Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 14702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 14702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18538/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE incorporante di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 412/2022 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CALABRIA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale COGNOME COGNOME il quale chiede che le Sezioni Unite, accogliendo il ricorso, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE società con sede in Francia, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione in ordine al giudizio da essa stessa instaurato dinanzi al TAR della Calabria, contro la Provincia di Catanzaro, per l’annullamento d i una determina dirigenziale (la n. 96 del 2022) con la quale -in ossequio a un atto di indirizzo vincolante del Consiglio provinciale -era stato disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 -nonies della l. n. 241 del 1990, di una anteriore determina (la n. 36 del 2007) avente a oggetto l’ approvazione delle o perazioni di ristrutturazione dell’indebitamento pregresso tramite il ricorso a prodotti di finanza derivata;
la Provincia ha replicato con controricorso;
si è costituita la Banca nazionale del lavoro (BNL) aderendo alla prospettazione della ricorrente;
non hanno svolto difese RAGIONE_SOCIALE e Intesa Sanpaolo, tutte destinatarie dei medesimi provvedimenti e del conseguente ricorso al TAR.
Considerato che:
risultano pendenti identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, proposti da altre parti del medesimo giudizio (r.g.n. 2422-25 e 25416-24); è opportuna la trattazione congiunta.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15-4-2025.