Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36335 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7640/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 878/2020 depositata il 30/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Genova ha stabilito che il confine tra il terreno di esso ricorrente, individuato nel catasto dei terreni del Comune di Orero dal mappale 305 del foglio 9, e i terreni di NOME e NOME COGNOME -odierni controricorrenti -, individuati dai mappali 306 e 309, corrisponde a quello catastale descritto dal consulente d’ufficio, salvo che per una determinata zona tra il mappale 305 e il mappale 309 in cui la linea di confine è stata definita concordemente dalle parti, ed ha ordinato ad esso ricorrente di rimuovere dal mappale 306 un muro a secco e una ‘coltre detritica’ addossata al medesimo muro e di ripristinare la pendenza naturale del medesimo mappale;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo n.3, c.p.c.’. Il ricorrente deduce che l’azione proposta dalla controparte come azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.) era in realtà una azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) atteso che con l’originaria citazione non era stato indicato alcun elemento di incertezza del confine ed erano invece state precisamente individuate, tramite planimetrie e foto, le parti dei terreni degli attori asseritamente occupate da esso ricorrente e di cui veniva chiesto il rilascio. Deduce ancora il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto inquadrare l’azione secondo la sua vera natura ed avrebbe dovuto respingerla per difetto di prova avendo riguardo ai titoli prodotti e non, come avvenuto, <>;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo n.3, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto di ricorrere alle mappe catastali come criterio primario per la determinazione dei confini;
con il terzo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 936 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo n.3 e n. 5, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello disposto la rimozione delle opere eseguite dal ricorrente sul mappale 306 senza prendere in considerazione l’eccezione per cui, avuto riguardo alla data di realizzazione delle opere e alla data in cui la domanda di rimozione era stata avanza, avrebbe dovuto essere confermata la decisione di primo grado di decadenza degli attuali controricorrenti dal diritto di ottenere detta rimozione. Ricorda il ricorrente che detta eccezione era stata accolta dal giudice di primo grado e che i controricorrenti avevano, con il quarto motivo di appello, contestato la decisione del tribunale;
Ai fini dell’esame dei primi due motivi di ricorso è opportuno premettere quanto segue.
4.1. La Corte di Appello ha ricordato che ‘con l’atto introduttivo del giudizio COGNOME NOME e NOME, proprietari di terreni siti …. contestavano a COGNOME NOME, proprietario confinante, di avere violato il confine occupando indebitamente parte del mappale 306 …. Aveva anche occupato parte del mappale 309 su cui aveva realizzato un muretto in pietra’. La Corte di Appello ha ricordato che, sulla base di tali contestazioni, gli attori avevano chiesto ‘l’accertamento e il regolamento dei confini, l’apposizione dei
termini, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni’. Il ricorrente a sua volta ricorda di avere sostenuto che ‘il confine tra il mappale 306 e il mappale 305 era rappresentato da un muro di sostegno della sottostante strada e che questo era lo stato dei luoghi al momento della vendita nel 1995 da ritenersi prevalente rispetto alle risultanze di cui alle mappe catastali ove il confine è posto più a monte …’ e di avere sostenuto ‘quanto al confine tra il mappale 309 e il mappale 305, che il confine non era quello indicato dagli attori’ e che egli in ogni caso ‘non aveva realizzato il muro in pietra su porzioni di terreno ricadenti nel mappale 309’. La Corte di Appello ha anche dato conto del fatto che l’odierno ricorrente aveva dichiarato di avere ‘acquistato il mappale 305 … dal padre e dante causa degli attori, proprietario originario dell’intero compendio con atto ai rogiti de AVV_NOTAIO del 3.8.2009′. Ha precisato che ‘il rogito del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO faceva riferimento -nella indicazione dei confini -soltanto alle mappe catastali’. Ha poi ricordato che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che la strada -alla quale e al dislivello creato dalla costruzione della quale il ricorrente aveva sostenuto doversi avere riguardo come segno di confine -‘passa dentro il mappale 306 mentre il confine con il mappale 305 corre oltre il muro di contenimento del terreno adiacente alla strada’. Ha evidenziato ancora la Corte di Appello che nel contratto di vendita sopra menzionato non vi era alcun riferimento al muro di contenimento da ciò potendo desumersi che lo stesso non segnasse il confine ma avesse soltanto la funzione di sostenere il terreno soprastante. Ha evidenziato, in proposito, che ‘all’epoca del rogito, esisteva un dislivello naturale tra il mappale 305 il mappale 306 in corrispondenza al confine catastale’, successivamente eliminato dal ricorrente con la costruzione di un muro nel mappale 306 e con il riporto di materiale detritico ‘che ha modificato la pendenza naturale del terreno’. Ha altresì evidenziato che non era certa
‘l’esistenza all’epoca del rogito di altri segni di confinamento dei fondi’. Ha concluso dagli elementi sopra detti che il confine ‘reale corrisponde a quello catastale’.
Tanto premesso ed avuto riguardo al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
5.1. Viene in contestazione l’interpretazione o qualificazione della domanda. Entrambe integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata. Da questo punto di vista il motivo è inammissibile.
5.2. Si aggiunge per completezza che anche ove l’azione fosse stata un’azione di rivendica, il motivo in esame in riferimento alla violazione dell’art.2697 c.c., menzionato nella rubrica del motivo stesso, non sarebbe configurabile alla luce dei seguenti insegnamenti:
-‘in tema di distinzione fra rivendica e azione per regolamento di confini, nessuna rilevanza assume il fatto che il giudice di merito non abbia esplicitamente qualificato come azione di rivendicazione quella proposta in giudizio dall’attore, se l’interesse del convenuto ad una corretta identificazione dell’azione si limiti al rispetto della disciplina relativa all’onere della prova e risulti che tale disciplina sia stata rispettata, essendosi il giudice attenuto al principio che all’attore in revindica incombe l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, sentenza n. 3009 del 22/12/1967);
-se, in linea di principio, in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore è particolarmente gravosa dovendo l’attore provare l’esistenza di un titolo originario di acquisto, laddove invece in caso di azione di regolamento di confini l’onere è meno gravoso, essendovi un contrasto non sull’esistenza ma solo sull’estensione del diritto attoreo (v., tra tante, Cass. n. 10066 /2018 ‘Mentre l’azione
di regolamento di confini presuppone un’incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l’azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull’attore incombe l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all’usucapione), tuttavia, tale onere probatorio a carico del rivendicante deve essere stabilito in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il rigore si attenua secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. In altri termini l’onere della prova in rivendicazione non può essere considerato in modo rigido ed indipendente dalla posizione che in concreto assume il convenuto nell’espletare la sua difesa. La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica , la dimostrazione, cioè, dell’acquisto legittimo dei danti causa all’infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all’entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n.1569 del 19/01/2022).
In particolare, il rigore dell’onere probatorio imposto all’attore in rivendica risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n. 22598/2010).
Nel caso di specie è pacifico ed è evidenziato dalla Corte di Appello che l’odierno ricorrente ha ‘acquistato il mappale 305 … dal padre e dante causa degli attori, proprietario originario dell’intero compendio con atto ai rogiti de AVV_NOTAIO del 3.8.2009′.
La Corte di Appello non avrebbe dunque violato l’art. 2697 c.c. decidendo in senso favorevole agli odierni controricorrenti neppure se l’azione fosse stata da qualificarsi come di rivendica.
È infondato il secondo motivo di ricorso. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello non ha violato la regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice si attiene alle mappe catastali in mancanza di altri elementi per stabilire il confine tra due fondi.
6.1. La Corte di Appello è giunta alla propria conclusione tenendo conto, da un lato, del contenuto del contratto di vendita che ‘faceva riferimento -nell’indicazione dei confini -soltanto alle mappe catastali’ e così valorizzando le mappe in quanto solo elemento valorizzato allo scopo della confinazione in quel contratto con cui l’originariamente unico proprietario aveva frazionato la proprietà cedendo il mappale 305 al ricorrente, e tenendo conto, dall’altro lato, della assenza di indici di diversa confinazione;
il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile e il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato;
il terzo motivo è fondato.
8.1. La Corte di Appello ha disposto la rimozione delle opere realizzate dal ricorrente come immediata conseguenza della rilevata insistenza delle opere stesse sul terreno degli odierni controricorrenti.
8.2. La Corte di Appello, come denunciato dal ricorrente mediante il motivo ora in esame e al di là della relativa rubrica, ha trascurato di pronunciare sulla eccezione per cui gli odierni controricorrenti
erano decaduti dal diritto di ottenere la rimozione delle opere ai sensi dell’art. 936 c.c. La disposizione prevede che il proprietario del suolo su cui un terzo abbia realizzato un’opera non può più domandarne la rimozione trascorsi sei mesi dalla notizia dell’incorporazione. Su questa eccezione la sentenza tace;
9.il terzo motivo di ricorso deve essere accolto;
in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per esame della eccezione sollevata dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 936 c.c. nonché per le spese del processo;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 12 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME