Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11557 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 01897/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili digitali dei difensori.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati.
-controricorrenti-
Avverso la sentenza n. 1392/2022 resa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 6/6/2022, pubblicata il 14/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME, quale proprietario di un fondo sito nel Comune di Nervesa della Battaglia, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari del fondo confinante, onde chiedere l’accertamento ex art. 950 cod. civ. del confine tra i due fondi e la condanna dei convenuti alla rimozione di alcuni alberi di alto fusto posti a dimora senza il rispetto della pertinente distanza legale dal confine.
Costituitisi in giudizio, NOME COGNOME e NOME COGNOME non si opposero all’azione di accertamento del confine, ma eccepirono l’intervenuta usucapione del diritto di mantenere tutti gli alberi di alto fusto a distanza inferiore.
Il giudizio si concluse con la sentenza n. 1722/2020, con la quale il Tribunale di Treviso determinò la linea di confine sulla base delle indicazioni del c.t.u., nominato in corso di giudizio, e condannò i convenuti ad estirpare o arretrare a oltre mt. 3 dalla linea del determinato confine tre alberi di alto fusto.
Incardinato il gravame su iniziativa di NOME COGNOME in relazione alla determinazione del confine , la Corte d’Appello di Venezia, nella resistenza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rigettò l’appello con la sentenza n. 1392/2022, pubblicata il 14/6/2022.
NOME NOME ha proposto, quindi, ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandosi ad un unico motivo. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 950, 948, 1158 e 2729 cod. civ.», perché i giudici di merito, nel fondare la decisione sulle conclusioni prospettate dal c.t.u., che aveva, a sua volta, svolto l’accertamento demandatogli tenendo conto dei rilievi compiuti, della posizione della rete di recinzione e della ricostruzione delle relative parti mancanti, sulla base delle dichiarazioni dei testi e della planimetria depositata in Comune nel 2005 dagli stessi appellati e, dunque, alla stregua di elementi provenienti da questi ultimi, avevano valorizzato, per un verso, un aspetto, quello della rete, che era stato specificamente oggetto di contestazione in quanto asseritamente spostata dagli alberi, senza dare risposta ai rilievi svolti dagli appellanti, e, per altro verso, circostanze, quali il comportamento dei convenuti, irrilevanti in assenza di domanda di usucapione, facendo così in modo che l’oggetto del contendere, ossia l’invasione del fondo attoreo da parte della rete, divenisse essa stessa prova in sé.
2. il ricorso è fondato.
C ostituisce principio pacifico quello secondo cui, l’azione di regolamento di confini, ossia l’azione diretta a determinare l’estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse
dall’incertezza dei limiti, ha la finalità di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi , determinando talvolta l’effetto restitutorio (Cass., Sez. 2, 6/12/2000, n. 15507). In ragione di ciò, il giudice dispone di poteri maggiori di quelli spettantigli nelle controversie di “revindica” o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall’osservanza del principio actore non probante reus absolvitur , gravando su entrambe le parti l’onere di indicare gli elementi utili, e , per altro verso, gode di un’ ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2, 11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993).
Il giudice è comunque in ogni caso tenuto ad accertare se sussista nei titoli l’univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l’eliminazione della denunciata incertezza (Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899). Pertanto, il giudice, pur potendo servirsi di qualsiasi mezzo istruttorio anche di carattere tecnico e preventivo e persino della prova testimoniale (fermo il vaglio dell’ammissibilità e della concludenza della medesima), deve dare prevalenza, in prima battuta, agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull’estensione dei fondi confinanti (Cass., Sez. 2, 8/11/1985, n. 5459; Cass., Sez. 2. 11/8/1990, n. 8212).
La sostanziale prevalenza dei titoli di proprietà, pur in assenza di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli elementi probatori se non quello derivante dalla funzione sussidiaria esplicitamente
attribuita alle mappe catastali (Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739), in quanto idonei a chiarire l’estensione e la configurazione dei fondi confinanti, è stata chiaramente affermata, peraltro, allorquando i fondi siano originariamente costituiti da un unico appezzamento, come nella specie, secondo quanto accertato dal c.t.u. e riportato in ricorso, laddove la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto (Cass., Sez. 2, 7/4/2016, n. 6740; Cass., Sez. 2, 8/9/2015, n. 17756; Cass., Sez. 2, 12/11/2007, n. 23500).
Ciò significa che, pur potendo il confine essere stabilito sulla base degli elementi ritenuti attendibili (Cass., Sez. 2, 3/5/2001, n. 6189) e pur potendo essere oggetto di valutazione la sussistenza di termini lapidei (quali per l’appunto la rete di recinzione) e perfino la loro modificazione, quale indizio a sua volta apprezzabile nel quadro delle risultanze processuali (Cass., Sez. 2, 17/11/2021, n. 34825; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993), ciò non esclude che l’avvio della disamina non può che partire dalla verifica sui titoli di proprietà e, ove esistente, del frazionamento allorché i fondi abbiano originariamente fatto parte di un unico appezzamento, potendo semmai ad essa seguire, in caso di persistente incertezza, la valutazione delle ulteriori prove, documentali, testimoniali e presuntive, allorché il confine sia rimasto ancora incerto.
A tali principi non si è però attenuta la Corte di merito, in quanto, nonostante la contestazione in ordine alla coincidenza del confine con la rete esistente, peraltro divelta in più punti, ha del tutto omesso di analizzare i titoli di proprietà e di verificare
l’esistenza di frazionamenti , ma si è limitata a valorizzare tutte le altre prove acquisite, reputandole convergenti nel senso della sovrapponibilità del confine con tali segni lapidei.
In sostanza la Corte d’Appello ha determinato il confine sulla scorta di una mera ipotesi (rimasugli della rete di recinzione).
Si rende necessario nuovo esame.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione