Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21262 – 2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
INDIRIZZO, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso,
giusta procura in calce al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 4/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal consigliere COGNOME; letta la memoria della società ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2006, il RAGIONE_SOCIALE, proprietario del locale adibito a palestra facente parte del RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, propose impugnazione avverso la delibera assembleare, adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 17 novembre 2005, con cui era stata decisa la costruzione di un muro a confine tra il vialetto di accesso antistante l’ingresso dello stabile condominiale e la contigua area cortilizia, di sua proprietà esclusiva, facente invece parte di altro stabile in INDIRIZZO.
Con sentenza n.4096/2009, il Tribunale di Roma accolse l’impugnazione, rilevando d’ufficio la nullità della delibera perché avente ad oggetto la modifica di un bene non condominiale e condannò il RAGIONE_SOCIALE all’abbattimento del muro e al risarcimento de l danno da liquidarsi in separata sede.
In particolare, il Tribunale rilevò che il tratto di area su cui era stato edificato il muro non risultava appartenere al RAGIONE_SOCIALE perché espressamente escluso dagli atti di compravendita con cui l’originario proprietario del fabbricato ne aveva ceduto le singole unità abitative.
Con sentenza n.70/2018, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE e in riforma della
sentenza impugnata, respinse l’impugnazione della delibera proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale escluse che il muretto di confine fosse stato edificato – come invece affermato in primo grado – su area non appartenente al condominio perché ritenne che dal Regolamento del RAGIONE_SOCIALE e dagli allegati stralci tecnici risultasse che il vialetto di ingresso – passo carrabile, al suo culmine, segnasse il confine con il fabbricato di INDIRIZZO, del quale faceva parte l ‘area cortilizia di proprietà del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo articolato in due censure, illustrato da successiva memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo , articolato in riferimento al n. 3 e al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, con un primo profilo, la violazione dell’art. 922 cod. civ.: erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto rilevante il Regolamento di RAGIONE_SOCIALE e gli allegati tecnici, per escludere che il muretto oggetto della delibera condominiale sia stato realizzato su un tratto di area non condominiale; il Regolamento, invece, non sarebbe idoneo titolo per individuare il confine con l’area cortilizia di sua proprietà esclusiva, estranea al RAGIONE_SOCIALE. Per altro profilo, la società ricorrente ha, quindi, lamentato che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato il contenuto del rogito per notar COGNOME del 23 dicembre 2003.
1.1. Il primo profilo del motivo è fondato. Innanzitutto, in fatto, deve puntualizzarsi che l’area su cui è stato deliberato che sorga il muretto è posta a confine tra il vialetto di accesso allo stabile condominiale di INDIRIZZO e l’ area cortilizia appartenente al RAGIONE_SOCIALE
ricorrente , posta nell’immobile di INDIRIZZO e, perciò, evidentemente, non facente parte del RAGIONE_SOCIALE in causa.
Quello di cui si controverte nella fattispecie, dunque, è se, in data 17 novembre 2005, l’assemblea abbia deliberato la costruzione di un muretto su un’area di proprietà condominiale o, invece, abbia statuito la trasformazione di un’area che condominiale non è , con conseguente nullità della decisione.
Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che l’area è condominiale perché così risulterebbe, come peraltro ritenuto dalla Corte d’appello, d al Regolamento, depositato negli atti del AVV_NOTAIO con verbale rep.23613 del 31 gennaio 1947; al Regolamento dovrebbe riconoscersi natura contrattuale in quanto predisposto e sottoscritto dall’originario proprietario/costruttore e, pertanto, come tale, idoneo ad attribuire la comproprietà dei beni elencati nell’art.1117 cod. civ. ai proprietari delle si ngole unità immobiliari; in tal senso avrebbe statuito questa Corte con ordinanza n.4432/2017, laddove ha previsto che «con il regolamento di condominio di fonte e contenuto contrattuale ben può essere attribuita la comproprietà delle cose, incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 cod. civ., a coloro cui appartengono alcune determinate unità immobiliari, indipendentemente dalla sussistenza di fatto del rapporto di strumentalità che determina la costituzione ex lege del condominio edilizio».
La tesi del controricorrente non può essere condivisa.
Per principio consolidato, in tema di condominio negli edifici, in base all’art. 1117 cod. civ., il Regolamento di condominio, quand’anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione, perché non costituisce un titolo di proprietà, sicché la natura condominiale di un’area separata e autonoma rispetto all’edificio in cui ha sede il RAGIONE_SOCIALE stesso intanto può essere riconosciuta in quanto risulti
consacrata in un titolo petitorio, formatosi in precedenza (Cass. Sez. 2, n. 8012 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 7917 del 20/03/2023; Sez. 2, n. 27996 del 04/10/2023).
Nella specie, invero, il RAGIONE_SOCIALE, seppure condomino di INDIRIZZO, è, in riferimento all’area contesa, a confine, soggetto terzo ed estraneo perché la sua area cortilizia è in INDIRIZZO e non appartiene al RAGIONE_SOCIALE, sicché è escluso che nei suoi confronti, in riferimento a questa sua ulteriore qualità, il Regolamento possa rilevare quale titolo di proprietà della porzione contesa.
In tal senso l’ordinanza citata dal controricorrente, peraltro con l’estrapolazione di una frase, non è pertinente alla fattispecie: l’area cortilizia in proprietà del RAGIONE_SOCIALE è, infatti, pacificamente estranea al complesso immobiliare di INDIRIZZO, sicché al l’odierno ricorrente , che non riveste, rispetto a questo immobile, la qualità di condomino, non è opponibile il Regolamento quale titolo idoneo a individuare le parti comuni.
In corretta applicazione dei principi suesposti, la Corte d’appello avrebbe allora dovuto accertare la natura condominiale o non dell’area su cui dovrebbe sorgere il muretto soltanto in riferimento ai titoli petitori formatisi in precedenza in favore sia del RAGIONE_SOCIALE che del RAGIONE_SOCIALE, interpretandone e confrontandone il contenuto; tanto, invece, non ha fatto, riferendosi al Regolamento condominiale.
3. Il ricorso è perciò accolto, con assorbimento del secondo profilo di censura; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini l’impugnazione della delibera condominiale proposta dal centro in applicazione di quanto qui statuito.
Decidendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda