Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16278-2022 proposto da:
COGNOME NOME, anche in qualità di erede di COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1323/2021 della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 31/12/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME e COGNOME evocavano in giudizio NOME innanzi il Tribunale di Chiavari, invocando il regolamento del confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti e la condanna della convenuta al rilascio della porzione da essa occupata.
Si costituiva la COGNOME, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione contesa, previa la chiamata in giudizio di COGNOME NOME, dal quale ella aveva acquistato il fondo di sua proprietà.
Quest’ultimo si costituiva a sua volta, resistendo alla domanda spiegata nei suoi confronti.
Con sentenza n. 324/2011 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 1323/2021, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, regolando il confine come da indicazioni del C.T.U.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 950, 1362, 1363 c.c. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, con motivazione apparente o comunque viziata da irriducibile contrasto logico, erroneamente interpretato le risultanze documentali acquisite all’istruttoria, valorizzando l’allegazione, ai rispettivi titoli dedotti dalle parti, di un medesimo tipo di frazionamento, a discapito della
indicazione, in detti atti, dell’esatta consistenza dei terreni rispettivamente acquistati.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di regolamento di confini.
Unico motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sull’interpretazione della volontà contrattuale e sulla valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte d’Appello ha attribuito valenza probatoria, ai fini dell’individuazione del confine, al tipo di frazionamento allegato all’atto di divisione (cfr. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174), ritenuto corrispondente alla volontà dei condividenti perché sottoscritto dalle parti e perché i lotti assegnati erano trasferiti ‘a corpo’, mentre le misure nominali indicate nell’atto erano precedute dalla locuzione ‘circa’. L’affermazione della ricorrente che la volontà negoziale delle parti sarebbe stata diversa da quanto rappresentato nel tipo di frazionamento pone questione di merito (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27834 del 22/09/2022, Rv. 665713; Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 22/05/2013, Rv. 626276)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositate dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Nulla, invece, nei confronti delle parti rimaste intimate, in difetto di svolgimento di attività difensiva, da parte delle
stesse, nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda