Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32163 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 623/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 312/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
ad NOME COGNOME COGNOME veniva ingiunto, con decreto n. 210/2013, il pagamento dell’importo di euro 9.175,43 a favore della RAGIONE_SOCIALE, per alloggio e mantenimento del cavallo NOME for ever, per omesso pagamento della quota associativa annuale e di ulteriori spese veterinarie e di mascalcia;
l’ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Perugia, lamentandone l’incompetenza, perché, essendo consumatore, residente a Roma, il Tribunale territorialmente competente avrebbe dovuto essere quello di Roma; denunciava, in aggiunta, l’indeterminatezza della procura e l’improcedibilità del decreto ingiuntivo; chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME; nel merito: a) deduceva l’inesistenza del credito ingiunto perché tutte le spese per il cavallo NOME For Ever erano state assunte da NOME COGNOME a partire dal settembre 2011, non era mai stato socio della società RAGIONE_SOCIALE, non aveva stipulato alcun contratto associativo; b) invocava almeno la compensazione con l’importo di euro 10.560,00 versato per la compravendita, mai perfezionatasi, di un cavallo; c) chiedeva, in via riconvenzionale, il risarimento dei danni per l’utilizzo, senza autorizzazione, del cavallo NOME for ever, per causa del quale il cavallo era rimasto azzoppato, e la restituzione dell’importo di euro 8.060,00 per l’acquisto di un cavallo che non si era mai realizzato e la restituzione di euro 2.500,00 versati a NOME COGNOME per l’acquisto in comproprietà del cavallo NOME, poi trasferito al centro RAGIONE_SOCIALE nel mese di giugno 2011;
il Tribunale adito, con la sentenza n. 1002/2016, accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale per i crediti inerenti lo stallaggio, esaminava, invece, la domanda avente ad oggetto il pagamento della quota associativa dal settembre 2011 al marzo
2013 e il rimborso delle spese di mascalcia e veterinarie, la accoglieva e rigettava la domanda risarcitoria avente ad oggetto l’indebito uso del cavallo NOME for ever e quella di restituzione delle somme versate ai fratelli COGNOME per la compravendita dei cavalli non realizzatasi;
detta sentenza veniva impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, per aver accolto solo parzialmente l’eccezione di incompetenza territoriale, per aver negato l’autorizzazione a chiamare in causa NOME COGNOME, per aver ritenuto sussistente il rapporto associativo con il RAGIONE_SOCIALE, per averlo condannato al pagamento delle spese veterinarie e di mascalcia, per aver rigettato la domanda risarcitoria, per non avere accolto l’eccezione di compensazione, per averlo condannato alle spese processuali per l’intera controversia;
la Corte d’Appello, con la sentenza n. 312/2019, depositata in data 17/05/2019, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, estendendola all’intera controversia, con assorbimento di ogni altra questione, ha compensato le spese per entrambi i gradi di giudizio, ha fissato il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma quale foro speciale del consumatore, ma ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al pagamento della quota associativa da settembre 2011 a marzo 2013, quantificata in euro 450,00 oltre agli interessi, ritenendola di competenza territoriale del Tribunale di Perugia;
NOME COGNOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi;
nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, rimasti intimati;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria;
Considerato che :
1) con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 2 e n. 3, cod.proc.civ., la violazione ed errata applicazione/interpretazione dell’art. 3, lett. a e dell’art. 33, 2° comma del d.lgs. n. 206/2005, dell’art. 25 Cost. nonché dell’art. 111 Cost e degli artt. 31 e ss., 38 e 40 cod.civ.;
attinta dal mezzo impugnatorio è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso che ricorresse la competenza del foro del consumatore relativamente alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle quote associative;
il ricorrente invoca, a supporto della censura mossa alla Corte d’Appello, la propria qualità di consumatore e quella di professionista della società RAGIONE_SOCIALE; aggiunge di non essere mai stato socio del centro RAGIONE_SOCIALE, essendo rimasto anche nell’anno 2010 solo socio temporaneo;
2) con il secondo motivo il ricorrente, con riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., in via subordinata rispetto al motivo precedente, denuncia la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e degli artt. 115, 116 cod.proc.civ. nonché dell’art. 2719 cod.civ. che avrebbe reso illogica la decisione e la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal fatto di non avere mai assunto la qualifica di associato del centro RAGIONE_SOCIALE;
il ricorrente sostiene di avere sempre contestato di essere stato socio del centro RAGIONE_SOCIALE, deduce di essere stato solo associato temporaneo nel 2010, lamenta la produzione in fotocopia dell’asserito contratto associativo, sostiene di non aver approvato per iscritto le clausole del contratto associativo, insiste sul fatto che l’art. 11 del contratto associativo impediva di considerare socio l’associato temporaneo, afferma che il credito ingiunto era basato su fatture che non gli erano pervenute e che non contenevano l’indicazione dell’ammontare delle quote associative pretese;
il ricorso è inammissibile;
la Corte d’Appello ha deciso esclusivamente su una questione di competenza, essendo gli altri capi della pronuncia -revoca del decreto ingiuntivo opposto, conferma parziale della decisione impugnata, regolazione delle spese di lite -conseguenziali alla decisione sulla competenza e necessari una volta assunta la decisione sulla competenza (Cass. 10/07/2017, n. 17025; 18/08/1997, n. 7661);
per ricorrere avverso detta sentenza sarebbe stato necessario proporre istanza per regolamento necessario di competenza e non già un ordinario ricorso per cassazione, perché le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 cod.proc.civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza;
ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza e risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata, sancito dall’art. 47 cod.proc.civ., 2° comma, decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della cancelleria dell’avviso di deposito della sentenza ai sensi dell’art. 133 cod.proc.civ.;
l’onere di dimostrare l’assenza di comunicazione o la comunicazione avvenuta in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto (Cass. 11/03/2014, n. 5598; Cass. 07/05/2015, n. 9268), con
conseguente applicazione del termine lungo previsto dall’art. 327 cod.proc.civ., è a carico della parte;
ora, la sentenza non risulta notificata -la notificazione è equiparata quoad effectum alla comunicazione di cancelleria – né è stato soddisfatto, da parte del ricorrente, l’onere di provare la mancata comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, con la conseguente operatività del termine lungo; pertanto, non vi sono i presupposti per convertire l’atto in ricorso ordinario per cassazione;
per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi alla liquidazione sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimato;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/10/2023 dalla Terza