprio in quanto non rivela carattere decisorio, non avendo esaurito la ” potestas iudicandi ” sul punto (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 20449 del 2014).
Le spese vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da
parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di regolamento, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite