Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5259 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5259 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16524/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e quale erede unico del professor NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, nel cui studio in OrbetelloINDIRIZZO INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
NELLI SIMONETTA, PETRONE NOME E PETRONE NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma in INDIRIZZO, domiciliati presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo.
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 816 depositata dalla Corte d’Appello di Firenze il 9/5/2024 e notificata il 9/5/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 28/07/1998, NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Orbetello, NOME COGNOME e NOME COGNOME, onde ottenerne la condanna al taglio dei rami degli alberi ad alto fusto posti al confine tra le rispettive proprietà site in Orbetello, INDIRIZZO, in quanto a suo dire impeditive della veduta panoramica dei luoghi e costituenti atto emulativo ai sensi dell’art. 833, primo comma, c.c..
NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituirono in giudizio, proponendo, a loro volta, domanda riconvenzionale, volta a ottenere la condanna dell’attore all’arretramento, fino alla distanza regolamentare, della dependance realizzata a confine con la loro proprietà, alla restituzione della porzione di terreno da lui illegittimamente occupata, alla condanna all’esecuzione delle opere necessarie a eliminare le infiltrazioni idriche nella loro proprietà e alla eliminazione dell’illegittima trasformazione del lastrico solare in terrazzo, oltre al risarcimento dei danni.
I medesimi NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto di citazione notificato il 20/04/1999, instaurarono anche altro giudizio nei confronti del medesimo NOME COGNOME, nei cui confronti proposero actio negatoria servitutis onde accertare l’inesistenza di qualsivoglia servitù di veduta e di affaccio sulla loro proprietà.
In quest’ultimo giudizio si costituì NOME COGNOME, che propose domanda riconvenzionale volta ad accertare l’acquisto della servitù di veduta e di affaccio per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.
Con sentenza n. 140/2018, il Tribunale di Grosseto, davanti al quale fu riassunto il primo giudizio, a causa del l’incompetenza del giudice di pace, che venne, poi, riunito al secondo, accolse la domanda proposta da NOME COGNOME, volta a ottenere il taglio dei rami che si protraevano sulla sua proprietà, ritenendo, invece, infondate le ulteriori domande da lui
proposte, stante l’assenza di alcun diritto di veduta in capo a quest’ultimo o di atti emulativi, oltreché quella di usucapione e quella di condanna ex art. 96 c.p.c.; accolse, altresì, le domande proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME e riguardanti: 1) il rilascio del terreno illecitamente occupato da NOME COGNOME, previa sua riqualificazione in termini di domanda di regolamento di confini nei termini indicati dal c.t.u.; 2) l’arretramento del manufatto realizzato dal vicino; 3) l’accertamento delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare del medesimo; 4) l’ actio negatoria servitutis ; 5) la condanna generica al risarcimento dei danni derivanti dall’infiltrazione d’acqua.
Il giudizio di gravame, interposto da NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la sentenza n. 816/2024, pubblicata il 9/5/2024, con la quale la Corte d’Appello di Firenze respinse l’appello.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché, con riguardo alla domanda di determinazione dei confini, i giudici d’appello avevano omesso di pronunciarsi sull’istanza, più volte reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, di acquisizione di indispensabili documenti (ricorso, atto di costituzione, verbali delle operazioni peritali, istanza di trattazione), formatisi dopo l’instaurazione del processo d’appello e relativi al giudizio di esecuzione della sentenza di primo grado, che era stato sospeso dal G.E. in quanto era emerso che la
planimetria del c.t.u., AVV_NOTAIO COGNOME, secondo consulente della causa di merito, non rispecchiava lo stato dei luoghi e che il confine così come determinato avrebbe spezzato in due la proprietà del ricorrente. La conAVV_NOTAIOa dei giudici aveva, perciò, dato luogo all’omessa pronuncia, all’omessa acquisizione di documenti decisivi e all’omesso esame di circostanze sopravvenute attestate nei predetti documenti.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, infatti, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).
Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorra quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche,
tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Nella specie, i giudici di merito hanno respinto l’appello riguardante la determinazione dei confini, partendo dal presupposto che il relativo accertamento dovesse prendere avvio dall’esame dei titoli, restando sussidiario il ricorso alle mappe catastali; che, nella specie, l’atto di acquisto di COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre a descrivere appartamento e terreno, richiamasse anche i tipi di frazionamento eseguiti dai tecnici negli anni 1974 e 1979; che il AVV_NOTAIO COGNOME, confermando la circostanza, avesse ritenuto concordanti i dati ricavabili, oltre ad avere rivenuto in loco i segni lapidei utilizzati per l’esecuzione degli originari tipi di frazionamento; e che fossero irrilevanti le doglianze del ricorrente (precedentemente descritte nei termini che seguono: esiguità delle differenze riscontrate dal c.t.u. dovuta alla diversa strumentazione utilizzata; esistenza di piante al confine; stato dei luoghi voluto dall’originario unico proprietario), in quanto la questione dell’avvenuta vendita a corpo e non a misura era superata dalla planimetria catastale allegata agli atti di vendita.
L’articolata motivazione consente, allora, di escludere la deAVV_NOTAIOa apparenza della stessa, avendo i giudici assolto all’onere motivazionale secondo i principi sopra descritti.
E’, invece, fondata la doglianza relativa all’omessa pronuncia sui documenti di cui è stata chiesta la produzione, come riportato nella parte della sentenza relativa alle conclusioni delle parti, non essendosi la Corte d’Appello pronunciata sul punto.
Con l’intervento modificativo realizzato con l’art. 54, comma 1, lett. Ob d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed entrato in vigore il 12/8/2012, è stata, infatti,
elisa la parte della norma che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello se indispensabili ai fini della decisione della causa, mentre ne è consentita la produzione soltanto se la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.
Tale ultima versione, che, come già affermato da questa Corte, consente il superamento del divieto di produzione di nuovi documenti in appello soltanto ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l’indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/06/2024, n. 16289; Cass., Sez. 2, 24/10/2023, n. 29506; Cass., Sez. 3, 09/11/2017, n. 26522), è quella applicabile alla specie, atteso che l’appello è stato proposto successivamente alla data di entrata in vigore di quest’ultima versione, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nel 2018 e dovendo la nuova formulazione trovare applicazione quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, in difetto di un’espressa disciplina transitoria e in base al generale principio processuale tempus regit actum (Cass., Sez. 2, 28/7/2021, n. 21606).
Ciò detto, se è vero che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione a istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. 6-1, 05/07/2016, n. 13716; Cass., Sez. 6 – 1, 20/10/2017, n. 24830), come evidenziato dai controricorrenti, è anche vero che il ricorrente ha prospettato l’omesso esame della predetta documentazione anche sotto quest’ultimo profilo.
Pertanto, non essendosi i giudici espressi sulla richiesta produzione dei predetti documenti, ancorché formatisi successivamente nell’ambito del procedimento di esecuzione, sussiste il lamentato vizio di omessa motivazione sul punto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., 111 Cost., per motivazione apparente sulla domanda di regolamento di confini e mancato esame delle risultanze della prova testimoniale; nonché dell’art. 950, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché, con riguardo al regolamento di confini, i giudici di merito avevano valutato le indicazioni catastali, sul presupposto che, come accertato dal AVV_NOTAIO, i titoli di proprietà richiamassero gli originari tipi di frazionamento, restando, invece, prive di rilievo le doglianze dell’appellante in ordine alla conformazione dello stato dei luoghi e al contenuto della prova testimoniale, così da rendere una motivazione meramente apparente e omissiva nell’esame delle deduzioni dell’appellante e delle prove acquisite. Infatti, i giudici non avevano, invece, considerato che la censura proposta, sulla quale avevano preso posizione, investiva proprio l’interpretazione data dal Tribunale all’elaborato peritale del AVV_NOTAIO COGNOME, che, a suo avviso, aveva, invece, confermato la coincidenza dei confini richiamati negli atti di acquisto con quelli naturali. Tale questione era stata prospettata anche nella comparsa conclusionale, nella quale era stato evidenziato che i confini delle due proprietà, poste su due diversi livelli, era stato tracciato dal precedente unico proprietario nel 1977, seguendo un muro di tufi di terrapieno atto a sorreggere il dislivello e più alto della parte sottostante, situazione questa rimasta tuttora immutata; che il muro era preesistente alla divisione, ossia al frazionamento, come confermato dal teste NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, già proprietaria dell’immobile di NOME COGNOME; che il c.t.u. AVV_NOTAIO COGNOME aveva chiarito che le divergenze quantitative erano minime e dovute ai più moderni
metodi di rilevamento dei confini; e che questo imponeva l’acquisizione dei documenti afferenti al giudizio di esecuzione, e che il bene era stato acquistato a corpo e non a misura.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di usucapione sulla porzione di terreno asseritamente occupata per effetto dello sconfinamento, sull’errato presupposto che questa non fosse stata mai proposta in primo grado, benché fosse stata, invece, ritualmente sollevata fin dalla comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale di Grosseto al fine di paralizzare la domanda di regolazione dei confini, e conseguente omessa pronuncia sulla medesima.
La terza censura, siccome eventualmente conseguente all’esito del giudizio sulla domanda di accertamento dei confini, resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché i giudici di merito avevano rigettato sia la domanda di accertamento della costituzione di una servitù di veduta e di affaccio dal ballatoio del villino di proprietà del ricorrente, sia, in subordine, l’accertamento dell’intervenuta usucapione della stessa, entrambe esercitate in risposta all’ actio negatoria servitutis e all’azione di riduzione in pristino per violazione delle distanze, proposte dai controricorrenti, sostenendo che i giudici avessero errato nell’individuazione del petitum di quest’ultima domanda, la quale si riferiva al ballatoio costituente il primo locale della proprietà del ricorrente e non, invece, a una nuova costruzione, come detto in sentenza.
Il quarto motivo è infondato.
La rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di
nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere deAVV_NOTAIOo come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero l’omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando , in base all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti , nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, 10/6/2020, n. 11103).
Nella specie, il ricorrente ha sussunto il vizio nell’ambito della fattispecie di cui alla precedente lett. a), in quanto l’erronea identificazione del petitum ha conAVV_NOTAIOo, a suo avviso, all’omessa pronuncia sulla relativa domanda, la quale, come noto, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.4, cod. proc. civ. la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).
Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata, nella parte dedicata alle ‘Conclusioni’, che l’appellante aveva chiesto, in via riconvenzionale,
che venisse accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto a titolo originario dei diritti di servitù di vista e di affaccio che si godevano dal ballatoio e dalla terrazza di sua proprietà sulla proprietà COGNOME e vista mare, stante il possesso pubblico, pacifico e incontestato per oltre venti anni, esercitato prima dalla RAGIONE_SOCIALE, poi dal professor COGNOME e oggi dal suo erede.
Diversamente da quanto sostenuto nella censura, i giudici di merito hanno preso posizione su questa domanda, affermando sì che le deduzioni del ricorrente non attenevano al manufatto oggetto delle doglianze degli attori COGNOME, ma aggiungendo, altresì, che l’asserito possesso ventennale era rimasto indimostrato in quanto l’immobile del deducente era stato interessato negli anni da molteplici modifiche, come accertato dallo stesso c.t.u. in ordine all’avvenuta apertura di vedute in epoca successiva all’ultimo progetto, e che l’appellante non aveva adeguatamente valorizzato in primo grado la questione della terrazza.
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente sulla condanna generica al risarcimento dei danni; la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici d’appello avevano ritenuto nuove le difese del ricorrente volte a contrastare la domanda di risarcimento dei danni da infiltrazione d’acqua avanzata dalle sue controparti, sostenendo che le questioni prospettate (ossia la presentazione, nel 2003, di un ricorso di danno temuto da parte dei RAGIONE_SOCIALE, esitato nell’esclusione della responsabilità del ricorrente e nell’autorizzazione dei proponenti all’esecuzione dei lavori necessari, senza che questi vi provvedessero; nell’obbligo, assunto dalla società RAGIONE_SOCIALE, di provvedere alla manutenzione degli scarichi pluviali, con conseguente esclusione di responsabilità del ricorrente; nella
prescrizione quinquennale del risarcimento del danno; nella rilevanza dell’art. 1130 c.c. e nella necessità di ripartire le spese ex art. 1126 c.c.) non fossero state deAVV_NOTAIOe in primo grado, con conseguente loro tardività. Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato che, nella pendenza del giudizio di primo grado, era stato proposto ricorso per denuncia di nuova opera, all’esito del quale era stato ordinato al ricorrente di permettere l’accesso alla propria unità immobiliare, onde consentire alle controparti di porre rimedio, sicché il Tribunale aveva escluso la responsabilità del ricorrente, imponendo alle sue controparti di procedere a loro spese, senza che questi vi provvedessero, e che, in primo grado, era stata depositata una scrittura del 1982 con cui la società RAGIONE_SOCIALE, dante causa delle sue controparti, si era obbligata a mantenere adeguati gli scarichi in rapporto all’aumento della superficie della terrazza dalla stessa voluto. Di tali questioni non vi era richiamo nella motivazione della sentenza, che era sotto questo profilo apparente, specie considerato che l’assunzione di un obbligo di manutenzione da parte della società, al di là del fatto che fossero poi subentrati i NOME COGNOME, avrebbe dovuto indurre a escludere la responsabilità del ricorrente.
Il quinto motivo è inammissibile.
Nel richiamare i principi già ricordati nel precedente punto 1.2 con riguardo al difetto di motivazione, deve escludersi che siffatto vizio sia ravvisabile nella specie, avendo i giudici chiaramente preso posizione sulla questione del risarcimento, rilevando la tardività delle deduzioni afferenti alla questione del giudizio di danno temuto, escludendo che trovasse applicazione la normativa in tema di condominio e affermando che gli interventi di risoluzione delle infiltrazioni non fossero stati possibili per l’opposizione del ricorrente e che l’impegno della società RAGIONE_SOCIALE fosse stato assunto nei confronti di soggetti diversi dai COGNOME.
Neppure può dirsi che vi sia stata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
come pure deAVV_NOTAIOo, atteso che dette espressioni descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata, ma non anche l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019), come può arguirsi dalle deduzioni difensive.
Quanto, infine, alla deduzione sull’omesso esame di fatto decisivo, la stessa è inammissibile, atteso che, nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introAVV_NOTAIOi con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo rimasto inadempiuto nella specie.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo, l’infondatezza del quarto, l’inammissibilità del quinto e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte
d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto, dichiara l’inammissibilità del quinto e l’assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME