Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18108 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4530/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), BARBETTA NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 4522/2019 depositata il 13/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE citava innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, deducendo che la convenuta – demolito l’originario tetto a falda di copertura della cappella di San Giuseppe di proprietà della Chiesa di San Pietro in Celestino – lo aveva sostituito con una costruzione di due nuovi piani, il superiore ad uso terrazzo, così inglobando nella proprietà COGNOME l’area sovrastante la Cappella di San Giuseppe della Chiesa di San Celestino sconfinando, quindi, all’interno della proprietà della Chiesa per oltre due metri e mezzo.
Precisava l’attrice: che le piante installate dalla convenuta sul terrazzo avevano provocato infiltrazioni d’acqua; che un rampicante aveva completamente oscurato una delle vetrate della Chiesa; che l’impianto di trattamento dell’aria condizionata dell’appartamento della AVV_NOTAIO era posto in aggetto all’area di proprietà dell’attrice in posizione raggiungibile solo da un piccolo tetto di proprietà esclusiva della Chiesa.
Chiedeva, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE al Tribunale milanese: l’accertamento del confine tra la proprietà dell’immobile che ospita la Chiesa di San Pietro in Celestino e l’edificio di proprietà RAGIONE_SOCIALE; la condanna della AVV_NOTAIO alla rimozione delle opere eseguite e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con il contestuale rilascio delle aree di proprietà della RAGIONE_SOCIALE a favore di quest’ultima; nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4109 2017, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il CTU, accoglieva in parte la domanda dell’attrice accertando che il confine al livello del piano secondo corrisponde a quello a quello presente al piano primo e al piano terra, che segue la muratura esterna della Chiesa presente a quota zero.
Condannava quindi la convenuta a rimuovere le opere eseguite oltre il confine, nell’area di proprietà della RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Costituitasi, con la RAGIONE_SOCIALE resisteva al gravame e, con appello incidentale, censurava a sua volta la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva riconosciuto la violazione dell’art. 889 cod. civ. con riferimento all’impianto di irrigazione alle vasche fioriere, ai tubi e macchinari dell’aria condizionata.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 4522/2019 ha confermato la decisione (salvo che per le spese) osservando che:
deve disattendersi l’asserita inammissibilità della domanda art. 950 cod. civ. proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, posto che la presente causa si fonda sulla contestazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dello sconfinamento perpetrato dall’odierna appellante ai danni della proprietà della Chiesa;
come accertato dal CTU, lo sconfinamento è comprovato dalla documentazione prodotta dalla parrocchia;
non merita accoglimento il motivo di appello con cui la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto tardivamente proposta l’eccezione di usucapione, posto che alcuna domanda e/o eccezione di intervenuta usucapione è mai stata tempestivamente avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE;
-deve, altresì, disattendersi l’eccepita nullità della CTU come la richiesta di sua rinnovazione, posto che affinché si possa parlare di nullità sostanziale della CTU è necessario che vi siano state violazioni, accertate in concreto, del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa: circostanze neppure dedotte nel caso di specie. Né, continua la Corte, può essere censurata la pronuncia del Tribunale di
recepimento acritico della CTU, non essendosi questo limitato ad un mero recepimento delle risultanze tecniche, ma avendole poste a fondamento della sua valutazione una volta compreso il ragionamento.
quanto alle doglianze proposte nell’appello incidentale, il divieto di cui all’art. 889 cod. civ. è previsto per le sole ipotesi di opere e manufatti destinati alla conservazione statica di determinati liquidi o alla raccolta di essi, tra i quali non possono rientrare i vasi e le fioriere in rame destinate all’accoglimento di piante.
NOME COGNOME ha impugnato la suddetta pronuncia dinanzi a questa Corte affidando il ricorso a tre motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, con ricorso incidentale affidato a tre motivi e contrastato dalla ricorrente.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 132 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ.; motivazione meramente apparente, omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4) cod proc. civ. La ricorrente lamenta l ‘apparenza della motivazione resa dal giudice di seconde cure nella parte in cui ha considerato ammissibile la domanda di regolamento di confini proposta dall’originaria attrice , omettendo qualsiasi valutazione sull’obbligo che spettava alla RAGIONE_SOCIALE -e da questa disatteso – di provare che l’area sopra la cappella era in sua proprietà; con ciò rendendo falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. e del regime probatorio ad esso sotteso. Espone
la ricorrente che l’azione prevista dalla norma richiamata, per costante per giurisprudenza della Corte Suprema disattesa dal giudice d’appello (Cass. n. 17644/2013), è un’azione «duplice», rispetto alla quale le due parti si trovano nella stessa posizione processuale avendo entrambe l’onere di provare la rispettiva estensione del fondo. In altri termini, conclude la ricorrente, pur prevedendo l’art. 950 cod. civ. che il catalogo dei mezzi di prova utilizzabili sia ampio, resta fermo per il giudice l’obbligo di cui all’art. 115 cod. proc. civ. di attenersi, nell’accertamento dei fatti, all’iniziativa delle parti: ove, quindi, esse non deducano le prove dirette a tale accertamento, non può egli provvedervi d’ufficio, sostituendo la propria iniziativa a quella mancata degli interessati.
Con una diversa censura, la ricorrente lamenta, altresì, omessa pronuncia laddove la Corte d’Appello non si è espressa sulla domanda di extra petizione formulata dall’appellante in ordine al fatto che il Tribunale, per confermare il confine ed accertare lo sconfinamento perpetrato dalla convenuta, abbia fatto ricorso all’art. 934 cod. civ., mai citato né invocato da parte attrice.
Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto osserva che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in
valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione ( ex plurimis : Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19717 del 2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019, Rv. 652943 – 01).
La Corte d’Appello si è attenuta al principio consolidato espresso da questa Corte in virtù del quale se è pur vero che nell’azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis , incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur , deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34825 del 17/11/2021, Rv. 662864 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166 -01; Cass., Sez. 2, 7.9.2012, n. 14993, Rv. 623810-01). Ha, dunque, la ricorrente mal interpretato la pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17644 del 2013) ove -richiamati i principi innanzi esposti -si precisa che il giudice ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, ma può anche, nell’ambito del suo potere discrezionale, integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine, ovvero valorizzando elementi acquisiti con la consulenza tecnica di
ufficio che, puntualizza questa Corte, in materia di azione di regolamento di confini costituisce strumento necessario per le acquisizioni probatorie
Nel caso che ci occupa, la sentenza ha proceduto -con giudizio insindacabile in questa sede, in quanto scevro da vizi logico-giudici alla determinazione del confine tra le due proprietà, in linea con la richiesta formulata da parte attrice, ritenendo lo sconfinamento a danno dell’appellata accertato dal CTU e comprovato dalla documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza impugnata, p. 9 ultimi tre righi), mentre la convenuta aveva solo genericamente sostenuto di aver eseguito i lavori nell’ambito della sua sfera di proprietà (v. sentenza impugnata p. 9, rigo 18). Né ha pregio la censura mossa dalla ricorrente, a tale ultimo proposito, laddove afferma che le sue contestazioni in comparsa di costituzione e risposta erano nient’affatto generiche, bensì specifiche e documentate. Dall’esame degli atti cui questa Corte accede essendo chiamata a valutare un’omessa pronuncia non risulta né allegato né tantomeno provato il «possesso immemore» vantato dalla AVV_NOTAIO, a tal fine non potendo sopperire la documentazione dei lavori avvenuti sull’immobile in questione già a partire dal 1902 dai danti causa dell’odierna ricorrente.
Quanto all’omessa pronuncia sulla contestazione dell’appellante in merito alla nullità delle indagini peritali , estese all’art. 934 cod. civ., la Corte milanese ha ritenuto complessivamente insussistente la censura dell’allora appellante riguardante la nullità della CTU per ampliamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice : citando le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, ha espressamente ritenuto giuridicamente corrette, anche a prescindere dall’assenza di richiamo fatto dall’attrice, le conclusioni cui era giunto
il CTU il quale -accertato lo sconfinamento della AVV_NOTAIO nella proprietà della RAGIONE_SOCIALE -aveva dedotto l’applicabilità del principio desumibile dall’art. 934 cod. civ. e riassunto nel brocardo cuius est solum eius est usque ad sidera et ad inferos (v. sentenza impugnata p. 11, ultimo inciso del 4° capoverso).
Alla luce di quanto sopra chiarito, non sussistono le condizioni per censurare la pronuncia impugnata sotto il profilo dell’apparenza: la costante giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all ‘ interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01; Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 -01; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016). Il fondamento della decisione è chiaramente percepibile.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione falsa e applicazione degli artt. 183, 167, 345 cod. proc. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. -Omessa pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che l ‘ eccezione o domanda di usucapione sia stata considerata tardivamente formulata, posto che la AVV_NOTAIO aveva dedotto e provato sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado di essere proprietaria dell ‘ area, e che nessuno sconfinamento poteva esserle imputato. Trattandosi di un
diritto autodeterminato la causa petendi non ha alcuna funzione di specificazione della domanda o eccezione, che doveva pertanto considerarsi tempestiva.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre precisare che non viene in rilievo -con riferimento alla questione sollevata nel mezzo di gravame -il diverso principio dei diritti autodeterminati; la ricorrente ha reso una lettura parziale e inconferente della giurisprudenza di questa Corte che, nella pronuncia menzionata in ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12607 del 24/05/2010, Rv. 613297 -01, confermata più di recente da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 20/11/2019, Rv. 656205 -01; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7543 del 31/03/2011, Rv. 617434 -01), ha precisato che l’accoglimento di una domanda di usucapione ordinaria in grado di appello può essere accolta dal giudice, senza incorrere nel vizio di extrapetizione rispetto alla domanda di usucapione abbreviata proposta in prime cure, se però il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa.
Nel caso che ci occupa, è del tutto conforme a diritto l’impostazione motivazionale dell’impugnata sentenza, con la quale si è ritenuto che l’eccezione riconvenzionale di usucapione era stata tardivamente proposta dalla convenuta COGNOME, in quanto assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorquando era già maturata la preclusione -in relazione al disposto dell’art. 167 c.p.c. per la proposizione di eccezioni in senso stretto: ciò perché la formulazione dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto -per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l’eventuale fondatezza nel merito, previa
ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti -essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272 -01; v. anche Cass. n. 10206/2015).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione falsa e applicazione degli artt. 115, 196, 132, cod. proc. civ., e 2697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – Violazione dell’art. 132, n. 4) cod. proc. civ., motivazione meramente apparente o illogica e contraddittoria, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione resa dalla Corte d’Appello sulla questione sollevata dall’odierna ricorrente con riferimento alla nullità della CTU e alla necessità del suo rinnovamento per aver esorbitato dai limiti intrinseci al mandato conferito (accertamento dei confini), ignorando il giudice di seconde cure le specifiche contestazioni e censure mosse dall’appellante riguardo i vizi della relazione di CTU o dichiarandole mai formulate o intempestive.
Il motivo è inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte d’Appello ha esaminato tutte le censure con la tecnica dell’accorpamento delle questioni: quindi, è infondata l’affermazione secondo cui il giudice di seconde cure non avrebbe esaminato gli otto motivi di ricorso.
La valutazione del materiale probatorio -destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudice -è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità, non potendo dunque ravvisarsi né una violazione di legge né la nullità della sentenza
impugnata ( ex multis : (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
La Corte distrettuale non ha affatto omesso di considerare la doglianza dell’appellante, ossia che il CTU avesse esorbitato dall’ambito del quesito e dei poteri da lui concessi per legge: al contrario, ha spiegato che sia il giudice di prime cure, sia la stessa Corte d’Appello avrebbero compreso il ragionamento del perito, ritenendo entrambi i giudici di dover porre a fondamento del proprio convincimento le conclusioni cui questi era pervenuto, in quanto correttamente motivate (v. sentenza p. 11).
Del resto, come chiarito dalle SSUU, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui esame si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 – 02).
Il mezzo di gravame è, altresì, inammissibile nella parte in cui rileva il vizio di motivazione (« motivazione … illogica e contraddittoria ») secondo un paradigma censorio non più attuale: ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile, se non nei più ristretti limiti del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Nè la pronuncia in esame può essere censurata sotto il profilo dell’apparenza della motivazione , alla luce di quanto sopra evidenziato.
Infine, è inconferente la pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ., vizio che si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 – 01); ipotesi, come sopra ricordato, non sussistente nel caso di specie.
Il ricorso principale va pertanto rigettato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo, se dovuto.
II. RICORSO INCIDENTALE
1 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 873, 879, 889, 892 e 894 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La controricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto violata la distanza dal confine rispetto al posizionamento delle vasche e fioriere poste al di fuori del tratto che deve essere demolito. In sintesi, spiega la RAGIONE_SOCIALE, seguendo l’ iter logico della Corte d’Appello, le fioriere possono rimanere dove sono (ad eccezione, beninteso, del tratto posto nell’area sovrastante di proprietà della RAGIONE_SOCIALE) ma di fatto non possono essere utilizzate, poiché la piantumazione di piante o alberi
deve avvenire nel rispetto delle distanze legali. A giudizio della controricorrente, invece – considerando le caratteristiche delle vasche e fioriere utilizzate dalla ricorrente – esse possono essere considerate come costruzioni ai sensi degli artt. 873 e 879 cod. civ.
Il motivo è inammissibile, per novità della questione: dallo stesso ricorso incidentale (v. pag. 8) risulta che in sede di appello incidentale la RAGIONE_SOCIALE si era doluta del mancato accertamento della violazione delle distanze ex art. 889 cod. civ. con riferimento alle vasche e fioriere, senza tuttavia sollevare il diverso problema delle distanze ex 873 cc e dell’assimilabilità di queste ultime alle costruzioni .
Orbene: ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Cass. n. 15430 del 2018).
2 Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., per non essersi la Corte d’Appello pronunciata sulla censura relativa alla violazione delle distanze legali con riferimento alla posa dei macchinari e relative condotte dell’aria condizionata in aggetto sul tetto della Chiesa. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto che l’impianto di trattamento dell’aria dell’appartamento della AVV_NOTAIO era posto in
aggetto all’area di proprietà dell’attrice, ma sul punto non aveva statuito alcunché: parimenti la Corte d’Appello nulla ha statuito al riguardo.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado aveva effettivamente accertato che l’impianto di trattamento dell’aria dell’appartamento della AVV_NOTAIO era posto in aggetto all’area di proprietà dell’attrice , ma non aveva poi specificamente affrontato la questione del riposizionamento dei macchinari, limitandosi a condannare la AVV_NOTAIO alla «rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione di tutte le opere eseguite nell’area di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. con contestuale rilascio delle aree in questione …» . Benché la RAGIONE_SOCIALE avesse riproposto uno specifico motivo di appello incidentale (v. ricorso pag. 8 e foglio di precisazione delle conclusioni di parte appellata riportato in sentenza a p. 4, punto A), la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto.
Il vizio di omesso esame sussiste e pertanto la sentenza va cassata con rinvio perché si ponga rimedio alla lacuna, restando logicamente assorbito il terzo motivo sulla violazione dell’art. 96 comma 3 cpc.
Il giudice di rinvio (che si individua nella Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione) regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda