Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Oggetto: regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22521/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
resistente
–
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1873/2024, depositata il 23 agosto 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
intimato –
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiede l’inammissibilità del regolamento di competenza.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME propongono ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, depositata il 23 agosto 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale di Catania, a decidere sulle loro domande di accertamento della nullità delle fideiussioni dagli stesse rilasciate, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE, per violazione della normativa antitrust , violazione degli obblighi di informazione e buona fede e mancanza di causa per eccesso di garanzia del credito, di accertamento della liberazione dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ. e, in via subordinata, di accertamento della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse, applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta e usurari, e per illegittima capitalizzazione degli stessi e di nullità dei contratti di conto corrente oltre che per illegittima capitalizzazione degli interessi, per illegittimo esercizio del jus variandi e applicazione della commissione di massimo scoperto, per indeterminatezza, assenza di causa e mancanza di consenso delle clausole relative a costi e spese di gestione, e per illegittimo calcolo della valuta;
la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE ritenendo che gli attori non rivestissero la qualità di consumatori e che, conseguentemente, non poteva trovare il relativo criterio di competenza previsto dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206;
la sola RAGIONE_SOCIALE deposita memorie ai sensi degli artt. 47, quinto comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente rilevato che, come osservato sia dalla controricorrente, sia dal pubblico ministero, la sentenza impugnata è stata comunicata alle parti il 23 agosto 2024 e che, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., da tale data decorre il termine perentorio di trenta giorni per la notifica del ricorso per regolamento di competenza;
priva di rilevanza è, infatti, la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato assunto nella forma della sentenza e non nella forma dell’ordinanza, come in oggi previsto dall’art. 42, primo comma, cod. proc. civ., non essendo tale circostanza idonea a escludere l’assoggettamento del provvedimento al regolamento necessario di competenza quale unico mezzo di impugnazione, indipendentemente dal nomen juris adottato dal giudice, e, conseguentemente, l’onere del rispetto del menzionato termine;
parte ricorrente non ha osservato siffatto termine, avente scadenza, tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini, il 30 settembre 2024, avendo proceduto alla notifica del ricorso solo in data 10 ottobre 2024;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso per regolamento di competenza inammissibile; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025.
Il Presidente