Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17535/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1066 del 17/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente;
RILEVATO CHE
-nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena a favore di Generali Italia S.p.A. e contro la Assicuratrice Milanese S.p.A. per il pagamento ( pro quota ex art. 1910, comma 4, c.c.) dell ‘ indennizzo assicurativo corrisposto alla Pop Npls 2018 (cessionaria del credito di Banca Tercas, creditrice ipotecaria della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell ‘ immobile danneggiato da un incendio e oggetto di coassicurazione), quest ‘ ultima società deduceva la pendenza, innanzi al Tribunale di Teramo di una controversia, avviata dal Fallimento della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell ‘ indennizzo assicurativo asseritamente dovuto in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato (e, cioè, dell ‘ incendio);
-l ‘ opponente eccepiva, dunque, la continenza delle liti ex art. 39, comma 2, c.p.c. e domandava la sospensione dell ‘ opposizione al decreto monitorio sino alla decisione della causa pendente a Teramo;
-il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1066 del 17/6/2024, respingeva tutte le eccezioni di rito e di merito svolte dall ‘ opponente (in particolare, reputava ostativa alla configurabilità della litispendenza la diversità dei soggetti che erano parti delle due controversie) e rigettava l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo;
-avverso tale provvedimento, la società Assicuratrice Milanese proponeva regolamento facoltativo di competenza;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso;
-la controricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché rivolto avverso un provvedimento di rigetto dell ‘ istanza di sospensione;
-la sentenza impugnata col regolamento è stata emessa ai sensi dell ‘ art. 281sexies c.p.c. il 17/6/2024 e, dunque, la stessa si intende pubblicata e comunicata nella stessa data;
-il ricorso è stato notificato soltanto il 20/7/2024, oltre il termine prescritto dall ‘ art. 47, comma 2, c.p.c., senza che assuma alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine, la notificazione del provvedimento, eseguita dalla controparte il 21/6/2024;
-inoltre, secondo consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5645 del 07/03/2017, Rv. 643987-01), « L ‘ ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell ‘ art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell ‘ art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest ‘ ultima norma, dalla ratio di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall ‘ impossibilità di accedere ad un ‘ interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale»;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione