Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34254 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26308-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AUTOSTRADA TORINO RAGIONE_SOCIALE IVREA – VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrenti –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 254/2018 del TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE, concessionaria RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE tratta autostradale che attraversa le province di RAGIONE_SOCIALE e Vercelli, in virtù di convenzione sottoscritta il 7 novembre 2007 e scaduta in data 31 agosto 2016, ha proposto ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per il RAGIONE_SOCIALE per sentire annullare il decreto n. 621 del 29 dicembre 2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con cui il RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, aveva riconosciuto gli adeguamenti tariffari dovuti nell’esercizio 2018 in misura inferiore alla richiesta.
Ciò posto, ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 legge n. 498 del 1992, 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 537 del 1993, 21, comma 5 del d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, 2, commi 82 e 83 del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del 2006, RAGIONE_SOCIALE deliberazioni del RAGIONE_SOCIALE Programmazione Economica del 24 aprile 1996 (Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) e 20 dicembre 1996 (Direttiva per la revision RAGIONE_SOCIALE tariffe autostradali), RAGIONE_SOCIALE deliberazioni CIPE nn. 38 e 39 del 15 giugno 2007, nonchè n. 27 del 21 marzo 2013, oltre che degli art. 11, 14, 15, 16, 16 bis, 18, 19 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di presupposti e del difetto di motivazione e di istruttoria, anche per la sua perplessità.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, il quale resisteva alla domanda, e nelle more interveniva la sentenza n. 4732 del 2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio promosso separatamente dalla medesima società ed avente la medesima natura, in quanto
volto ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE concedente a rimborsare i costi sostenuti dopo il 31 dicembre 2017 per la realizzazione degli interventi, con la quale è stata esplicitamente affermata la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia promossa.
Alla luce di siffatto pronunciamento, con atto notificato il 28 ottobre 2022, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla esposizione dei motivi di ricorso è preliminare il rilievo che il regolamento di giurisdizione proposto va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
La parte ricorrente ha, infatti, depositato il 26 maggio 2023 memoria, definendola ‘rinuncia’, avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo , nella quale dopo avere ribadito le ragioni che avevano indotto RAGIONE_SOCIALE a dubitare RAGIONE_SOCIALE devoluzione al giudice amministrativo RAGIONE_SOCIALE controversia in ordine all’adeguamento tariffario 2018 – ha chiarito che il TAR per il RAGIONE_SOCIALE, nonostante la pendenza del regolamento di giurisdizione, non aveva sospeso il giudizio ed anzi lo aveva trattenuto in decisione e con sentenza n. 1090 del 2022 ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, per cui insiste per la rinuncia al regolamento.
Sebbene l’atto di rinuncia sia successivo al deposito RAGIONE_SOCIALE conclusioni del P.G., pacificamente pervenute alle parti in data
26.04.2023, nella specie trova applicazione l’art. 390, comma 3 c.p.c., come sostituito dall’art. 3, comma 28 lett. m) del d.lgs. n. 149 del 2022, per cui non può essere ritenuto tardivo per avere la riforma diversamente regolato il termine finale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di rinunciare.
Infatti, l’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, come emendato dall’art. 1, comma 380, legge 29 dicembre 2022 n. 197, sulla disciplina transitoria, dopo la previsione generale RAGIONE_SOCIALE‘effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni RAGIONE_SOCIALE novella a decorrere dal 28 febbraio 2023, con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data ed espressa previsione di applicazione a quelli già pendenti RAGIONE_SOCIALE disposizioni anteriormente vigenti, quanto ai giudizi di cassazione, al sesto comma prevede che – per quanto qui di interesse l’art. 390 c.p.c., come novellato, si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Del resto, come osservato dalla stessa dottrina, la modifica RAGIONE_SOCIALE norma sul termine finale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di rinunciare costituisce un mero coordinamento con le altre modifiche che tendono alla semplificazione del rito, consentendo il deposito RAGIONE_SOCIALE rinuncia sino all’udienza di trattazione e trovando -fra l’altro – applicazione la generale disciplina del deposito degli atti successivi, per cui è escluso ogni onere RAGIONE_SOCIALE parte che forma l’atto di notificarlo alla
contro
parte, esaurendosi gli incombenti a suo carico nel deposito con le consuete e generali forme telematiche.
Nella specie non è in discussione che il ricorso sia stato assegnato al Supremo Consesso e da questo assegnato alla trattazione in data 20 febbraio 2023, dunque in epoca successiva al 31 dicembre 2022.
Il regolamento proposto, pertanto, va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
In ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito finale e RAGIONE_SOCIALE novità legislativa, la Corte ritiene giusta l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente regolamento.
Non vi è luogo all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE I. n. 228 del 2012, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALE declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE stessa, e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr di recente, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018 n. 28650), vertendosi nella specie di regolamento preventivo di giurisdizione e non già di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara estinto il ricorso per intervenuta rinunzia;
dichiara, altresì, interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni