Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29187 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8347/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO
GLORIOSO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2695/2021 depositata il 21/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 26.9.2017, notificato in data 29.9.2017 NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME, deducendo di essere proprietari dell’immobile sito in Pero (INDIRIZZO), INDIRIZZO, identificato al N.C.E.U di detto Comune, f. 7, mapp. 15, confinante con quello del convenuto. Esponevano gli attori, in una prima domanda, che il confine era incerto e, in una seconda domanda, che il COGNOME aveva effettuato dei lavori che non rispettavano il confine fra le due proprietà, invadendo parte del fondo attoreo. Chiedevano, quindi, al Tribunale di provvedere al regolamento dei confini ex art. 950 c.c. e di condannare il convenuto al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, eccependo in via pregiudiziale la cessazione della materia per una intervenuta transazione della lite e l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, inoltre, contestava in toto la domanda attorea assumendo che i confini tra i due fondi confinanti erano certi, negando di aver invaso la proprietà degli attori in quanto aveva realizzato le opere contestate integralmente nel proprio fondo.
Il Tribunale accoglieva le domande attoree e respingeva le istanze del convenuto.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello . In particolare, per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello riteneva sussistere i presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’articolo 950 codice civile. Difatti vi era incertezza oggettiva e soggettiva della linea di demarcazione tra le due proprietà limitrofe. Gli atti di provenienza dei terreni del 1951 e del 1953 presi in considerazione dal consulente tecnico non risultavano idonei ai fini della precisa determinazione del confine di talché risultava condivisibile la scelta operata dal consulente di fondarsi sul frazionamento più risalente nel tempo relativo al fondo di proprietà degli attori.
NOME COGNOME Ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o errata applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e insufficiente e/o carente motivazione.
Si censura la sentenza nella parte in cui non riconosce la carenza di presupposti per l’azione prevista dalla norma richiamata.
Secondo la parte ricorrente il confine di fatto tra i due immobili era certo e coincideva esattamente con quello di diritto emergente dal valore delle quote indicate dal l’ atto notarile del 1953 di
provenienza dell’immobile del COGNOME di cui è stat a più volte denunciata (nel documento di ‘ Osservazioni alla bozza di relazione peritale di consulenza tecnica d’ufficio ‘, nella querela, nelle Memorie ex art. 183 c.p.c., nelle Note conclusive di appello del COGNOME, in Citazione d’Appello e in altra documentazione versata in atti) l’ingiusta omissione della relativa valutazione quale elemento principe della dimostrazione della proprietà del COGNOME, della certezza del confine e del fatto che il COGNOME non aveva mai sconfinato coi lavori nella proprietà degli COGNOME. Allo stesso modo era dimostrazione del fatto che gli COGNOME e COGNOME, non hanno mai posseduto, nemmeno in comunione col lotto del COGNOME il muro e la colonna in calcestruzzo esistenti sul confine ma radicati interamente sul suolo del COGNOME e al quale sono
Con la decisione della suddetta comunione sarebbe stato operato un illegittimo ridimensionamento della titolarità e della proprietà esclusiva del COGNOME costretto a sopportare una ingiusta riduzione a 14,66 metri della misura dei 15 metri della larghezza della sua proprietà esclusiva attribuitagli legittimamente dal suo titolo di provenienza del DATA_NASCITA.
In sostanza non vi era incertezza sul confine e la Corte d’Appello ha operato una erronea ed illegittima valutazione del titolo di provenienza dell’immobile di proprietà del COGNOME dando rilievo invece solo a quello delle controparti.
1.1 Il primo motivo è in parte infondato in parte inammissibile.
Il ricorrente con la censura in esame da un lato lamenta l’ insussistenza dei presupposti per l’azione ex art. 950 c.c., ovvero l’incertezza della linea di confine e dall’altro lamenta l’erronea valutazione del suo titolo risalente al DATA_NASCITA.
La prima censura è infondata in quanto l’incertezza della linea di confine è dimostrata dalle stesse reciproche contestazioni tra le parti (l’attore sostiene che dopo i lavori il convenuto ha sconfinato, il convenuto sostiene di aver eseguito i lavori sulla sua proprietà). Risulta evidente, pertanto, la situazione di incertezza -oggettiva e soggettiva -sulla linea di confine tale da integrare i presupposti ex art. 950 c.c.
Con la restante parte della censura il ricorrente sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ad una diversa interpretazione dei titoli in base al quale il giudice del merito ha ritenuto di stabilire il confine tra le proprietà sulla base, peraltro, delle conclusioni del consulente tecnico. La corte territoriale è giunta alle conclusioni contestate con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. La valutazione dei titoli e delle risultanze della CTU è rimessa all’esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Non è consentito, infatti, un nuovo giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, a fronte
dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio
Si censura, inoltre, la parte della sentenza della Corte d’Appello in cui pone a fondamento della propria decisione le risultanze dell’elaborato del Consulente Tecnico d’Ufficio (pagg. 7 -9 della sentenza) senza aver minimamente dato alcuna motivazione circa tutte le osservazioni evidenziate in sede di gravame.
2.1 Il secondo motivo è inammissibile.
La censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); – nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessi coinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causa riconoscendo un moltiplicatore annuo superiore al minimo ed evidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale e nella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata del giudizio di appello.
Anche volendo esaminare la censura sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto dec isivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti la stessa non sarebbe ammessa in un caso come quello in esame in cui la sentenza della Corte d’Appello è del tutto conforme a quella di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’).
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento nella specie non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).
Infine, le contestazioni alle risultanze della consulenza non sono ammissibili in questa sede per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la liquidazione delle spese di lite del giudizio di appello in quanto gli appellati erano costituiti con un unico avvocato e con identica posizione processuale sicché avevano diritto ad un compenso unico secondo i criteri fissati dagli articoli 4 ed 8 del decreto ministeriale numero 55 del 2014.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è fondato.
L a Corte d’Appello ha condannato il ricorrente a pagare le spese ai due appellati, per euro 2775 ciascuno, senza considerare che questi erano rappresentati dal medesimo difensore ed avevano la medesima posizione processuale, sicché avrebbe dovuto disporsi un’unica condanna alle spese.
Deve trovare applicazione il principio secondo il quale in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati; perciò la decisione che abbia liquidato un plurimo integrale compenso in presenza di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato incorre nella denunciata violazione di legge (Cass. n. 1650 del 19/01/2022).
D’altra parte, gli stessi controricorrenti affermano di aver già autonomamente deciso di richiedere al COGNOME il pagamento di
un solo importo a titolo di spese (prima della notifica del ricorso), anche se questo non comport a l’ inammissibilità del terzo motivo per difetto di interesse ad agire, non potendosi ritenere venuta meno la materia del contendere visto l’interesse ad eliminare una condanna che resterebbe pur sempre eseguibile.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara dovute le spese del giudizio di appello nella sola misura di euro 2775,00 a favore degli allora appellati, considerati come un’unica parte processuale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA.
Le spese del giudizio di cassazione sono compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, dichiara dovute le spese del giudizio di appello nella sola misura di euro 2775,00 a favore degli allora appellati, considerati come un’unica parte processuale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione