Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5325 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15397/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso da sé stesso, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 9382/2025, pubblicata il 20/06/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
RAGIONE_SOCIALE, premettendo di essere creditrice di NOME COGNOME della somma di € 8.017,74 , a fronte di un contratto di finanziamento sottoscritto da quest’ultimo nel 2013 con
RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN) il decreto ingiuntivo n. 95/2024 per la somma di € 1.000,00.
Avverso tale decreto il COGNOME ha proposto opposizione, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice del monitorio e chiedendo espressamente che fossero applicate le norme del c.d. ‘ foro del consumatore ‘.
Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con la sentenza n. 143/2024, accogliendo l’eccezione preliminare, ha revocato il decreto ingiuntivo, declinando la competenza in favore Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con l’ assegnazione dei termini ex lege per la riassunzione e con la condanna al pagamento delle spese a carico della società opposta.
Con atto di citazione notificato il 26/09/2024, la RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: ‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare il convenuto al pagamento delle somme ritenute di giustizia, maggiorate degli interessi convenzionali dal 09/08/2013 alla notifica del presente atto, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 cc. dal deposito della domanda al saldo; condannare in ogni caso il convenuto al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento danni ex art. 2043/2059 cc. a titolo risarcitorio, integrando la mancata attività restitutoria di COGNOME gli estremi soggettivi-oggettivi del reato ex art. 646 cp. Con riserva di articolare giuramento decisorio. Ai fini fiscali il valore della causa è 5.100,00 euro ‘ .
Il convenuto si è costituito eccependo: i) l’incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE; ii) la mancanza di idonea procura alle liti; iii) la prescrizione del credito ingiunto.
Con la sentenza n. 9382/2025, pubblicata il 20/06/2025, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -dopo aver evidenziato che l’originario ricorso per decreto
ingiuntivo era stato proposto per la somma di € 1.000,00 e che il giudizio riassunto aveva, invece, ad oggetto la somma di complessivi € 5.190,00 e dopo aver ricordato che il novellato art. 7 c.p.c. ha elevato a € 10.000,00 la competenza per valore del Giudice di Pace – ha, quindi, accolto l ‘eccezione preliminare, avanzata dal convenuto , diretta ad ottenere la pronuncia di estinzione per la mancata riassunzione dinanzi al Giudice competente per valore.
Il Tribunale ha, pertanto, concluso affermando che ‘ sulla scorta del contenuto dell’art. 50 c.p.c., il giudizio, riassunto dinanzi ad un giudice incompetente, comporta l’estinzione dello stesso ex artt. 50 e 307 c.p.c . ‘.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per regolamento di competenza affidato ad un motivo.
Il ricorso è resistito da memoria difensiva del COGNOME.
Il P.G. ha depositato in data 5/12/2025 le conclusioni scritte, chiedendo alla Corte ‘ il rigetto del ricorso e la declaratoria di inammissibilità dei profili di incompleta motivazione della sentenza ‘ . Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni sollevate dal controricorrente.
La prima eccezione riguarda l’omessa allegazione della prova della notifica della sentenza, al fine di dimostrare la tempestiva impugnazione della sentenza.
L’eccezione è infondata.
Invero, il regolamento facoltativo di competenza va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito del provvedimento che si intende impugnare (art. 47, comma 2, c.p.c.) o, a fortiori , dalla notificazione di esso a cura della controparte (Sez. 6-3, Ordinanza n. 26995 del 05/10/2021, Rv. 662741 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 26/06/1976, Rv. 381189-01).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20/06/2025 e il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato il 14/07/2025 e, dunque, nel rispetto del termine previsto dal codice di rito.
La seconda eccezione riguarda l’inesistenza, invalidità, non conformità all’art. 83 c.p.c., della procura alle liti rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO .
Anche questa eccezione è infondata.
Risulta, invero, prodotta in atti una procura speciale alle liti conferita dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante, NOME COGNOME, in favore dell’AVV_NOTAIO, con la quale è stata conferita delega a promuovere istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza n. 9382/2025 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Detta procura, sebbene non rechi la menzione della data e del luogo di rilascio, tuttavia, è stata rilasciata anteriormente (o, quantomeno, contestualmente) alla notifica del ricorso, come si desume dal fatto che essa risulta contenuta nei documenti allegati alla ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo EMAIL, avvenuta in data 14/07/2025.
La procura in esame deve ritenersi, perciò, regolarmente conferita, apparendo conforme ai criteri stabiliti dalle S.U., secondo cui ‘ In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ‘ ( Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669833-01 e, in senso conforme, Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025, Rv. 675286-01).
Le ulteriori eccezioni di prescrizione e decadenza sono palesemente inammissibili, in quanto attengono al merito della pretesa creditoria della quale non si controverte in questa sede.
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata ‘ l’illegittimità della pronuncia per incompetenza per valore ‘.
Secondo il ricorrente, la decisione sarebbe illegittima ed affetta da motivazione apparente.
In particolare, la ricorrente si duole del l’ ‘ illegittimità della pronuncia di incompetenza per valore pronuncia dal GOT capitolino in favore del RAGIONE_SOCIALE ‘.
La ricorrente precisa di aver riassunto il giudizio non solo per la frazione di credito originariamente azionata innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, ma per l’intero credito instando, conseguentemente, affinché il COGNOME pagasse:
-tutta la somma del finanziamento ancora dovuta pari ad €. 5.190,00, oltre interessi convenzionali dal 09/08/2013;
un ulteriore importo a titolo di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2059 c.c., poiché la mancata restituzione del denaro da parte dell’originario obbligato integrava gli estremi soggettivi e oggettivi del reato ex art. 646 c.p.
La ricorrente sostiene, pertanto, di avere proposto dinanzi al Tribunale due domande indeterminate nel quantum , rientranti, perciò, nella competenza del Giudice adito.
2.1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Questa Corte lo deve rilevare nell’esercizio del potere che un giudice dell’impugnazione deve sempre esercitare, cioè quello di valutare se il mezzo di impugnazione -in questo caso il regolamento di competenza – sia stato esercitato contro una pronuncia riguardo alla quale sia esperibile.
Ebbene, il regolamento di competenza, in disparte l’esperibilità del rimedio avverso il provvedimento di sospensione del giudizio, è
esperibile, com’è noto, solo contro la pronunc ia sulla competenza (art. 42 c.p.c.).
Ora, il regolamento di competenza che si esamina non è stato esperito contro una pronuncia sulla competenza.
La sentenza del tribunale capitolino qui impugnata non costituisce, infatti, una pronuncia sulla competenza.
Il tribunale non ha pronunciato negativamente o affermativamente sulla competenza, ma ha invece -e, peraltro, giustamente, come si dirà, anche se è irrilevante ai fini della riconosciuta inammissibilità del regolamento -dichiarato l’estinzione del giudiz io.
Nella specie lo ha fatto perché ha ritenuto che la pretesa ‘riassunzione’ davanti ad un giudice diverso da quello indicato come competente dal primo giudice investito della controversia equivalse ad una mancata riassunzione, atteso che la riassunzione sarebbe dovuta ex necesse avvenire davanti al giudice indicato come competente.
Il Tribunale capitolino ha, infatti, dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c., in accoglimento dell’eccezione della parte convenuta in riassunzione, perché il giudizio è stato riassunto dinanzi ad un giudice (Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) diverso da quello (Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE) indicato come competente dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
Avendo il tribunale reso una pronuncia di estinzione, il mezzo di impugnazione esperibile sarebbe stato l’appello ( ex multis , Sez. 6 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019, Rv. 655420-01).
È appena il caso di rilevare -sebbene del tutto ad abundantiam -che davanti al tribunale non venne in discussione una possibile qualificazione dell’atto come non riassuntivo, bensì propositivo di un’azione nuova.
Si rileva, inoltre, ma -nuovamente ad abundantiam – che la declaratoria dell’estinzione per essere avvenuta la riassunzione
davanti ad un giudice diverso da quello indicato come competente, determina proprio l’effetto che ha ritenuto il tribunale capitolino.
Si ricorda infatti che ‘ Ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ. il giudizio può proseguire attraverso lo strumento della riassunzione, purché questa avvenga davanti al giudice dichiarato competente, con la conseguenza che la mancata riassunzione dinanzi a tale giudice importa l’estinzione del processo ed il giudice (diverso territorialmente), dinanzi al quale il giudizio sia proposto, non incontra alcuna preclusione all’esame della propria competenza, non essendo, pertanto, legittimato a sollevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c .’ (così Sez. 1, Sentenza n. 4687 del 21/07/1981, Rv. 415407-01; nello stesso senso, si veda Sez. L, Sentenza n. 1537 del 21/04/1975, Rv. 375135-01).
Nel caso di specie l’atto con cui il giudizio si è introdotto davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE è stato espressamente proposto come atto riassuntivo dell’originario giudizio oggetto di declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e non come giudizio distinto rispetto ad esso.
Tale circostanza, essendo dovuta ad una scelta espressa della parte, peraltro ‘interessata’, perché implicante il ricollegarsi della litispendenza all’originario atto introduttivo del giudizio davanti al giudice dichiaratosi incompetente, impediva di consi derare l’atto riassuntivo non come tale, ma come atto di introduzione di un giudizio nuovo.
Sicché l’estinzione è stata dichiarata correttamente.
La giurisprudenza evocata dalla parte ricorrente nella memoria è priva di pertinenza.
3. Le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., come richiesto dalla controparte, non essendo, a tal fine, sufficiente la mera
infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, ma occorrendo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabile nell’ipotesi -non ricorrente nella fattispecie in esame di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda (S.U., 20/04/2018, n. 9912, Rv. 648130-02).
Sussistono, invece, le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24/12/2012, ( ‘ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013 ‘ ), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore del controricorrente, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13, co mma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 16/1/2026 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME