Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1268 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
R.G.N.
13582/18
U.P.
15/12/2022
SENTENZA
Regolamento di confini sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13582/NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del AVV_NOTAIO COGNOME, in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliati ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, INDIRIZZO; controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 372/2018 (pubblicata il 28 febbraio 2018);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso, limitatamente al primo motivo, con le statuizioni conseguenziali;
letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dalla difesa della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del 23 marzo 2009, la sig.ra NOME COGNOME, premettendo di essere proprietaria del fondo distinto in catasto a INDIRIZZO San Nicola a Vasto al foglio 26, part. nn. 653, 336, 337 e 1119, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari del terreno confinante (identificato dalle particelle nn. 335, 831, 834, 837 e 4431 del medesimo foglio 26 e sul quale essi avevano costruito un fabbricato nel 2007 in violazione delle distanze legali), formulando domanda per l’accertamento, qual e linea di confine fra le proprietà attorea e convenuta, di quella coincidente con lo sviluppo della recinzione dalla stessa apposta lungo un tracciato prima delimitato da una siepe, e, per l’effetto, chiedeva di essere dichiarata proprietaria dell’area di confine all’interno della recinzione per essere stata dalla medesima posseduta pacificamente da oltre trent’anni, e perciò usucapita, con condanna dei convenuti alle spese di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano il rigetto de lle domande attoree, sostenendone l’infondatezza e contestando la prospettazione dell’attrice con riferimento all’individuazione del
confine fra i fondi, da ritenersi, invece, coincidente con quello risultante dalle mappe catastali.
Istruita la causa con l ‘acquisizione dei verbali contenenti gli esiti di una prova orale assunta in altro, connesso, procedimento pendente inter partes , oltre che con l’esperimento di C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 25/2012, accoglieva la domanda attorea, accertando e dichiarando che la linea di confine fra le proprietà in contesa fosse rappresentata dalla individuata recinzione, e, dichiarata assorbita la domanda di usucapione, condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Decidendo sul gravame interposto dai soccombenti convenuti, la Corte di appello di L’Aquila, nella costituzione dell’appellata, con sentenza n. 372/2018 (pubblicata il 28 febbraio 2018), accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava che la linea di confine fra i fon di in contestazione era quella risultante dalle mappe catastali, ordinando alla COGNOME di rimuovere la rete metallica e di restituire agli appellanti la disponibilità del tratto di terreno dalla stessa in precedenza occupato fino alla linea catastale, condannandola anche alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte abruzzese, dopo aver valutato gli elementi forniti dall’attrice (poi appellata) a sostegno delle sue pretese inidonei a fornire prova certa del confine, rilevava che fosse necessario ricorrere allo strumento sussidiario, costituito dalle risultanze delle mappe catastali, da ritenersi, perciò, ‘l’unico applicabile’ al caso di specie. Più esattamente, il giudice di appello rilevava come, non essendo stata prodotta in appello la relazione del C.T.U. alla quale entrambe le parti avevano fatto riferimento e della quale la sentenza di primo grado conteneva solo un rapido e breve
riferimento, e non potendosi rinvenire al momento della decisione neppure il fascicolo d’ufficio di primo grado nel quale era contenuta, non era dato desumere dalla stessa, in quella sede, nessun elemento a sostegno né della tesi attorea né di quella di controparte, mancando anche altri significativi riscontri a sostegno delle domande della sig.ra COGNOME, non essendo allo scopo sufficienti le generiche dichiarazioni rese da informatori in un processo avente diverso oggetto ( id est: denuncia di nuova opera), peraltro discordanti e non univoche, e non esistendo dunque piena prova a conferma delle tesi attoree.
Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la sig.ra COGNOME NOME. Hanno resistito con controricorso i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
All’esito dell’adunanza camerale prevista dall’art. 380 -bis. 1. c.p.c., il collegio riteneva che il ricorso involgesse la soluzione di questioni che, in difetto di evidenza decisoria, risultava opportuno trattare in pubblica udienza, che, perciò, veniva fissata per l’odierna data, in prossimità della quale la difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. -la violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., deducendo che l’impugnata sentenza è da ritenersi viziata da ultrapetizione, sul presupposto del mancato rilievo dell’inammissibilità (tempestivamente eccepita) della domanda proposta per la prima volta in appello dai soccombenti convenuti e non avanzata nel giudizio di primo grado, nel quale essi si erano
limitati a chiedere soltanto il rigetto della domanda per difetto dei presupposti dell’azione e, cioè, per l’assenza dell’incertezza oggettiv a e soggettiva del confine, ma non anche ad invocare l’accertamento della linea confinaria sulla base delle mappe catastali e, comunque, l’emissione dell’ordine di rilascio dell’area che fosse risultata illegittimamente detenuta da essa ricorrente.
Con la seconda censura, la ricorrente deduce -in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. -la violazione degli artt. 950 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., lamentando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte abruzze se aveva ritenuto insufficiente la prova degli elementi apportati per la determinazione della linea di confine attraverso i dati rilevati dalle fotografie, dalla recinzione in loco , dagli informatori e dalle risultanze della C.T.U., omettendo di acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado che conteneva la relazione di C.T.U. disposta dal Tribunale, dalle cui risultanze era dato evincere che -come ritenuto dal giudice di primo grado -la linea reale di confine coincideva con quella delimitata dalla recinzione.
Rileva il collegio che -sul piano del criterio dell’ordine logico -giuridico delle questioni -debba essere esaminato prioritariamente il secondo motivo.
Esso è fondato per le ragioni che seguono.
Si osserva in proposito che la valutazione probatoria operata dal giudice di appello, per quanto insindacabile nell’apprezzamento delle risultanze delle prove orali, è stata operata prescindendo dalle emergenze della relazione della c.t.u. (dalle quali si evinceva una precisa ricostruzione dei luoghi, come tale da indurre anche ad migliore valutazione delle altre risultanze istruttorie e di maggiore o minore attendibilità delle stesse), che avrebbe potenzialmente potuto
avallare la ricostruzione posta dalla COGNOME a fondamento della sua domanda di determinazione giudiziale del confine (senza, quindi, dover ricorrere -in caso di positivo accertamento della tesi dell’odierna ricorrente -al criterio sussidiario delle risultanze catastali), non avendo la Corte di appello disposto l’acquisizione del fasc icolo d’ufficio di primo grado (senza, tuttavia, nemmeno ordinarne la ricostruzione, nell’eventualità dell’accertata impossibilità di tale acquisizione).
Con il motivo in esame, quindi, la ricorrente denuncia la decisività della valutazione di detta relazione peritale, richiamando i passaggi della stessa (dai quali sarebbe addirittura emersa la certezza della linea confinaria in coincidenza dell’esistente recinzione) che, nella ricostruzione prospettata, coincideva con gli esiti riconducibili all’espletata prova testimoniale (v. pagg. 11-12 del ricorso), così assolvendo al necessario onere dell’indicazione specifica degli elementi potenzialmente determinanti ai fini della possibile decisione della causa in senso diverso da quello a cui è pervenuto il giudice di appello (cfr., tra le tante, Cass. n. 688/2010, Cass. n. 1678/2016 e Cass. n. 20631/2018), con il ricorso al criterio residuale delle risultanze emergenti dalle mappe catastali (oltretutto, nella specie, applicato con l’illegittima emanazione dell’ord ine di rilascio, a carico della COGNOME, dell’area ritenuta abusivamente occupata, nonostante che le controparti, costituendosi in giudizio, non avessero affatto richiesto tale statuizione).
Pertanto, solo nell’eventualità dell’acquisizione di un cons eguente insufficiente quadro probatorio definitivo (che tenesse conto di tutte le risultanze istruttorie disponibili e, soprattutto, di quelle riconducibili alle emergenze della CTU, in applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla valutazione dell’ effettiva fondatezza o meno
dell’azione prevista dall’art. 950 c.c.), la Corte di secondo grado avrebbe potuto accogliere l’appello, ancorché solo limitatamente al rigetto della domanda così come inizialmente introdotta dalla COGNOME, applicando il crite rio sussidiario di cui al comma 3 dell’art. 950 c.c., senza, però, poter disporre il conseguente rilascio del terreno eventualmente rilevato come abusivamente detenuto dall’appellata a seguito di tale determinazione, stante l’inammissibilità della relativa domanda, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado dagli appellanti (non avendo formato oggetto di apposita domanda riconvenzionale in sede di costituzione nel giudizio di primo grado: cfr. Cass. n. 858/2007 e Cass. n. 852/2016).
Per effetto della ravvisata fondatezza del secondo motivo, il primo rimane assorbito.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolto il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo. Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso, nella camera di consiglio, della Sezione seconda civile in